Tipologia: CCNL
Data firma: 16 gennaio 1947
Validità: Stagione 1946-1957
Parti: Agis e Federazione Italiana; dei Lavoratori dello Spettacolo
Settori: Poligrafici e spettacolo, Artisti del coro

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Forme di assunzione.
Art. 3. - Assunzioni fuori piazza.
Art. 4. - Assunzioni temporanee.
Art. 5. - Comporto.
Art. 6. - Protesta.
Art. 7. - Categorie e minimi di paga.
Art. 8. - Tredicesima mensilità.
Art. 9. - Indennità professionale.
Art. 10. - Completamento di spettacolo.
Art. 11. - Recite diurne e doppie recite.
Art. 12. - Prestazioni di palcoscenico.
Art. 13. - Trattamento di missione.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Indennità di contingenza.
Art. 16. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 17. - Orario di lavoro.
Art. 18. - Prove ordinarie.
Art. 19. - Prolungamento delle prove ordinarie.
Art. 20. - Lavoro notturno.
Art. 21. - Antiprove e prove generali.
Art. 22. - Prove straordinarie.
Art. 23. - Riposo settimanale.
Art. 24. - Ricorrenze festive.
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Permessi e aspettativa.
Art. 27. - Licenza straordinaria in caso di matrimonio.
Art. 28. - Trattamento di malattia.
Art. 29. - Tutela della maternità.
Art. 30. - Divieti e norme speciali.
Art. 31. - Norme disciplinari.
Art. 32. - Assenze.
Art. 33. - Termine di preavviso.
Art. 34. - Certificati di servizio.
Art. 35. - Indennità di anzianità.
Art. 36. - Indennità in caso di morte.
Art. 37. - Anticipata rescissione del contratto a termine.
Art. 38. - Servizio militare.
Art. 39. - Cassa di assistenza straordinaria.
Art. 40. - Cassa Nazionale di Assistenza Lavoratori dello Spettacolo. (CNALS).
Art. 41. - Radio diffusioni.
Art. 42. - Condizioni più favorevoli.
Art. 43. - Contributo sindacale.
Art. 44. - Dichiarazione a verbale.
Art. 45. - Durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli artisti del coro dipendenti da enti lirici e sinfonici, 16 gennaio 1947

L’anno 1947 il giorno 16 del mese di gennaio in Roma nella Sede dell’Agis, per specifica delega degli Enti Lirici e Sinfonici, tra l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo [...], assistito da [...] Ente Autonomo teatro alla Scala di Milano, da [...] Ente Autonomo del Teatro dell’Opera di Roma e da [...]Accademia di Santa Cecilia e la Federazione Italiana; dei Lavoratori dello Spettacolo [...], dopo cordiali discussioni cui hanno partecipato anche gli Enti Autonomi di Firenze, Genova e Palermo [...], si è stipulato il presente accordo collettivo di lavoro da valere per gli artisti del coro iscritti al Sindacato Nazionale Artisti del Coro, dipendenti dagli Enti Lirici e Sinfonici.

Art. 1. - Assunzione.
[...]
L’Ente potrà richiedere:
а) il certificato di sana costituzione fisica;
[...]

Art. 2. - Forme di assunzione.
[...]
Le norme previste nel presente contratto e nei relativi accordi integrativi si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, ad eccezione dì quelle relative al preavviso ed all’indennità di licenziamento.
[...]

Art. 10. - Completamento di spettacolo.
L’Ente ha facoltà di completare lo spettacolo con un balletto od altro, purché la durata complessiva dello spettacolo non superi le tre ore e tre quarti.
[...]

Art. 11. - Recite diurne e doppie recite.
Nei giorni in cui vengono effettuati concerti o spettacoli diurni non potranno essere richieste prove ordinarie.
Non si considerano esecuzioni diurne quelle effettuate normalmente nei giorni feriali in sostituzione dello spettacolo o concerto serale.
Allorché vengono eseguiti due concerti o spettacoli nella stessa giornata, all’artista del coro sarà corrisposto un compenso pari al 100 % della paga giornaliera.

Art. 17. - Orario di lavoro.
Per la retribuzione convenuta l’artista del coro è tenuto alle seguenti prestazioni:
а) due prove ordinarie;
b) una prova ordinaria ed un’antiprova generale;
c) una prova ordinaria ed una prova generale;
d) una prova ordinaria ed uno spettacolo, ovvero una prova generale di. durata non superiore a due ore e, uno spettacolo purché tale prova generale non sia, per il coro, in costume.
Tra le due prestazioni giornaliere dovrà intercorrere un intervallo non inferiore alle tre ore e mezza, salvo che si tratti di prestazioni. straordinarie.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10; quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi oltre le ore 1, e, per l’attività sinfonica, oltre le ore 24.
Le prove non potranno protrarsi oltre le ore 24.

Art. 18. - Prove ordinarie.
Le prove ordinarie possono essere di palcoscenico o di sala.
Le prove di palcoscenico con pianoforte, e quelle di sala, avranno la durata di un’ora e mezza, comprensiva di 30 minuti di, riposo, se antimeridiane, e di due ore, se pomeridiane.
Le prove di palcoscenico con orchestra avranno la durata di due ore comprensive di 10 minuti di riposo, se antimeridiane, e di tre ore, se pomeridiane.
Le prove a sezione avranno la durata, per ogni sezione, di 45 minuti e di 1 ora se pomeridiane.
Quando almeno la metà dei componenti del complesso corale partecipa allo spettacolo, l’altra parte non può essere chiamata per altra prestazione.

Art. 19. - Prolungamento delle prove ordinarie.
Le prove ordinarie potranno essere prolungate occasionalmente e soltanto quando si tratti di prestazioni in palcoscenico con orchestra. 
[...]

Art. 21. - Antiprove e prove generali.
L’antiprova, se eseguita con vestiti e truccatura, e la prova generale seguono la disciplina dello spettacolo.
È facoltà del datore di lavoro di eseguire, senza corrispondere maggiorazioni di paghe, una prova generale per ogni opera che va in scena, e, per le opere nuove per il Teatro, un’antiprova generale ed una prova generale.
Si considera opera nuova quella che non si rappresenta da almeno 10 anni nel teatro.
La durata delle antiprove e delle prove generali resta fissata in ore 4.

Art. 22. - Prove straordinarie.
Qualora l’Ente richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto all’artista del coro un compenso globale [...]
La durata massima delle prove straordinarie non potrà superare l’orario stabilito per le corrispondenti prove ordinarie.
[...]

Art. 23. - Riposo settimanale.
L’artista del coro avrà diritto ad un giorno di riposo settimanale retribuito.
Il giorno destinato al riposo settimanale verrà stabilito all’inizio della stagione ed indicato in apposita tabella accessibile agli interessati.
La giornata di riposo settimanale può essere eccezionalmente spostata nel corso della stessa settimana solo per speciali esigenze previamente constatate dagli organi rappresentativi del complesso.

Art. 29. - Tutela della maternità.
Per i casi di interruzione del servizio dovuto a gravidanza o puerperio, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, l’Ente conserverà all’artista del coro il posto per un periodo di 6 mesi, corrispondendole l’intera retribuzione durante 4 mesi e mezzo.
[...]

Art. 30. - Divieti e norme speciali.
L’artista del coro è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall’Ente in appositi regolamenti interni, purché esse non contrastino con le disposizioni del presente contratto e rientrino nelle facoltà dell’Ente.
[...]

Art. 31. - Norme disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto o al regolamento dell’Ente di cui all’art. 30 potranno essere punite con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore alle tre ore di paga;
d) sospensione dal lavoro, o dal lavoro e dallo stipendio, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le abbiano accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da i non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’artista del coro colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 44. - Dichiarazione a verbale.
La durata dell’intervallo tra le due prestazioni giornaliere, l’orario di inizio e di termine delle prestazioni stesse di cui all’art. 17 nonché la ripartizione dell’orario giornaliero nelle due prove ordinarie di cui, al II comma dell’articolo 18 potranno essere opportunamente modificati da ciascun Ente d’accordo con gli organi rappresentativi del coro in relazione alle esigenze locali.
La disposizione dell’art. 23, ultimo comma non è applicabile nel caso di spostamento per speciali e constatate esigenze del riposo settimanale per tutte le categorie che concorrono allo spettacolo. Tuttavia in tale caso l’Ente dovrà dare comunicazione agli interessati dello spostamento stesso entro le 48 ore precedenti. In difetto di tale osservanza la prestazione sarà considerata straordinaria.
[...]