Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Trento e Feneal, Filca, Fillea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Trento

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Minimi di paga base e qualifiche. 
Art. 3. - Indennità speciale.
Art. 4. - Indennità per lavori speciali e disagiati.
Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Art. 8. - Scuole.
Art. 9. - Validità, decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale.

Contratto collettivo di lavoro per gli operai edili ed affini della provincia di Trento integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, 1° Ottobre 1959
(in vigore dal 1° gennaio 1960)

In Trento, addì 1° ottobre 1959, premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961; visti gli articoli 7, 8, 14, 15, 23, 24, 26, 34, 61 dello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Trento [...] e, in ordine alfabetico la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Feneal - Sindacato Provinciale di Trento [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - Sindacato Provinciale di Trento [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, della Edilizia e Industrie Affini - Fillea - Sindacato Provinciale di Trento [...], assistito dal [...] Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Trento e Provincia, viene stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Trento per le Imprese della industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all’edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonché di opere per acquedotti, gas e fognature; e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro non può essere superiore alle 48 ore settimanali, 8 giornaliere, per tutti i mesi dell’anno, ad eccezione dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, per i quali il limite massimo è di 60 ore settimanali, 10 giornaliere.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai sensi dell’art. 8 del Contratto nazionale, l’orario normale non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri, e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l’orario di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 settimanali.

Art. 4. - Indennità per lavori speciali e disagiati.
Ai sensi dell’art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, agli operai che nella provincia di Trento lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate, vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 21 del Contratto nazionale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; per i lavoranti a cottimo anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo):
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 9 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 9 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 23 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 12 %
5) Costruzione di pozzi a profondità superiore a m. 3,50 e spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri 19 %
6) Lavori in galleria:
a) per il personale addetto:
- al fronte di perforazione, di avanzamento e di al-largamento, anche se addetto al carico del materiale;
- a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio; anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro, fino a 15 cm 29 %
a1) per il personale addetto:
- al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento;
- a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio; quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad un’altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 15 cm 36%
a2) per il personale addetto:
- al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento;
- a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, quando i lavori si svolgono in presenza di getti d’acqua sotto pressione che investono gli addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei comma precedenti;
accordi diretti fra le parti interessate
b) per il personale addetto:
- a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie,
- a lavori per opere sussidiarie,
- ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione, anche quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getto o stillicidio che diano luogo ad un’altezza di acqua, sul piano di lavoro, fino a 15 cm 17 %
b1) per il personale addetto:
- a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie,
- a lavori di opere sussidiarie,
- ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione, quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad un’altezza d’acqua, sul piano di lavoro, oltre i 15 cm 21 %
b2) per il personale addetto:
- a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie,
- a lavori per opere sussidiarie,
- ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione,
quando i lavori si svolgono in presenza di getti d’acqua sotto pressione, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei comma precedenti;
accordi diretti fra le parti interessate
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell’armamento delle linee ferroviarie 8%
d) per il personale addetto alla costruzione di pozzi verticali in roccia attaccati dal basso compresa la rimonta a partire da pendenze oltre il 60 % 32 %
7) Lavori in acqua 8%
8) Lavori in cassoni ad aria compressa:
- da 0 a 10 metri 42 %
- da oltre 10 a 16 metri 54 %
- oltre 22 metri 108 %
9) Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 10 %
10) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a metri 5, e qualora essi presentino condizioni di particolare disagio 12 %
11) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora di prestazione (compresa la prima mezz’ora) 2 %
12) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 2 %
13) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario eseguito sotto la pioggia o neve per il tempo successivo alla prima ora di prestazione 4 %
Le percentuali di cui sopra, eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve, non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore; esse saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel precedente articolo.

Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del Contratto collettivo nazionale, si conviene quanto segue:
L’indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:
- per lavori eseguiti oltre i 1300 m.s.m. e fino a 1800 m. 7 %
- per lavori eseguiti oltre i 1800 m.s.m. e fino a 2100 m. 9 %
- per lavori eseguiti oltre i 2100 m.s.m 11 %
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempreché non siano costretti a percorrere oltre 5 km. per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.
Le suddette percentuali sono comprensive di qualsiasi diritto degli operai per vitto ed alloggio.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 21 del Contratto nazionale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; per i lavoranti a cottimo anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo. 

Art. 9. - Validità, decorrenza e durata.
Il presente Contratto integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Trento a partire dal 1° gennaio 1960.
Esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili 24 luglio 1959.

Dichiarazione a verbale.
Le Organizzazioni stipulanti si riservano di presentare specifiche proposte per la costituzione della Cassa Edile, in base al disposto dell’art. 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.