Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 25 settembre 1959
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1961
Parti: Sindacato Proprietari Conduttori della Provincia di Milano, Sindacato Affittuari Conduttori della Provincia di Milano, Associazione Agricola tra Proprietari di Fondi della provincia di Milano e il Sindacato dei Dirigenti di aziende agricole e forestali della Provincia di Milano
Settori: Agroindustriale, Aziende agricole/forestali, Dirigenti, Milano


Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto collettivo.
Art. 2. - Oggetto del contratto.
Art. 3. - Categorie alle quali si applica il contratto.
Art. 4. - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine.
Art. 5. - Dirigenti di più aziende.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Disciplina delle funzioni del dirigente.
Art. 8. - Stipendio.
Art. 9. - Cointeressenza.
Art. 10. - Premi di produzione.
Art. 11. - Scatti per anzianità di servizio.
Art. 12. - Tredicesima mensilità.
Art. 13. - Ferie annuali.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Malattie ed infortuni.
Art. 16. - Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari.
Art. 17. - Trasferte.
Art. 18. - Variazioni di attribuzione - Trasferimento in altra azienda.
Art. 19. - Cessazione, trasformazione, trapasso, riduzione di azienda.
Art. 20. - Chiamata di leva e richiamo alle armi.
Art. 21. - Previdenza ed assistenza.
Art. 22. - Risoluzione normale del rapporto - Comunicazione relativa.
Art. 23. - Preavviso di risoluzione normale del rapporto.
Art. 24. - Determinazione dell’anzianità.
Art. 25. - Anzianità convenzionale.
Art. 26. - Modalità della cessazione del rapporto.
Art. 27. - Indennità di anzianità per la cessazione normale del rapporto e in caso di morte del dirigente.
Art. 28. - Certificato di servizio.
Art. 29. - Controversie individuali.
Art. 30. - Controversie collettive.
Art. 31. - Disposizioni generali.

Contratto collettivo di lavoro per i dirigenti di aziende agricole e forestali della provincia di Milano, integrativo del contratto nazionale di lavoro del 6 agosto 1957, 25 settembre 1959

Addì 25 settembre 1959 in Milano presso l’Unione Prov. Agricoltori, tra il Sindacato Proprietari Conduttori della Provincia di Milano [...], il Sindacato Affittuari Conduttori della Provincia di Milano [...], l’Associazione Agricola tra Proprietari di Fondi della provincia di Milano [...] e il Sindacato dei Dirigenti di aziende agricole e forestali della Provincia di Milano [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per i Dirigenti di aziende agricole forestali della Provincia di Milano, integrativo al Contratto Nazionale stipulato in Roma il 6 agosto 1957.

Art. 2. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto collettivo regola i rapporti tra i datori di lavoro agricolo (i proprietari con beni affittati, i conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole e forestali anche per le attività affini o connesse con l’agricoltura) e i dirigenti di aziende, agricole e forestali.

Art. 3. - Categorie alle quali si applica il contratto.
Agli effetti del presente contratto sono considerati dirigenti di aziende agricole e forestali coloro che sono investiti di tutti o di una parte importante dei poteri del datore di lavoro su tutta l’azienda o sul di una parte di essa con struttura e funzioni autonome, con poteri di] iniziativa ed ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico o in quello amministrativo od in entrambi, in virtù di ampia procura espressa o tacita e che rispondono dell’andamento dell’azienda al datore di lavoro o a chi per lui.

Art. 4. - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine.
[...]
Il contratto a termine deve risultare in modo esplicito dalla lettera di assunzione in cui dovranno essere precisati gli aspetti ed i termini dello speciale rapporto ed il corrispondente trattamento economico.
Le norme del presente contratto, escluse quelle relative al preavviso ed alla indennità di anzianità, si applicano anche nel caso di contratto a termine.

Art. 5. - Dirigenti di più aziende.
Il presente contratto collettivo, salvo quanto disposto dall'ultima comma del presente articolo, si applica anche a coloro i quali, pure essendo al servizio di una sola azienda, esplicano la loro attività in più aziende di diversi datori di lavoro e a coloro i quali, per contratto di assunzione o per altro documento scritto posteriore, sono liberi di svolgere altre attività, anche non agricole, retribuite, purché ricorra, congiuntamente e non isolatamente, l’insieme dei seguenti elementi:
а) attività riferita al complesso della gestione aziendale;
b) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
c) remunerazione periodica del dirigente;
d) rapporto continuativo tra i contraenti.
Nei casi previsti del presente articolo non sono applicabili le clausole inerenti ai minimi di stipendio ed alle ferie annuali.

Art. 7. - Disciplina delle funzioni del dirigente.
Il dirigente è tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformità e nei limiti dell’incarico conferitogli dal datore di lavoro, dedicando all’azienda, o a quella parte di essa che gli è stata affidata, tutta l’attività richiesta sia nel campo tecnico come in quello economico-amministrativo, per la sua normale gestione.
Egli è responsabile, di fronte al datore di lavoro, sempre nei limiti del mandato conferitogli, dell’attività produttiva o amministrativa, o di entrambe, dell’azienda affida tagli. Ha il dovere di prestare tutta la sua opera al fine di favorire il buon andamento generale nonché l’incremento produttivo dell’azienda razionalmente inteso al buoni fini economici.
Il dirigente è responsabile di ogni atto compiuto nell’esplicazione del mandato ricevuto. Qualora il dirigente si trovi nella impossibilità di provvedere tempestivamente all’osservanza delle leggi e regolamenti o comunque di esercitare una qualsiasi funzione inerente al mandato ricevuto, deve prontamente informare il datore di lavoro o chi per lui.
Il dirigente, ove desideri svolgere un’attività di fuori dei compiti a lui derivanti dal rapporto, dovrà preventivamente ottenere l’autorizzazione del datore di lavoro.
[...]

Art. 13. - Ferie annuali.
Il dirigente che ha compiuto un anno di ininterrotto servizio nella stessa azienda ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito di giorni 30.
[...]
L’indennità sostitutiva delle ferie non godute deve essere corrisposta ad ogni fine d’anno.
[...]

Art. 15. - Malattie ed infortuni.
[...]
Tenuto conto delle esigenze della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento della direzione dell’azienda, qualora al dirigente infortunato sia stata riconosciuta l’inabilità totale o permanente al lavoro, allo stesso non si conserverà il posto. [...]

Art. 16. - Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari.
Valgono le disposizioni di legge.

Art. 29. - Controversie individuali.
Qualora insorgesse controversia tra datore di lavoro e dirigente per l’applicazione del presente contratto o di quello individuale e tale controversia non venisse risolta direttamente tra le parti, le Organizzazioni Sindacali, su richiesta di una di esse o di entrambe, si adopereranno per raggiungere la conciliazione.

Art. 30. - Controversie collettive.
Le controversie di carattere collettivo che dovessero insorgere in sede di applicazione o di interpretazione del presente contratto saranno deferite alle Organizzazioni sindacali contraenti per il tentali vo di conciliazione.

Art. 31. - Disposizioni generali.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni della legge sull’impiego privato, le norme del Codice Civile, gli usi e le consuetudini locali.