Tipologia: Accordo
Data firma: 11 gennaio 2013
Validità: 01.02.2013 - 31.01.2016
Parti: Federippodromi, Coordinamento Ippodromi e Trenno e lSlc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Ippodromi, Totalizzatori
Fonte: FISASCAT-CISL Palermo

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Assunzione e documenti di lavoro
Art. 2 - Varie forme del contratto di lavoro individuale
Art. 3 - Visita medica
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Contratto a termine
Art. 6 - Contratto di lavoro intermittente
Art. 7 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 8 - Classificazione del personale
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 9 bis - Orario multiperiodale
Art. 10 - Permessi per riduzione orario
Art. 11 - Articolazione dell'orario settimanale
Art. 12 - Riposo settimanale
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Festività
Art. 15 - Lavoro domenicale
Art. 16 - Maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 17 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 18 - Tredicesima mensilità
Art. 18 bis - Quattordicesima mensilità
Art. 19 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 20 - Malattia ed infortunio
Art. 21 - Minimi tabellari
Art. 22 - Retribuzione di fatto
Art. 23 - Trattamento di fine rapporto
Art. 24 - Norme particolari
Art. 25 - Norma transitoria di garanzia sul diritto di precedenza degli “attuali” addetti al totalizzatore e servizi vari
Art. 26 - Norme di disciplina interna - Doveri e divieti
Art. 27 - Molestie sessuali
Art. 28 - Provvedimenti disciplinari
Art. 29 - Ammonizioni scritte - Multe - Sospensioni
Art. 30 - Licenziamento per giusta causa
Art. 31 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 32 - Sistema di informazioni
Art. 33 - Formazione - Aggiornamento - Sviluppo professionale
Art. 34 - Ambiente di lavoro
Art. 35 - Procedure di raffreddamento sindacale
Art. 36 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 37 - Permessi sindacali
Art. 38 - Contributi sindacali
Art. 39 - Osservatorio paritetico
Nota a verbale

Accordo per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli ippodromi anche in concomitanza con le giornate di corse o di altre manifestazioni svolte all’interno degli ippodromi (per le figure professionali indicate e attualmente inquadrate negli accordi del 15 luglio 2004 e 16 ottobre 2007)

Il giorno 11 gennaio 2013 tra Federippodromi, Coordinamento Ippodromi e Trenno [...], e le OO.SS. Nazionali Slc-Cgil/Fisascat-Cisl/Uilcom-Uil [...], è stato stipulato il seguente accordo nazionale che regola il trattamento economico e normativo per i dipendenti assunti per la raccolta e pagamento delle scommesse negli ippodromi e per gli addetti agli ingressi e ai servizi vari resi anche in concomitanza con le giornate di corse dei cavalli ovvero con eventi diversi svolti all’interno degli Ippodromi (per le figure professionali indicate e attualmente inquadrate negli accordi del 15 luglio 2004 e 16 ottobre 2007).

Premessa
Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), si è convenuto sulla necessità di regolamentare in forma subordinata il rapporto di lavoro degli addetti preposti a svolgere all’interno dell’ippodromo, anche in concomitanza con la giornata di svolgimento delle corse dei cavalli, ovvero in giornate in cui vengono ospitate manifestazioni diverse comunque aperte al pubblico, le attività inerenti la raccolta e il pagamento delle scommesse (compresa l’attività di simulcasting), la sorveglianza agli ingressi e i servizi vari che sino ad oggi sono state svolte utilizzando del lavoro parasubordinato regolato dagli accordi del 15 luglio 2004 e 16 ottobre 2007.
Visto che i lavoratori da impiegare nelle attività relative alla raccolta e al pagamento delle scommesse, alla sorveglianza degli ingressi e ad altri vari similari servizi da prestare nelle giornate di corse, non hanno una collocazione nel CCNL di settore se non un accordo nazionale che regola il rapporto parasubordinato e che lo stesso, alla luce della citata legge 92/2012 appare non più idoneo nella sua applicazione, con il presente accordo le parti intendono regolamentare e traghettare il rapporto di lavoro dei collaboratori sopra citati nell’ambito del lavoro subordinato, coniugando adeguate garanzie per i lavoratori e la buona flessibilità dei rapporti di lavoro in un comparto dove la “variabilità della domanda” rappresenta una peculiarità caratterizzante la vita delle aziende del settore.
Le parti si danno atto che il presente accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti di lavoro fra le Società di corse dei cavalli e gli addetti alla raccolta delle scommesse, agli ingressi e ai servizi vari.
La premessa è parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Varie forme del contratto di lavoro individuale
1. I1 rapporto di lavoro, per i profili professionali di cui al presente contratto, relativo alle attività anche rese in concomitanza con le giornate di corse dei cavalli ovvero con eventi diversi svolti all’interno degli Ippodromi, può essere costituito:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato;
- a tempo determinato per la durata della stagione negli ippodromi ad attività stagionale;
- a tempo determinato per ciclo di manifestazioni relative anche ad eventi diversi dalla giornata di corse;
- a giornata.
[...]

Art. 3 - Visita medica
1. Il datore di lavoro, prima dell’assunzione potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del Medico competente.

Art. 5 - Contratto a termine
1. È consentita senza limitazioni, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività previste nell'elenco allegato al D.P.R. 1525/1963 e successive modificazioni, per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'esecuzione di opere e servizi definiti e predeterminati nel tempo.
2. Inoltre la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è altresì consentita senza limitazione nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) periodi di più intensa affluenza del pubblico legati all'andamento della stagione di attività;
b) aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto da particolari esigenze;
c) temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;
3. Per ulteriori ipotesi è consentita l'assunzione di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 20% dei dipendenti in forza all'azienda, con arrotondamento all'unità superiore.
[...]

Art. 6 - Contratto di lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e alle condizioni di seguito riportate.
2. Attesa la discontinuità tipica delle attività proprie delle strutture e per gestire picchi di attività non programmabili - anche in considerazione dell’esistenza di calendari prefissati per lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli, nonché della possibile variazione degli stessi, unita alla circostanza del verificarsi di punte di attività in concomitanza di particolari eventi, soprattutto in giorni festivi - le parti concordano, anche ai sensi dell’art. 34 D.lgs. 276/03, sulla possibilità di ricorrere alla tipologia del contratto di lavoro intermittente (sia a tempo indeterminato che a termine), in relazione ai lavoratori di cui al livelli contrattuali C, D, E, F del presente contratto.
3. Il numero di contratti intermittenti in forza all’azienda non potrà superare il 15% dei dipendenti dell’azienda. La frazione risultante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità superiore.
4. Al lavoratore assunto con contratto intermittente sarà applicato, per tutto quanto non regolato nel presente articolo, il trattamento normativa applicato agli altri dipendenti di pari livello già in forza all’azienda.
5. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[...]
6. le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione all’attività dedotta nel contratto;
[...]
Nota a verbale: su richiesta di una delle parti potrà essere avviato un confronto finalizzato alla valutazione dell’effettiva applicazione dell’istituto normato nei commi precedenti.

Art. 9 - Orario di lavoro
1. Ferme le deroghe ed eccezioni previste dalla legge per quei dipendenti cui si applicano le limitazioni dell’orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’orario di lavoro è fissato in regime normale in 40 ore settimanali salvo quanto previsto all’art. 11.
2. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, con almeno 48 ore di anticipo.
3. La durata della prestazione unica giornaliera, per il lavoratore full-time, non può essere inferiore a 4 ore, salvo diverse intese a livello aziendale.
4. Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 6 ore, salvo diverse intese a livello aziendale.
5. Qualora l’orario giornaliero sia superiore alle 6 ore continuate, sarà garantita una pausa di almeno 10 minuti non retribuita.
6. Qualora l’orario giornaliero sia ripartito in due prestazioni di durata pari a 3 ore, le due prestazioni dovranno essere comunque collocate in un arco massimo di 8 ore.
7. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro.
[...]
9. Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d.lgs. 66/2003.
10. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall’art. 5 comma 3 del d.lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.
11. La direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell’orario di lavoro di cui all’art. 4 comma 2 del d.lgs. 66/2003.
12. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.

Art. 9 bis - Orario multiperiodale
1. Considerato quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione aziendale possa programmare l’utilizzo del normale orario di lavoro settimanale, di cui al comma precedente, anche come media in un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane e non superiore a 52 settimane (orario multiperiodale), prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore. Pertanto, con programmazione “multiperiodale”, fermo restando il rispetto delle 40 ore medie settimanali - o delle 38 ore di cui all'art. 11 del presente contratto - da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5/6 giorni della settimana prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore.
A parziale modifica di quanto sopra, l’orario giornaliero potrà risultare superiore alle 9 ore solo con specifica disponibilità rilasciata per iscritto dallo stesso lavoratore.
2. L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.
[...]

Art. 11 - Articolazione dell'orario settimanale
1. In relazione alle particolari esigenze del settore, al fine di migliorare il servizio al consumatore, l’azienda potrà ricorrere anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, all’articolazione dell’orario settimanale di lavoro su 38 ore settimanali.
2. Questa tipologia di articolazione settimanale, si realizza attraverso l’assorbimento di % ore di permesso retribuito di cui all’art. 10.
3. Nel caso in cui l’articolazione dell’orario settimanale di lavoro di cui al comma 1 venga introdotta nel corso dell’anno, l’assorbimento di cui al comma 2 sarà corrispondentemente riproporzionato

Art. 12 - Riposo settimanale
1. Il lavoratore ha diritto, in conformità delle vigenti norme di legge, ad un riposo di almeno ventiquattro ore non retribuite ogni sei giornate consecutive di lavoro da cumulare con il riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni, garantendo comunque al lavoratore la fruizione del riposo non oltre gli otto giorni consecutivi di lavoro.

Art. 15 - Lavoro domenicale
1. In riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 circa la legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica nelle attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità, quali appunto quelle delle Società corse cavalli, le parti confermano e ribadiscono che la specifica connotazione strutturale dell’attività svolta da tali imprese richiede necessariamente l’impiego dei lavoratori nelle giornate di domenica.
2. Nel darsi atto di quanto sopra, le parti convengono di stabilire che per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata in giornata di domenica, verrà corrisposto al lavoratore un importo pari al 10% della quota oraria del minimo tabellare di cui all’art. 20.

Art. 16 - Maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno
1. Nessun lavoratore potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
2. Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre le 40 ore settimanali o le 38 ore di cui all’art. 10.
3. In presenza di programmazione multiperiodale, si considera lavoro straordinario il lavoro compiuto oltre l’orario giornaliero e/o settimanale programmato nella multiperiodalità di cui all’art. 9 bis del presente CCNL.
4. Si considera lavoro festivo quello effettuato nelle giornate indicate nell’art. 14 e nel giorno del riposo settimanale programmato.
5. Si considera lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
[...]

Art. 20 - Malattia ed infortunio
[...]
9. Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[...]

Art. 24 - Norme particolari
1. Per i dipendenti assunti con:
- rapporto di lavoro intermittente;
- rapporto di lavoro a tempo parziale verticale con prestazioni espletate esclusivamente in concomitanza con le giornate di corse e/o manifestazioni diverse;
- rapporto di lavoro a giornata,
l’orario di lavoro di cui all’art. 9 del presente regolamento potrà essere espletato attraverso prestazioni giornaliere secondo le seguenti tipologie:
- Prestazione di tipo A: convenzionalmente pari a 6 ore di lavoro;
- Prestazione di tipo B: convenzionalmente pari a 4,5 ore di lavoro;
- Prestazione di tipo C: convenzionalmente pari a 3 ore di lavoro.
2. Il lavoratore non potrà effettuare più di due prestazioni giornaliere con le seguenti combinazioni possibili nella stessa giornata:
- Prestazione unica giornaliera: A o B o C;
- Doppia prestazione: A+C e viceversa; B+C e viceversa; B+B; C+C.
3. Al lavoratore assunto ai sensi del presente articolo il compenso per la prestazione giornaliera sarà erogato con una maggiorazione del 24% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia, dell'indennità sostitutiva delle ferie, nonché dei compensi aggiuntivi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali nonché di ogni altra eventuale indennità di legge.

Art. 26 - Norme di disciplina interna - Doveri e divieti
1. Ogni lavoratore è alle dirette dipendenze del suo superiore e nella esecuzione del lavoro deve attenersi alle disposizioni da questo impartite. Durante il lavoro nessun dipendente può allontanarsi dal posto di lavoro se non dopo aver ottenuto il consenso del suo superiore.
2. Il lavoratore licenziato, dimissionario o sospeso, non può entrare nell'ippodromo e nei luoghi ove l'Azienda esercita la sua attività senza il permesso della Direzione.
3. È assolutamente proibita l'introduzione di bevande alcoliche nell'Azienda senza il permesso della Direzione.
[...]

Art. 27 - Molestie sessuali
1. Le parti stipulanti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona ed una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
2. Convengono di demandare all'Osservatorio paritetico di cui al successivo art. 39 il compito di studiare le relative problematiche e suggerire le misure più appropriate per la prevenzione e repressione del fenomeno.

Art. 28 - Provvedimenti disciplinari
1. Le infrazioni dei lavoratori alle norme contenute nel presente contratto potranno dar luogo, a seconda della loro gravità, alla irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro fino a tre giorni.
[...]

Art. 29 - Ammonizioni scritte - Multe - Sospensioni
1. Incorre nell'ammonizione scritta, nella multa e nella sospensione, fermo rimanendo quanto previsto dalla Legge 30/5/1970, n. 300, il lavoratore che:
a) abbandoni temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
d) guasti, per colpa o disattenzione, il materiale di uso oppure non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali guasti degli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
e) sia trovato addormentato;
f) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza e al normale andamento del lavoro;
h) arbitrariamente dia disposizioni contrarie a quelle della Direzione;
i) offenda i compagni di lavoro e in genere il personale della Azienda;
j) commetta altre mancanze di gravità consimile.
2. L'ammonizione scritta va applicata per le mancanze più lievi.
3. La multa va applicata per le mancanze di maggior rilievo rispetto a quelle del comma precedente e non può superare l'importo di tre ore di retribuzione.
4. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione va applicata per le mancanze più gravi o nei casi di recidiva e non può superare il limite di tre giorni.
[...]

Art. 30 - Licenziamento per giusta causa
1. Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, o corrispondente indennità, può essere intimato al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro, o che provochi all’Azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione grave;
b) omissioni o negligenze implicanti dolo o colpa grave, siano seguite o meno da danneggiamenti;
c) vie di fatto o risse sul luogo di lavoro;
d) lavoro o costruzioni di oggetti per proprio uso o per terzi;
e) introduzione nell'Ippodromo di persone estranee, senza il regolare permesso della Direzione;
f) recidiva in qualunque delle mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione delle sospensioni nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni. Non potrà tuttavia tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione;
g) furti, danneggiamenti gravi al materiale dell'Azienda o al materiale di lavorazione, o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell'Azienda;
[...]

Art. 32 - Sistema di informazioni
1. Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive, distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:
a) a livello nazionale, su richiesta di una delle parti ed entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno, Federippodromi, Coordinamento Ippodromi e Trenno, si impegnano ad informare preventivamente, a livello globale, le OO.SS. su prospettive produttive, su tendenze generali di investimenti e di occupazione, su articolazioni di calendari di corse, su processi di riconversione e ristrutturazione, su nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) Federippodromi, Coordinamento Ippodromi e Trenno confermano la propria disponibilità a fornire strumenti atti alla identificazione dei soggetti contrattuali, ad ogni livello;
c) a livello territoriale ed aziendale, ogni volta che si renda necessario e su richiesta di una delle parti, i confronti avverranno su problemi attinenti alla formazione professionale, alla organizzazione del lavoro, alle dinamiche occupazionali ed ai livelli di occupazione;
d) saranno previsti incontri fra le Parti sociali, a livello nazionale e, ove richiesto, anche a livello territoriale o aziendale, per la definizione di progetti formativi e di aggiornamento professionale, utilizzando anche i supporti legislativi, nonché tutte le possibili forme di finanziamento.

Art. 33 - Formazione - Aggiornamento - Sviluppo professionale
1. Le Parti concordano sull’opportunità del riconoscimento e della valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori.
2. A tal fine le Aziende favoriranno, nel rispetto delle esigenze di efficienza e produttività, il miglioramento e lo sviluppo delle professionalità dei lavoratori, sia attraverso appositi e mirati moduli formativi, sia attraverso lo strumento degli affiancamenti (senza che ciò determini pregiudizio alla organizzazione del lavoro), sia attraverso l’intercambiabilità dei compiti e/o delle mansioni (nell’ambito della tipologia professionale e del settore di attività del lavoratore) con opportuni percorsi di mobilità orizzontale e verticale; il tutto in un quadro di regole e modalità definite a livello aziendale tra Direzione e Strutture sindacali.
3. Pertanto le Parti, ritenendo la formazione e l’aggiornamento professionale quali mezzi irrinunciabili per l’incremento e la conservazione delle capacità professionali indispensabili a valorizzare un ottimale utilizzo degli impianti e delle strutture produttive, nel demandare alle parti aziendali l’individuazione e l’organizzazione delle iniziative formative e di aggiornamento nonché la ricerca di tutte le opportunità e sostegni resi disponibili dalle Istituzioni, sia a livello locale che nazionale e/o europeo, stabiliscono che:
a) L’offerta di formazione e/o l’aggiornamento trovino una loro concretizzazione con cadenza almeno triennale;
b) A tale fine potranno essere utilizzate, salvo quanto previsto dal 2º comma dell’art. 11, un numero di ore retribuite a carico dell’azienda pari a quelle previste al 1º comma dell’art. 10 del vigente accordo, comunque in un limite non superiore a 2/3 delle ore di durata della formazione stessa;
c) La partecipazione volontaria del lavoratore a percorsi formativi, esclusi quelli di mantenimento, conclusa con esito positivo, potrà determinare il relativo sviluppo inquadramentale o, comunque, il diritto di prelazione nella copertura di posti, resisi disponibili in pianta organica, anche a livello superiore purché attinenti ai contenuti professionali già oggetto della formazione svolta positivamente dal lavoratore.

Art. 34 - Ambiente di lavoro
1. I lavoratori e le Società di corse hanno un comune interesse all'applicazione delle vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per l'igiene del lavoro e per l'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro: pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'attività dei servizi di medicina del lavoro delle ASL trovi sviluppo anche nei confronti dei dipendenti delle Società di corse, fatte salve le realtà aziendali nelle quali siano già in atto analoghi servizi.
2. I lavoratori hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per l'igiene sul lavoro e per tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
3. Tale attività si esplica attraverso la RSU.

Art. 36 - Rappresentanze sindacali aziendali
1. Valgono le norme della Legge 30/5/1970, n. 300. Per le Società con meno di 15 dipendenti le rappresentanze sindacali potranno designare un loro delegato al quale verranno assicurati permessi retribuiti per lo svolgimento della propria attività per un massimo di 20 ore all'anno. Nelle società con almeno 15 dipendenti, ai dirigenti di tali organismi competeranno i permessi di cui all'art. 23 Legge 300/1970, con un minimo di 20 ore l'anno.
2. Le Parti concordano sul riconoscimento delle RSU.

Art. 39 - Osservatorio paritetico
1. È costituito un Osservatorio, paritetico fra le parti, con lo scopo di individuare e conoscere l'andamento del settore, con particolare riferimento a:
a) orario di lavoro;
b) profili professionali;
c) lavoro intermittente;
d) molestie sessuali;
e) costo del lavoro.

Nota a verbale: Dalla regolamentazione di cui al presente accordo sono esclusi i lavoratori dipendenti, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, appartenenti ai profili professionali già disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle società corse di cavalli.