Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 1, 22 agosto 2012, n. 33073 - Distributore mobile di carburante e certificato di prevenzione incendi


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente -
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere -
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere -
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI MESSINA;
nei confronti di:
1) S.G.E. N. IL (Omissis) C/;
avverso l'ordinanza n. 225/2011 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del  21/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA  CAPRIOGLIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio;
udito il difensore avv. Barbera Franco.

Fatto


1. Con ordinanza del 21,11.2011 il Tribunale di Messina, investito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., accoglieva l'appello interposto da S.G.E., avverso l'ordinanza del 19.7.2011, con cui il gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva respinto l'istanza di dissequestro di distributore mobile di carburante di sua proprietà, di cui era stato disposto vincolo reale fin dal 18.3.2010.
Il Tribunale ricordava che era stato disposto il sequestro in via d'urgenza dell'impianto distributivo di carburante del prevenuto, poichè il titolare dell'impianto non disponeva del prescritto certificato di prevenzione incendi, per cui era stato indagato in ordine ai reati di cui all'art. 679 cod. pen., D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 20, D.Lgs. n. 81 del 1998, art. 55, comma 5 e art. 68, comma 2. Aggiungeva pero era intervenuta la nota del dipartimento vigili del fuoco, con cui veniva chiarita la non necessità, per l'installazione del contenitore distributore mobile presso la società dell'indagato di tale certificato e che era stata attestata la conformità dell'impianto alla normativa di sicurezza in vigore ai fini antincendio, cosicchè doveva ritenersi la sopravvenuta regolarizzazione dell'impianto che faceva venir meno le esigenze sottese alla misura cautelare.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Pm presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, per dedurre illegittimità dell'ordinanza impugnata, non essendo stato dotato il distributore mobile di carburante oggetto di sequestro di certificato di prevenzione incendi, richiesto obbligatoriamente dalla legge (D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 16). Viene rilevato che la situazione antigiuridica viene meno solo con il rilascio di detto certificato, laddove nessun valore può esser riconosciuto alla nota del comandante provinciale dei vigili del fuoco, con cui verrebbe attestata la esenzione dal rilascio del certificato prevenzione incendi per l'installazione del distributore oggetto di sequestro.

Diritto


Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Lo S., titolare della L.S.  srl, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, era stato richiesto il giorno 11.3.2010, dai militari della Guardia di Finanza dell'esibizione della documentazione relativa alla prevenzione incendi, essendo titolare di un distributore mobile di carburante cd. "cisternino", ad uso interno della ditta, che veniva accertato contenere 4490 litri di gasolio. Lo stesso non era stato in grado di esibire alcunchè; peraltro, successivamente e per la precisione in data 1.7.2011, allo S. era pervenuta dichiarazione del comandante Provinciale dei vigili del fuoco con cui veniva segnalato che i distributori contenitori mobili di carburante secondo la L. 13 novembre 2004, in uso esclusivamente al rifornimento dei mezzi e macchine operatrici, non sono soggetti al rilascio del certificato prevenzione incendi, documentazione questa che aveva indotto il Tribunale a dissequestrare la cisterna.
Deve essere sottolineato che l'attestazione del comando Vigili del fuoco se può accreditare la buona fede dello S., non può incidere nè sulla valutazione della oggettiva pericolosità della condotta da questi tenuta, nè condizionare la corretta interpretazione delle norme di legge regolanti la materia. Infatti, come rilevato dal Pm ricorrente, è sufficiente per l'assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell'azienda si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiari od esplodenti (e tale è una quantità di gasolio quale quello sequestrata allo S.), suonando del tutto irrilevante la tipologia dell'attività svolta dall'impresa, il cui titolare è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi. L'assetto normativo sulla base del quale è affermabile tale principio ha radici nel D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (artt. 36 e 37), oggi abrogato, ma ripreso dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 che all'art. 16 impone il controllo dei vigili del fuoco ove anche solo si detengano prodotti infiammabili, incendiari o esplodenti, a sua volta richiamato dall'art. 46 del recente decreto legislativo 81/2008 che ha abrogato il Decreto n. 547 del 1955 (Sez. 3, 17.4.2009, n. 16313).
E' del resto principio ripetutamente affermato da questa Corte che il gasolio costituisce sostanza pericolosa per quantità e qualità;
avendosi riguardo nel caso di specie a cisterna adibita al deposito infiammabili, doveva essere denunciata e doveva essere sottoposta alla vigilanza del comando dei vigili del fuoco competente (Sez. 1, 31.5.2011, n. 25102). Pertanto è corretto ritenere, come suggerisce il Pm ricorrente, attività pericolosa la detenzione di cisterna contenente gasolio, senza le prescritte certificazioni dei Vigili del fuoco, con la conseguenza che più che giustificato è stato il sequestro della stessa, in attesa della regolarizzazione. Il Tribunale a quo è incorso in una palese violazione di legge tenuto conto di quanto sopra evidenziato, con il che l'ordinanza impugnata deve esser annullata con rinvio per nuovo esame alla luce dei riferimenti normativi richiamati.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2012