Tipologia: CCNL
Data firma: 28 gennaio 1947
Validità: 01.10.1946 - 31.12.1947
Parti: Agis e Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo
Settori: Poligrafici e spettacolo, Tersicorei

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Forme di assunzione.
Art. 3. - Qualifica impiegatizia.
Art. 4. - Assunzioni fuori piazza.
Art. 5. - Assunzioni temporanee.
Art. 6. - Comporto.
Art. 7. - Protesta.
Art. 8. - Categorie e minimi di paga.
Art. 9. - Compenso per la prestazione di figurante.
Art. 10. - Compenso per la truccatura.
Art. 11. - Passaggio temporaneo di categoria. 
Art. 12. - Tredicesima mensilità.
Art. 13. - Recite diurne e doppie recite.
Art. 14. - Trattamento di missione.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Indennità di contingenza.
Art. 17. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 18. - Orario di lavoro.
Art. 19. - Prove ordinarie.
Art. 20. - Prove miste.
Art. 21. - Prolungamento delle prove ordinarie.
Art. 22. - Lavoro notturno.
Art. 23. - Antiprove e prove generali.
Art. 24. - Prove straordinarie.
Art. 25. - Indennità speciale.
Art. 26. - Riposo settimanale.
Art. 27. - Spettacoli di solo ballo.
Art. 28. - Ricorrenze festive.
Art. 29. - Ferie.
Art. 30. - Permessi ed aspettativa.
Art. 31. - Licenza straordinaria in caso di matrimonio.
Art. 32. - Trattamento di malattia.
Art. 33. - Assicurazione infortuni.
Art. 34. - Tutela della maternità.
Art. 35. - Divieti e norme disciplinari.
Art. 36. - Norme disciplinari.
Art. 37. - Assenze.
Art. 38. - Termine di preavviso.
Art. 39. - Certificati di servizio.
Art. 40. - Indennità di anzianità.
Art. 41. - Indennità in caso di morte.
Art. 42. - Anticipata rescissione del contratto a termine.
Art. 43. - Servizio militare.
Art. 44. - Cassa di assistenza straordinaria.
Art. 45. - Cassa Nazionale di Assistenza Lavoratori dello Spettacolo (CNALS).
Art. 46. - Condizioni più favorevoli.
Art. 47. - Contributo sindacale.
Art. 48. - Previdenza.
Art. 49. - Chiarimento a verbale.
Art. 50. - Durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i tersicorei dipendenti da enti lirici, 28 gennaio 1947

L’anno 1947 il giorno 28 del mese di gennaio in Roma nella Sede dell’Agis, per specifica delega degli Enti Lirici e Sinfonici, tra l’Associazione Generale italiana dello Spettacolo [...], assistito da [...] Ente Autonomo teatro alla Scala di Milano, [...] Ente Autonomo del Teatro dell’Opera di Roma e [...] Accademia di Santa Cecilia e la Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo [...], dopo cordiali discussioni cui hanno partecipato anche gli Enti Autonomi di Firenze, Genova e Palermo [...], si è stipulato il presente accordo collettivo di lavoro da valere per i tersicorei inscritti al Sindacato Nazionale Tersicorei, dipendenti dagli Enti Lirici e Sinfonici.

Art. 1. - Assunzione.
[...]
L’Ente potrà richiedere:
a) il certificato di sana costituzione fisica;
[...]

Art. 2. - Forme di assunzione.
[...]
Le norme previste dal presente contratto e nei relativi accordi integrativi si applicano, fino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, ad eccezione di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
I minimi di stipendio previsti nel presente contratto e nei relativi accordi integrativi saranno maggiorati del 30 % per i tersicorei assunti con contratto a termine di durata non superiore a 30 giorni e del 20 % per gli assunti con contratto a termine di durata fino a 60 giorni.
[...]

Art. 13. - Recite diurne e doppie recite.
Nei giorni in cui vengano effettuati concerti o spettacoli diurni non potranno essere richieste prove ordinarie.
Non si considerano esecuzioni diurne quelle effettuate nei giorni feriali in sostituzione dello spettacolo o concerto serale.
Allorché vengono eseguiti due spettacoli nella stessa giornata, al tersicoreo sarà corrisposto un compenso pari al 100 % della paga giornaliera.

Art. 18. - Orario di lavoro.
Per la retribuzione stabilita il tersicoreo è tenuto alle seguenti prestazioni:
а) due prove ordinarie;
b) una prova ordinaria ed una antiprova generale;
c) una prova ordinaria ed una prova generale;
d) una prova ordinaria ed uno spettacolo, ovvero una prova generale di durata non superiore a due ore ed uno spettacolo, purché tale prova generale non sia, per il ballo, in costume.
Fra le due prestazioni giornaliere dovrà intercorrere un intervallo non inferiore alle tre ore, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie.
I tersicorei dovranno trovarsi ai loro posti di lavoro almeno dieci minuti prima dell’orario stabilito per l’inizio della prestazione.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10; quelle serali non potranno protrarsi oltre le ore 1.
Le prove non potranno protrarsi oltre le ore 24.

Art. 19. - Prove ordinarie.
Le prove ordinarie possono essere di sala o di palcoscenico.
Le prove di sala avranno la durata complessiva di 4 ore e 30 suddivise in due prestazioni di 2 ore e 15 minuti ciascuna.
Nel corso di ciascuna prestazione sarà concesso mi riposo di 15 minuti allo scadere della prima ora.
Le prove di scena in palcoscenico con pianoforte o con orchestra avranno la durata di due ore se antimeridiane e di tre ore se pomeridiane, comprensive di dieci minuti di riposo da concedersi allo scadere di ogni ora.
Tale riposo sarà di 15 minuti in caso di prove di soli balletti con pianoforte.
Le prove ordinarie dei primi ballerini potranno superare gli orari di cui sopra fino al limite di 5 ore e 30 minuti complessivi.

Art. 20. - Prove miste.
Di regola non potranno essere effettuate prove miste di palcoscenico e di sala da parte degli stessi elementi.
Qualora ciò non avvenga per esigenze eccezionali, la seconda parte della prestazione sarà considerata prova straordinaria.

Art. 21. - Prolungamento delle prove ordinarie.
Le prove ordinarie potranno essere prolungate occasionalmente.
[...]

Art. 23. - Antiprove e prove generali.
L'antiprova, se eseguita in costume e truccatura, e la prova generale seguono la disciplina dello spettacolo.
È facoltà del datore di lavoro eseguire, senza corrispondere maggiorazioni di paghe, una prova generale per ogni opera che va in scena e, per le opere di nuovo allestimento nel Teatro, un antiprova generale ed una prova generale.
La durata delle antiprove e delle prove generali resta fissata In 4 ore e, se di solo balletto, in 3 ore.

Art. 24. - Prove straordinarie.
Qualora l’Ente richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al tersicoreo un compenso globale [...]
La durata massima delle prove straordinarie non potrà superare l'orario stabilito per le corrispondenti prove ordinarie.
[...]

Art. 26. - Riposo settimanale.
Il tersicoreo avrà diritto ad un giorno di riposo settimanale retribuito.
Il giorno destinato al riposo settimanale verrà stabilito all'inizio della stagione ed indicato in apposita tabella da esporsi in luogo accessibile agli interessati.
La giornata di riposo settimanale può essere eccezionalmente: spostata nel corso della stessa settimana solo per speciali esigenze previamente constatate dagli organi rappresentativi del complesso.

Art. 27. - Spettacoli di solo ballo.
Al tersicoreo che partecipi, in spettacoli di solo ballo, ad almeno due balletti, competerà la maggiorazione del 100 % sulla paga giornaliera.
Uguale maggiorazione spetterà anche nel caso che venga eseguito più di un balletto in completamento di spettacolo.

Art. 33. - Assicurazione infortuni.
L'Ente dovrà assicurare contro gli infortuni presso un accreditato Istituto di Assicurazione il tersicoreo con polizza collettiva od individuale che assicuri, in caso di infortunio, la corresponsione a titolo di indennità per inabilità temporanea dell’intera retribuzione percepita alla data dell’infortunio, ed una adeguata indennità per eventuale inabilità permanente secondo le tabelle in atto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Le spese di cura, ortopediche ecc. a seguito di infortunio saranno a carico della Cassa di Assistenza di cui all’art. 44.
Ove non esista detta Cassa sarà provveduto a carico dell’Ente il quale potrà rivalersi sulla Cassa all’atto della costituzione.

Art. 34. - Tutela della maternità.
Per i casi di interruzione dovuta a gravidanza o puerperio ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, l’Ente conserverà alla ballerina il posto per un periodo di 6 mesi corrispondendole l’intera retribuzione durante 4 mesi e mezzo.
[...]

Art. 35. - Divieti e norme disciplinari.
Il tersicoreo è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall’Ente in appositi regolamenti interni, purché essi non contrastino con le disposizioni del presente accordo e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
[...]

Art. 36. - Norme disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto o al regolamento dell’Ente di cui all’art. 35 potranno essere punite con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore alle tre ore di paga;
d) sospensione dal lavoro, o dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sanzione di cui alla lettera d) si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del tersicoreo colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
[...]

Art. 49. - Chiarimento a verbale.
1) La disposizione dell’art. 26 ultimo comma., non è applicabile nel caso di spostamento per speciali e constatate esigenze del riposo settimanale per tutte le categorie che concorrono allo spettacolo.
Tuttavia In tal caso l’Ente dovrà dare comunicazione agli interessati entro le 48 ore precedenti. In difetto di tale osservanza la prestazione sarà considerata straordinaria.
2) Per il Teatro dell’Opera di Roma l’orario delle prove ordinarie di sala rimane quello attualmente in vigore presso l’Ente. Tuttavia sino ad un massimo di una volta alla settimana tale orario potrà essere protratto, per particolari esigenze, di mezz’ora.
3) L’orario delle prestazioni giornaliere, salvo casi eccezionali sarà comunicato agli interessati al termine della seconda prestazioni del giorno precedente.
[...]