Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione Industriali Lecchesi e Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Lavoratori, Unione Italiana del Lavoro Lecco
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Lecco

Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Multe e trattenute.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Validità e durata.

Accordo collettivo integrativo del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese edili di Lecco e zona di giurisdizione, 1° ottobre 1959

In Lecco, il 1° ottobre 1959, tra l’Unione Industriali Lecchesi [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Lecco [...], l’Unione Sindacale Lavoratori di Lecco [...], l’Unione Italiana del Lavoro di Lecco [...], viene stipulato il presente Accordo integrativo, da valere per le Imprese edili di Lecco e zona di giurisdizione.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 del Contratto Nazionale, l’orario di lavoro giornaliero sarà regolato come segue:

Inizio ore Riposo ore Termine lavoro ore Totale ore lavorate
Gennaio 8,30 1 16,30 7
Febbraio 8,00 1 17,00 8
Marzo 8,00 1 17,00 8
Aprile 8,00 1 17,00 8
Maggio 8,00 1 17,00 8
Giugno 8,00 1 18,00 9
Luglio 8,00 1 18,00 9
Agosto 8,00 1 18,00 9
Settembre 8,00 1 17,00 8
Ottobre 8,00 1 17,00 8
Novembre 8,30 1 16,30 7
Dicembre 8,30 1 16,30 7

Nella giornata di sabato l’orario di lavoro resta stabilito in 4 ore, salvo prolungamento dell’orario stesso, sempre entro i limiti del periodo massimo stabilito, dal secondo comma dell’art. 13 del Contratto Nazionale, per recupero di eventuali ore, perdute per cause di forza maggiore.
Le ditte, per particolare necessità di lavoro, hanno facoltà di apportare eventuali variazioni di orario, purché questo ultimo resti in i limiti delle norme di legge e di quanto stabilito nel presente accordo.
In dipendenza di quanto sopra stabilito l’orario normale di lavoro risulta, in media, di 44 ore settimanali, suddivise come segue:

Novembre
Dicembre
Gennaio
ore
Febbraio-Marzo
Aprile-Maggio
Settembre-Ottobre
ore
Giugno
Luglio
Agosto
ore
Lunedì 7 8 9
Martedì 7 8 9
Mercoledì 7 8 9
Giovedì 7 8 9
Venerdì 7 8 9
Sabato 4 4 4

Settimanali

39 44 49

[...]

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del CCNL sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti, e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazioni sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale) indicate a fianco di ciascuno di essi:
Lavori sui ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 8 %.
Lavori SU scale aeree tipo Porta, 10 %
Lavori in pozzi neri preesistenti 13 %
Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 14 %
Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 cm. 10 %
Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri 18 %
Costruzione di pozzi a profondità:
a) da: m. 3,50 a 10 18 %
b) oltre i 10 metri 20 %
Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezzora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 4 %
Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai 5 m. e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 9 %
Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 5 %
Lavori di demolizione di strutture pericolanti 20 %
Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetta a tale titolo uno speciale trattamento 7,50 %
Lavori in galleria, per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 6 %
Lavori eseguiti con martelli pneumatici 5 %
Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono di soprassedere alla determinazione delle percentuali di maggiorazione delle retribuzioni per le voci escluse dal presente accordo, in considerazione del fatto che detti lavori non ricorrono, in linea di massima, nella zona di Lecco.
Le parti si dichiarano d’accordo di procedere, tempestivamente, alla determinazione della percentuale relativa anche ad uno solo dei lavori in questione, qualora se ne presentasse la necessità, durante la validità del presente accordo.

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna.
Per i lavori di cui all’art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale, vengono omesse le percentuali di maggiorazione, convenendo le parti che queste saranno oggetto di particolari pattuizioni, qualora se ne presentasse la necessità.

Art. 9. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio di i Lecco e zona di giurisdizione.
Esso avrà la durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale, di Lavoro sottoscritto il 24 luglio 1959.
[...]