Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 26 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali di Pavia, Associazione Vigevanese degli Industriali, Associazione degli Industriali dell’Oltre Po Lombardo e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Pavia

Sommario:

Art. 1. - Categorie, qualifiche e minimi di paga.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Lavori fuori zona.
Art. 5. - Multe e trattenute.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e festività infrasettimanali,
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Indennità per logorio di indumenti e di mezzi personali di trasporto.
Art. 9. - Apprendistato.
Art. 10. - Scuole.
Art. 11. - Mense aziendali.
Art. 12. - Fondo sociale edili.
Art. 13. - Cassa Edile.
Art. 14. - Validità, decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Pavia, 26 settembre 1959

In Pavia, il giorno 26 settembre 1959, tra l’Associazione degli Industriali di Pavia [...], l’Associazione Vigevanese degli Industriali [...], l’Associazione degli Industriali dell’Oltre Po Lombardo [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Pavia (Cgil) [...], assistito [...] segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori Legno, Edili ed Affini della provincia di Pavia, l’Unione Sindacale Provinciale di Pavia (Cisl) [...], assistito dal [...] Segretario provinciale della Filca, la Camera Sindacale Provinciale di Pavia (Uil) [...], viene stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, di seguito denominato brevemente come «Contratto Nazionale», per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed industrie affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959 tra l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, la Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edili ed affini (Fillea), il Sindacato Ferrovieri Italiani (Sfi), la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) e la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno (Feneal) da valere per tutto il territorio della Provincia di Pavia per le imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), industrie affini all’edilizia, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
(Riferimento all’art. 7 del Contratto Nazionale)
L’orario di lavoro viene fissato per ogni mese, settimana e giorno come appresso:
- mesi di novembre, dicembre, gennaio 42 ore settimanali (6 giorni di 7 ore ciascuno);
- mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre 48 ore settimanali (6 giorni di 8 ore ciascuno);
- mesi di giugno, luglio, agosto 54 ore settimanali (6 giorni di 9 ore ciascuno).

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
(Riferimento all’art. 23 del Contratto Nazionale)
Le percentuali di maggiorazione per i lavori speciali disagiati di cui all’art. 23 del Contratto Nazionale sono fissate come segue e vanno applicate sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 11 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 11 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 34%
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 17,50%
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua devono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.) 9%
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 20%
7) Costruzione di pozzi a profondità superiore ai 3 m. 18,80 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 3 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 11%
10) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 4%
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 17,15 %
12) Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe 5 %
13) Lavori in cassoni ad aria compressa
а) da 0 a 10 metri 82%
b) da oltre 10 a 16 metri 41%
c) da oltre 16 a 22 metri 70 %
d) oltre i 22 metri 104%
14) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 7,50 %
15) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
Non vengono fissate, in considerazione della loro eccezionalità o per la impossibilità pratica di esecuzione di determinati lavori nel territorio della provincia, le percentuali relative: alla costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre; ai lavori in galleria: ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 %; al personale imbarcato su natanti; alla demolizione di strutture pericolanti.

Art. 9. - Apprendistato.
(Riferimento all’art. 60 del Contratto Nazionale).
In base a quanto disposto dagli artt. 60 del contratto nazionale e 53 del precedente contratto nazionale 18 dicembre 1954 in detto articolo 60 richiamato, si stabilisce che per gli apprendisti in possesso del diploma rilasciato da Scuole edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno.
Si conviene di riconoscere, a tali effetti, i diplomi rilasciati ai licenziati dal Corso Edili delle Scuole professionali «A. Necchi» di Pavia. Il riconoscimento dei diplomi rilasciati da altre Scuole Edili della provincia potrà avvenire in qualsiasi momento a constatazione avvenuta della equivalenza dei risultati professionali ottenuti da dette Scuole a quelli delle Scuole A. Necchi di Pavia, con uno scambio di lettere fra le Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
[...]

Art. 13. - Cassa Edile.
(Riferimento all’art. 62 del Contratto Nazionale).
Le parti stipulanti il presente contratto si incontreranno per l’esame della situazione della Cassa Edile e per concordare le decisioni conseguenti.

Art. 14. - Validità, decorrenza e durata.
Il presente contratto collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio della provincia di Pavia a decorrere dal giorno 1° gennaio 1960. Esso scadrà con il giorno 31 dicembre 1961.
[...]