Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 25 settembre 1959
Validità: 11.11.1959 - 10.11.1961
Parti: Sindacato Proprietari Conduttori della Provincia di Milano, Sindacato Affittuari Conduttori della Provincia di Milano, Associazione Agricole tra proprietari di fondi della Provincia di Milano e Associazione dei Dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole forestali della Provincia di Milano
Settori: Agroindustriale, Aziende agricole/forestali, Impiegati, Milano

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Oggetto del contratto.
Art. 3. - Categorie alle quali si applica.
Art. 4. - Classificazione delle aziende.
Art. 5. - Qualifiche.
Minimi di stipendio mensili
Art. 6. - Cointeressenza.
Art. 7. - Stipendio.
Art. 8. - Tredicesima mensilità.
Art. 9. - Scatti per anzianità di servizio.
Art. 10. - Contemporanea prestazione impiegatizia in più aziende.
Art. 11. - Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
Art. 12. - Apprendistato.
Art. 13. - Periodo di prova.
Art. 14. - Disciplina del rapporto di lavoro.
Art. 15. - Cambiamento di funzioni e variazioni di qualifica.
Art. 16. - Orario.
Art. 17. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 18. - Festività nazionali.
Art. 19. - Ferie annuali.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Malattie e infortuni.
Art. 22. - Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari.
Art. 23. - Trasferte.
Art. 24. - Variazioni di servizio - Trasferimento in altra azienda.
Art. 25. - Cessazione, trasformazione, trapasso, riduzione di azienda.
Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 27. - Risoluzione normale del rapporto.
Art. 28. - Preavviso di risoluzione del rapporto.
Art. 29. - Risoluzione immediata del rapporto.
Art. 30. - Indennità di anzianità per la cessazione normale del rapporto e in caso di morte dell’impiegato.
Art. 31. - Determinazione dell’anzianità.
Art. 32. - Anzianità convenzionale.
Art. 33. - Modalità della cessazione del rapporto.
Art. 34. - Chiamata di leva e richiamo alle armi.
Art. 35. - Certificato di servizio.
Art. 36. - Previdenza e assistenza.
Art. 37. - Controversie individuali.
Art. 38. - Controversie collettive.
Art. 39. - Disposizioni generali.

Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Milano, integrativo del contratto nazionale di lavoro del 21 ottobre 1958, 25 settembre 1959

L’anno 1959 addì 25 settembre in Milano presso l'Unione Provinciale Agricoltori, tra il Sindacato Proprietari Conduttori della Provincia di Milano [...], il Sindacato Affittuari Conduttori della Provincia di Milano [...], l’Associazione Agricole tra proprietari di fondi della Provincia di Milano [...] e l’Associazione dei Dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole forestali della Provincia di Milano [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della Provincia di Milano, integrativo al contratto nazionale del 21 ottobre 1958.

Art. 2. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di azienda agricola, esercenti attività affini o connesse con l’agricoltura) e gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole forestali della Provincia di Milano che siano da considerarsi tali a sensi della legge 13 novembre 1924, n. 1825.

Art. 10. - Contemporanea prestazione impiegatizia in più aziende.
Qualora l’impiegato presti la sua opera contemporaneamente in più aziende, ciascun rapporto sarà regolato distintamente.
In questo caso però non si applicano le norme inerenti ai minimi di stipendio, alle ferie annuali ed all’orario di lavoro, mentre conservano efficacia tutte le altre norme contenute nel presente contratto.
Lo stipendio convenuto ed il lavoro richiesto devono essere precisati nella lettera di assunzione.
Quanto sopra si applica nel caso di rapporti caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo fra i due contraenti;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, dal prestatore di opera.
Quando invece non coesistano i quattro elementi sopra elencati il rapporto è da considerarsi di libera professione e quindi da ritenersi escluso dalla disciplina del presente contratto.

Art. 11. - Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualunque epoca dell’anno, e salvo sia diversamente stabilito tra le parti, s’intende a tempo indeterminato.
Il contratto con prefissione di termine deve essere giustificato dalla specialità del rapporto o deve risultare da atto scritto nel quale sia determinato anche il particolare trattamento economico.
L’assunzione deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data d'inizio del rapporto d’impiego, la qualifica, l’eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
Le clausole concordate devono essere uniformate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzioni deve risultare da impegno scritto.
L’applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di impegno scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Le norme del presente contratto, escluse quelle relative al preavviso ed alla indennità di anzianità si applicano anche nel caso di contratto a termine.

Art. 12. - Apprendistato.
I giovani che per la prima volta vengono impiegati nell’azienda potranno sottostare ad un periodo di apprendistato della seguente durata:
2 anni per i giovani di età inferiore ai 21 anni;
1 anno per quelli di età superiore ai 21 anni.
Il datore di lavoro deve garantire l’efficacia del tirocinio, assicurare all’apprendista il suo sostentamento, con l’obbligo di corrispondergli un compenso a seconda del rendimento.
Agli apprendisti non si applicano le norme del presente contratto [...]
Al termine dell’apprendistato i datori di lavoro dovranno rilasciare un certificato che attesti l’avvenuto periodo di pratica.
I datori di lavoro non possono pretendere un nuovo apprendistato da coloro che siano muniti del certificato di cui sopra.
[...]

Art. 14. - Disciplina del rapporto di lavoro.
L’impiegato è tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformità e nei limiti dell’incarico conferitogli dal datore di lavoro dedicando all’azienda, o a parte di essa, secondo le mansioni che gli sono state affidate, tutta l’attività richiesta, sia nel campo tecnico come in quello economico-amministrativo, dalla normale gestione dell’azienda stessa. Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell’azienda, purché non siano in contrasto con il presente contratto e con gli impegni individuali stipulati col datore di lavoro.
L’impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o chi per esso, sempre nei limiti del mandato conferitogli:
а) del buon andamento dell’azienda in rapporto all’attività da lui prestata, secondo le attribuzioni specificate nell’atto di assunzione nei limiti ed in conformità delle direttive generali del proprietario o conduttore e in genere di ogni atto inerente al proprio ufficio;
[...]
c) dall’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze prefettizie, municipali o di altre autorità competenti, dei contratti di lavoro e dei capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l’impiegato si trovi nella impossibilità di provvedere tempestivamente all’osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze, ecc. o comunque si trovi nella impossibilità di esercitare una qualunque funzione inerente al mandato ricevuto, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile, il datore di lavoro o chi per esso.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a rispettare tutti gli impegni assunti verso l’impiegato ed a mantenere con esso rapporti improntati a collaborazione e cordialità.

Art. 16. - Orario.
Per l’orario di lavoro si applicano le norme di legge, tenendo conto delle caratteristiche della prestazione impiegatizia in agricoltura.

Art. 17. - Lavoro straordinario e festivo.
Il lavoro straordinario, cioè quello compiuto oltre l’orario normale, non può superare le due ore giornaliere o le dodici settimanali e deve essere compensato con l’aumento del 25 % sullo stipendio normale.
Il lavoro compiuto nei giorni festivi e in domenica è considerato straordinario e viene compensato con l’aumento del 50 % sullo stipendio normale.
Tuttavia anche in detti giorni l’impiegato non deve trascurare le operazioni inerenti alla continuazione dell’attività aziendale e deve altresì curare l’esecuzione di lavori di carattere eccezionale ed urgente, senza che per ciò gli sia dovuto compenso straordinario.
All’impiegato che ha prestato servizio in giorno di domenica viene accordato il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana.
[...]

Art. 19. - Ferie annuali.
L’impiegato agricolo che ha compiuto un anno di ininterrotto servizio nella stessa azienda ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, compreso il primo, ad un periodo di ferie retribuite. Il periodo di ferie non può essere inferiore a:
giorni 20 in caso di anzianità non superiore a 5 anni;
giorni 30 in caso di anzianità di servizio oltre i 5 anni.
[...]
L’impiegato che per esigenze di servizio non ha usufruito, in tutto o in parte, del periodo di ferie spettantegli ha diritto all’indennità sostitutiva per i giorni non goduti, da corrispondersi alla fine dell’anno in cui matura il diritto.
[...]

Art. 21. - Malattie e infortuni.
[...]
Tenuto conto delle esigenze della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’impiegato infortunato sia stata riconosciuta l’inabilità totale o permanente al lavoro, allo stesso non si conserverà il posto. [...]

Art. 22. - Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari.
Valgono le disposizioni di legge.

Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di due giornate di stipendio e non oltre il termine di un mese dall’accertamento della mancanza;
d) sospensione dal servizio e dall’assegno in denaro per un periodo non superiore ad un mese;
e) risoluzione in tronco del contratto quando ricorrano gli estremi di cui all’art. 27 e secondo le norme in esso contenute.
I provvedimenti saranno applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e solo dopo udite le giustificazioni dell’impiegato. Il provvedimento di licenziamento in tronco sarà notificato nei modi di legge.
È fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni sua azione per danni arrecati dall’impiegato e conseguente risarcimento.

Art. 29. - Risoluzione immediata del rapporto.
Non è dovuto né il preavviso né la indennità di anzianità nel caso che l’impiegato dia giusta causa alla risoluzione del contratto per una infrazione o mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Sono da considerarsi giuste cause di licenziamento senza preavviso né indennità, le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
[...]
e) abuso di potere, disonestà, pregiudizievole trascuratezza nel disimpegno delle proprie mansioni;
d) recidività in mancanze gravi che abbiano dato luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari.
Sono da considerarsi, fra le giuste cause di dimissioni, senza preavviso da parte dell’impiegato, le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
[...]

Art. 37. - Controversie individuali.
Qualora insorga controversia tra datore di lavoro ed impiegato per l’applicazione del presente contratto o di quello individuale le Organizzazioni sindacali, su richiesta di una di esse o di entrambe, si adopereranno per raggiungere la conciliazione.

Art. 38. - Controversie collettive.
Le controversie di carattere collettivo che dovessero insorgere in sede di applicazione o di interpretazione del presente contratto saranno deferite alle Organizzazioni sindacali contraenti per il tentativo di conciliazione.

Art. 39. - Disposizioni generali.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni di legge sull’impiego privato, le norme del codice civile, gli usi e le consuetudini locali.