Categoria: Cassazione penale
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Infortunio ad alunno di istituto tecnico durante un''assemblea di classe tenutasi nel laboratorio chimico - In base al D.P.R. 416/1974, il docente ha solo la possibilità e non il dovere di presenziare alle assemblee degli studenti - la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per verificare se un obbligo siffatto derivasse al docente in forza di atto di delega da parte del dirigente dell'istituto.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITALONE Claudio - Presidente -
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere -
Dott. TARDINO Vincenzo Lui - Consigliere -
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -
Dott. FIALE Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.L., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 9.6.2005 del Tribunale monocratico di L'Aquila;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Izzo Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv.to Walter Littera, sostituto processuale dell'Avv.to Oldani Mastrodicasa, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.



Fatto

Il Tribunale monocratico di L'Aquila, con sentenza del 9.6.2005, affermava la responsabilità penale di S.L. in ordine alla contravvenzione di cui:
- al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4 e art. 389, lett. c), (perchè, In qualità di docente dell'Istituto tecnico industriale statale "(OMISSIS)", ometteva di vigilare durante un'assemblea di classe tenutasi all'interno del laboratorio chimico, sicchè si verificava che, nel corso della stessa, l'alunno F.F. veniva attinto da una sostanza ustionante spruzzatagli per gioco dal compagno D.P.D. con una "pipetta" custodita appunta all'interno del menzionato laboratorio - in (OMISSIS)) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 400,00 di ammenda, concedendo il beneficio della non-menzione.
Rilevava il Tribunale che:
- la richiesta di assemblea, inoltrata dagli studenti al dirigente scolastico (il coimputato non ricorrente M.E.), era correlata proprio alle ore in cui essi avrebbero avuto lezione nel laboratorio di chimica ed era stata controfirmata dal professore S.;
- gli studenti, però, una volta riunitisi, avevano espressamente invitato il docente ad uscire dal laboratorio e questi - che aveva il diritto-dovere di assistere all'assemblea per vigilare sulla incolumità dei partecipanti in una situazione di potenziale pericolo, a causa delle sostanze chiniche custodite nel luogo in cui i ragazzi erano convenuti - si era invece imprudentemente allontanato, lasciandoli soli.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il S., il quale - sotto i profili della violazione di legge e della mancanza e manifesta illogicità di motivazione - ha prospettato la carenza di qualsiasi fattore di responsabilità personale, dacchè il D.P.R. n. 416 del 1974, art. 43, u.c., prevede non un dovere, bensì un diritto, da parte dell'insegnante che lo desideri, di partecipare all'assemblea studentesca e, in ogni caso, la sua eventuale partecipazione non avrebbe evitato l'evento lesivo.



Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Legittima deve ritenersi, nella specie, l'applicazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, perchè l'art. 2 di tale testo normativo equipara ai lavoratori subordinati "gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere".
Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica):
- all'art. 42, attribuisce agli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica il "diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola", secondo le modalità previste dagli articoli successivi;
- l'art. 43, u.c., prevede, quindi, che "all'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino".
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate (vedi Cass.: Sez. Unite, 10.4.1992, n. 9874 e Sez. 3^, 11.9.2000, n. 9580).
Nella fattispecie in esame, pertanto - ove in capo all'imputato non sussisteva un dovere, imposto dalla legge e riconducibile alle sue funzioni didattiche, di partecipare all'assemblea - il Tribunale ha omesso di verificare se un obbligo siffatto discendesse invece al docente medesimo, sotto il profilo detta vigilanza antinfortunistica, da disposizioni impartite, in via generale o particolare, dal dirigente dell'istituto, il quale aveva comunque autorizzato lo svolgimento dell'assemblea studentesca nel laboratorio di chimica, in violazione dell'ordine del giorno n. 85 del 23.10.2002, emanato dalla medesima direzione didattica, secondo il quale i laboratori e le officine del complesso scolastico dovevano essere esclusivamente adibiti ad attività didattiche.
L'esame del giudice doveva sostanzialmente essere rivolto ad appurare se - in concreto - al docente imputato potessero attribuirsi le qualifiche di "delegato del datore di lavoro" (dirigente dell'istituto) in forza di atto di delega espresso, inequivoco e certo ed espressamente accettato nella posizione di garanzia che a quegli faceva capo originariamente, ovvero di "preposto", ai sensi dell'art. 3, stesso D.P.R., con riferimento specifico alle effettive attribuzioni e competenze che gli era stato eventualmente demandato di svolgere durante l'assemblea studentesca in oggetto.
La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di L'Aquila, che, nel nuovo giudizio, effettuerà le necessarie valutazioni dianzi enunciate.




P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2007