Categoria: 1951
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Tipologia: CCNL
Data firma: 11 luglio 1951
Validità: 01.08.1951 - 31.07.1952
Parti: Agis e Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo, Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo
Settori: Poligrafici e spettacolo, Teatri

Sommario:

Titolo I Deposizioni relative agli operai dipendenti dagli esercizi teatrali
Capo I Disposizioni comuni alle varie forme del contratto di lavoro

Art. 1. - Varie forme del contratto di lavoro individuale.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Assunzione dei ragazzi.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Categoria dei lavoratori.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Personale addetto ai turni.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario e lavoro notturno.
Art. 10. - Prestazioni per lo spettacolo.
Art. 11. - Divisa.
Art. 12. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Permessi.
Art. 15. - Trattamento di malattia.
Art. 16. - Tutela della maternità.
Art. 17. - Servizio militare.
Art. 18. - Assenze.
Art. 19. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 20. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 21. - Commissioni Interne.
Capo II Disposizioni particolari per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Festività infrasettimanali.
Art. 24. - Festività nazionali.
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Preavviso.
Art. 27. - Indennità di anzianità.
Art. 28. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 29. - Indennità in caso di morte.
Capo III Disposizioni particolari per i contratti a tempo determinato, per le assunzioni a giornata e per le assunzioni a spettacolo.
Art. 30. - Indennità speciale per i contratti a termine a giornata e a spettacolo.
Art. 31. - Doppio spettacolo.
Titolo II Disposizioni relative agli operai scritturati dalle compagnie teatrali

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavoro straordinario e notturno.
Art. 5. - Doppio spettacolo.
Art. 6. - Prove generali.
Art. 7. - Gratifica natalizia. 
Art. 8. - Festività infrasettimanali.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Festività nazionali.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Indennità sostitutiva.
Art. 13. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 14. - Viaggi.
Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 16. - Assenze.
Art. 17. - Penale.
Art. 18. - Cessazione e trasformazione di azienda.
Titolo III Disposizioni comuni ai Titoli I e II
Art. 1. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali, 11 luglio 1951

L’anno 1951, il giorno 11 del mese di luglio in Roma, tra l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo [...] e la Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo [...], la Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo [...], è stato stipulato il seguente contratto nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali.

Titolo I Deposizioni relative agli operai dipendenti dagli esercizi teatrali
Capo I Disposizioni comuni alle varie forme del contratto di lavoro
Art. 1. - Varie forme del contratto di lavoro individuale.

Il rapporto di lavoro con i dipendenti dai teatri può essere costituito:
1) a tempo indeterminato;
2) a tempo determinato o per la durata della stagione teatrale;
3) per una sola giornata;
4) per un solo spettacolo.
Il rapporto di lavoro dei cosi detti «aiuti giornalieri» si presume costituito per una sola giornata di lavoro e può essere rinnovato, di giorno in giorno, anche per più giornate consecutive.
Il rapporto di lavoro degli «aiuti di palcoscenico» detto comunemente «personale serale», si presume costituito per un solo spettacolo e può essere rinnovato di spettacolo in spettacolo, anche per più spettacoli consecutivi.

Art. 2. - Assunzione.
[...]
L’Azienda, prima dell’assunzione, potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte di sanitari di fiducia della Azienda stessa [...]

Art. 3. - Assunzione dei ragazzi.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
Comunque nell’interno dei locali teatrali non possono essere adibiti al lavoro fanciulli di età inferiore ai 16 anni.

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
In relazione alle esigenze del servizio il lavoratore può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla categoria di assunzione, purché da ciò non gli derivi danno economico o mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 ore settimanali.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali.
Per i portaceste e per i portieri e i custodi con alloggio l’orario di lavoro è quello consuetudinario.
Per le maschere, le mascherine, le guardarobiere, e gli addetti alle toilettes, la retribuzione sarà fissata in relazione ad un orario di lavoro di 4 ore e trenta.
Per il personale serale di palcoscenico la retribuzione sarà fissata in relazione ad un orario di lavoro di 4 ore. Tale orario potrà essere prolungato, senza diritto a maggior compenso, di un quarto d’ora qualora lo richiedano particolari esigenze di spettacolo.

Art. 9. - Lavoro straordinario e lavoro notturno.
Salvo quanto disposto pel successivo articolo 10 e, per le maschere, le mascherine, le guardarobiere, gli addetti alle toilettes, il personale serale di palcoscenico e, in genere, per il personale assunto per la sola prestazione dello spettacolo, salvo quanto disposto per il caso di doppio spettacolo, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all’articolo precedente.
[...]
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato dopo la protrazione di cui al comma precedente o, in mancanza dello spettacolo serale, dopo le ore 24, sarà compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 65 per cento.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Al lavoratore spetta un giorno di riposo settimanale, secondo i turni fissati dalla Direzione.

Art. 16. - Tutela della maternità.
Per il trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 19. - Provvedimenti disciplinari.
Il lavoratore è tenuto alla rigida osservanza dei doveri a lui derivanti dal rapporto di lavoro e dalle mansioni affidategli. È tenuto inoltre ad osservare il presente contratto ed i regolamenti aziendali che non siano in contrasto con esso.
Le mancanze saranno punite con:
1) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
2) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
3) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La punizione di cui al punto 1° sarà inflitta al prestatore d’opera:
a) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegue malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che sia trovato addormentato;
d) che rechi offesa ai compagni di lavoro o, in genere, al personale addetto al locale;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 2) sarà inflitta al prestatore d’opera:
a) che introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della direzione;
b) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale andamento del lavoro;
c) che dia disposizioni contrastanti con quelle impartite dalla Direzione.
La punizione di cui al punto 3) potrà essere adottata, oltre che nel caso di mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, nel caso di recidiva nelle mancanze su elencate e nel caso di mancanze che rechino pregiudizio alla sicurezza del locale o che fumi sul palcoscenico e annessi.

Art. 21. - Commissioni Interne.
Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni ed il funzionamento delle Commissioni Interne, nonché la tutela dei lavoratori che rivestano cariche sindacali, valgono gli accordi interconfederali vigenti in materia.

Capo II Disposizioni particolari per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
Art. 25. - Ferie.

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di riposo di 15 giorni con decorrenza della normale retribuzione settimanale.
[...]

Capo III Disposizioni particolari per i contratti a tempo determinato, per le assunzioni a giornata e per le assunzioni a spettacolo.
Art. 30. - Indennità speciale per i contratti a termine a giornata e a spettacolo.

Agli operai assunti con contratto a tempo determinato verrà corrisposta una speciale indennità pari al 30 % della retribuzione prevista dai contratti integrativi in sostituzione delle ferie, della gratifica natalizia, del trattamento economico delle festività infrasettimanali, della indennità di caro pane e delle maggiorazioni per il lavoro festivo.
Tale indennità è ridotta al 22 % della retribuzione di cui sopra qualora al lavoratore venga concesso, su sua richiesta, il godimento del riposo settimanale.
L’indennità di cui al 1° comma del presente articolo verrà corrisposta anche ai lavoratori assunti a giornata o a spettacolo.
[...]

Art. 31. - Doppio spettacolo.
In caso di doppio spettacolo il personale assunto per la sola prestazione dello spettacolo percepirà, per il secondo spettacolo, un compenso pari a quello stabilito per il primo.

Titolo II Disposizioni relative agli operai scritturati dalle compagnie teatrali
Art. 1. - Assunzione.

[...]
La Ditta capocomicale, prima della assunzione, potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’azienda [...]

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è fissato in 10 ore giornaliere, compreso lo spettacolo.
Nel periodo di preparazione di spettacolo l’orario giornaliero di lavoro è di 8 ore.
Per i lavoratori assunti a giornata, che siano chiamati a partecipare allo spettacolo oltre l’orario normale di cui sopra, la prestazione dello spettacolo viene computata a parte e retribuita con il compenso previsto per i lavoratori assunti a spettacolo dal teatro.

Art. 4. - Lavoro straordinario e notturno.
Per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di orario di cui all’articolo precedente.
[...]
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello eseguito dopo la fine dello spettacolo serale o, in mancanza di questo, dopo le 24, è compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 100 %.
Nel caso di particolari tipi di prestazioni notturne, il compenso potrà essere stabilito d’accordo tra le parti, secondo le consuetudini.

Art. 5. - Doppio spettacolo.
Il caso di doppio spettacolo rimane regolato fra le parti dalle consuetudini in atto vigenti per i vari tipi di spettacolo.

Art. 6. - Prove generali.
Le prove generali saranno compensate con il 50 % della retribuzione giornaliera.
Tale compenso assorbe quello per il lavoro eccedente le 10 ore fino ad un massimo di 2 ore.

Art. 9. - Riposo settimanale.
All’operaio spetta un giorno di riposo settimanale.

Art. 11. - Ferie.
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di riposo della durata di 15 giorni con decorrenza della normale retribuzione settimanale.
[...]

Art. 12. - Indennità sostitutiva.
In sostituzione del trattamento previsto per le festività infrasettimanali, per le festività nazionali nonché del riposo settimanale, delle ferie e della gratifica natalizia, le parti, all’atto dell’assunzione, potranno convenire di maggiorare le retribuzioni pattuite del 26 %, intendendosi in tal modo assorbiti e sostituiti gli istituti di cui sopra.

Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Il lavoratore è tenuto alla rigida osservanza dei doveri a lui derivanti dal rapporto di lavoro e dalle mansioni affidategli. È tenuto inoltre ad osservare il presente contratto ed i regolamenti aziendali che non siano in contrasto con esso.
Le mancanze saranno punite con:
1° multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione:
2° sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
3° licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La punizione di cui al punto 1° sarà inflitta al prestatore d’opera:
a) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che sia trovato addormentato;
d) che rechi offesa ai compagni di lavoro o, in genere, al personale addetto al locale;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 2° sarà inflitta al prestatore d’opera:
a) che introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della direzione;
b) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale andamento del lavoro;
c) che dia disposizioni contrastanti con quelle impartite dalla Direzione.
La punizione di cui al punto 3° potrà essere adottata, oltre che nel caso di mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione; neanche provvisoria del rapporto di lavoro, nel caso di recidiva nelle mancanze su elencate e nel caso di mancanze che rechino pregiudizio alla sicurezza del locale, o che fumi sul palcoscenico e annessi.