Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 12 febbraio 2013, n. 3480 - Infortuni e malattie professionali



 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 4260/2011 proposto da:

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis) in persona del Dirigente con incarico di livello generale Direttore Reggente della direzione Centrate Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis) e (Omissis), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(Omissis);

- intimato -

avverso la sentenza n. 26/2010 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO del 5.2.2010, depositata l'11/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell'8/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

è presente il Procuratore C Generale in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO.

FattoDiritto



1. La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio dell'8 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'articolo 380 bis c.p.c.:

2. "La Corte d'appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto la natura professionale della malattia denunciata da (Omissis) e rigettato la domanda di erogazione delle prestazioni assistenziali;

3. ricorre l'INAIL, con un articolato motivo, dolendosi che la Corte di merito non abbia applicato, ratione temporis, il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, che avrebbe condotto ad una decisione di rigetto della domanda proposta, per un'inabilità di grado pari al 5%, e per aver disatteso i principi giurisprudenziali in tema di inammissibilità delle sentenze di mero accertamento della natura professionale dell'evento lesivo;

4. l'intimato non ha resistito;

5. il ricorso deve qualificarsi come manifestamente fondato in adesione al principio più volte affermato da questa Corte, in tema di infortuni e malattie professionali, e che va qui ribadito secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, senza che sia residuata un'inabilità permanente indennizzabile, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio, o l'eziologia professionale della malattia, non costituisce una questione pregiudiziale alla prestazione economica, come tale suscettibile, a norma dell'articolo 34 cod. proc. civ., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo (v., ex multis, Cass. nn. 17971/2010, 17165/2006, 17788/2003, 10039, cfr. in materia di malattia professionale 19838/2003)".

6. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

7. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente fondato il ricorso che va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va, quindi, cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva.

8. Non si provvede sulle spese stante l'avvenuta formulazione, in atti, di dichiarazione reddituale di esonero.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla spese dell'intero giudizio.