Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como e Fillea, Filca
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Como

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Incasellamento categorie - Minimi di paga.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Indennità per lavori disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 5. - Indennità per lavori fuori zona.
Art. 6. - Indennità speciale.
Art. 7. - Indennità di mensa.
Art. 8. - Indennità di contingenza.
Art. 9. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Art. 10. - Cassa Edile di mutualità ed assistenza di Como Funzionamento ed assistenza collaterale.
Art. 11. - Indennità di licenziamento.
Art. 12. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 13. - Multe e trattenute.
Art. 14. - Reclami.
Art. 15. - Apprendistato.
Art. 16. - Scuole.
Art. 17. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Como, 1° ottobre 1959

Como, 1 ottobre 1959, tra il Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Corno, aderente alla Fillea [...], la Filca Provinciale di Como, aderente alla Cisl Federazione Italiana Costruzioni e Affini [...], assistiti da [...] Cisl di Como [...], premesso che l’art. 68 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ha prorogato la efficacia dei contratti ed accordi territoriali integrativi al precedente CCNL 13 settembre 1957, fino al 31 dicembre 1961; che detto CCNL 24 luglio 1959 ha introdotto alcune modifiche alla precedente regolamentazione nazionale e che pertanto anche l’accordo provinciale integrativo al CCNL 13 settembre 1957, deve essere opportunamente aggiornato; viene convenuto quanto segue;
1) Il Contratto provinciale di lavoro 5 luglio 1955, integrativo al CCNL 18 dicembre 1954, aggiornato l’8 ottobre 1957 in base al CCNL 13 settembre 1957, è prorogato per tutta la durata del CCNL 24 luglio 1959 con le modifiche previste dallo stesso.
2) Il testo del contratto provinciale di lavoro 5 luglio 1955 aggiornato giusto i precitati contratti e da valere dal 1° gennaio 1960 fino a tutto il 31 dicembre 1961, quale integrativo al CCNL 24 luglio 1959, è allegato al presente verbale ed ha valore per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari e industrie affini, per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee); nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti, operanti nella provincia di Como.

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro sarà regolato come segue:

Inizio ore Riposo ore Termine lavoro ore Totale ore lavorate
Gennaio 8,30 1 16,30 7
Febbraio 8,00 1 17,00 8
Marzo 8,00 1 17,00 8
Aprile 8,00 1 17,00 8
Maggio 8,00 1 17,00 8
Giugno 8,00 1 18,00 9
Luglio 8,00 1 18,00 9
Agosto 8,00 1 18,00 9
Settembre 8,00 1 17,00 8
Ottobre 8,00 1 17,00 8
Novembre 8,30 1 16,30 7
Dicembre 8,30 1 16,30 7

Nella giornata di sabato l’orario di lavoro resta stabilito in quattro ore, salvo prolungamento dell’orario stesso, per recupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore.
Pertanto l’orario normale di lavoro risulta di quarantotto ore settimanali in media all’anno, suddivise come segue:

Novembre
Dicembre
Gennaio
ore
Febbraio-Marzo
Aprile-Maggio
Settembre-Ottobre
ore
Giugno
Luglio
Agosto
ore
Lunedì 7 8 9
Martedì 7 8 9
Mercoledì 7 8 9
Giovedì 7 8 9
Venerdì 7 8 9
Sabato 4 4 4

Settimanali

39 44 49

Addetti d lavori discontinui o di semplice attesa o custodia:
Ai sensi dell’art. 8 del CCNL 24 luglio 1959 l’orario normale degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, non può superare le 10 (dieci) ore giornaliere o le 60 (sessanta) ore settimanali salvo per i guardiani, portieri o custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntate anche in carovane, baracche o simili per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 ore settimanali.

Art. 3. - Indennità per lavori disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga di fatto indennità di contingenza + indennità di mensa; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:
1) i lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 7 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 10 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 10 %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 10 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 m.) 7 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 20 %
7) costruzione di pozzi a profondità:
а) da metri 3 1/2 a metri 10 15 %
b) oltre i metri 10 20 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 5 %
9) sgombero della neve o del ghiaccio dei lavori di armamento ferroviario 6 %
10) lavori su scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10 %
11) lavori di scavo in cimitero in contatto con tombe maleodoranti 25 %
12) lavori di demolizione di strutture pericolanti 15 %
13) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 7 %
14) lavori in galleria per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento anche se addetto al carico del materiale:
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 18 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:
- ai lavori di opere sussidiarie;
- al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 12 %
c) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere degli impianti nei tratti e nelle ultimate compresi i lavori di armamento ferroviario 10 %
15) lavori con martelli pneumatici e vibratori 5 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 14), una ulteriore indennità del 5 % (cinque per cento).
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Per la esecuzione di getti di calcestruzzo plastico qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera, nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.
Le maggiorazioni però sono dovute soltanto ai lavoratori che compiono i lavori speciali disagiati in questione e non genericamente a quelli addetti ai lavori stessi e limitatamente al tempo di effettiva prestazione nei casi e nelle condizioni previste per i singoli lavori.

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 24 luglio 1959, si conviene quanto segue:
- l’indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita: per lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare, 10 %.

Art. 15. - Apprendistato.
Per quanto riguarda la durata dell’apprendistato ed i criteri per la determinazione dei minimi di paga da corrispondere agli apprendisti, si fa riferimento all’art. 53 del Contratto Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1954 ed alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 16. - Scuole.
In riferimento all'art. 61 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, le Organizzazioni sindacali nomineranno una Commissione per lo studio pratico del problema.

Art. 17. - Validità e durata.
Il presente Contratto Collettivo integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Como a decorrere dal 1° gennaio 1960, esso avrà la stessa durata e scadenza del CCNL 24 luglio 1959 e scadrà pertanto il 31 dicembre 1961.
[...]