Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 7 febbraio 2013
Validità: 2010-2013
Parti: RAI-Radiotelevisione Italiana-Unindustria - Confindustria Roma e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl-Telecomunicazioni, Snater, Libersind-Confsal
Settori: Poligrafici e spettacolo, RAI
Fonte: SLC-CGIL

Sommario:

Premessa
Art. 2 bis - Mercato del lavoro
Art. 8 - Lavoro a termine
Art. 10 - Apprendistato professionalizzante
Art. 12 - Appalti
Art. 33 - Lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno
Art. 47 - Previdenza aziendale
Art. 59 - Livelli e mansioni
Aggiornamento dell’articolato contrattuale
Art. 3 - Ambito di applicazione del contratto
Art. 4 - Assunzione del Personale
Art. 5 - Riconoscimento anzianità pregressa
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 17 - Permessi
Integrazione Accordo 29 luglio 2011
1. Part-time - punto 18
2. Computo contratti di somministrazione - punto 36
3. Riduzione T.D. rispetto ai T.I. - punto 1
4. Assunzioni con collocamento obbligatorio - punto 37
5. Modifica dell’età pensionabile - punto 10
6. Inserimento nella stesura contrattuale
Percorso relazionale
Allegato 1 Una tantum e retribuzione contrattuale
Aumenti retributivi
Una Tantum
Allegato 2 Importo premiale complessivo 
Allegato 3 Piano formativo individuale
Allegato 4 Appendice Attestazione dell’attività formativa
Corrispondenza RAI-OO.SS.

Ipotesi di accordo

In data 7 febbraio 2013 in Roma, tra la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria - Confindustria Roma e le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl-Telecomunicazioni, Snater e Libersind-Confsal, assistite dai coordinamenti nazionali RAI, è stata stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo per il triennio 2010-2011-2012 e, in via del tutto eccezionale, anche per il 2013, del CCL per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Net, Rai Way e Rai World, la cui applicazione è subordinata all’approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del Gruppo.
in premessa l’Azienda:
- evidenzia che la sfavorevole congiuntura economica ha, inevitabilmente, avuto ricadute negative sul comparto radiotelevisivo;
- rileva che, conseguentemente, anche la situazione economico/finanziaria della Rai è andata progressivamente indebolendosi;
- nel confermare che il bilancio 2012 si chiuderà con un passivo intorno ai 200 milioni di euro, prevede, per il 2013, con riferimento agli introiti, una sostanziale continuità per quanto riguarda il canone ed i ricavi commerciali mentre gli analisti stimano un ulteriore decremento del mercato pubblicitario.
Nonostante le citate difficoltà, la RAI:
- incrementerà le quote di produzione interna, con particolare riferimento alla fiction, valorizzando in tal modo le capacità produttive ed i livelli di specializzazione dei centri di Produzione;
- aumenterà gli investimenti inerenti all’innovazione tecnologica, con particolare riferimento alla c.d. “digitalizzazione”, al Centro Ricerche di Torino ed alle Sedi di Corrispondenza dall’estero;
- manterrà invariati gli investimenti sul prodotto, evidenziando in particolare l’impegno a tenere all’interno dei confini nazionali la produzione cinematografica e di fiction.
Le concrete e realistiche ipotesi di sviluppo e di rilancio sono ritenute attuabili a condizione che si realizzi un equilibrio strutturale dei conti aziendali.
In tale quadro, la RAI:
- conferma l’esigenza di procedere ad una riorganizzazione strutturale dell’Azienda, che verrà delineata nell’ambito del piano industriale 2013-2015, il quale sarà oggetto di una articolata discussione con le organizzazioni sindacali;
- ribadisce gli obiettivi di ulteriore ridimensionamento dei compensi e del numero dei collaboratori “esterni”, nonché di individuazione di misure idonee alla riduzione del ricorso all’appalto;
- evidenzia la necessità di attuare una più incisiva politica di rinnovamento attraverso l’inserimento di giovani in relazione al ridimensionamento strutturale dell’organico, anche con l’obiettivo di ridurre il costo del lavoro;
- prevede di avviare un piano di sviluppo delle professionalità interne che si realizzi contestualmente alle azioni di risanamento complessivo dell’Azienda di Servizio Pubblico, che porti ad un rafforzamento della competitività, ad una valorizzazione del prodotto e ad un rinnovamento complessivo del Gruppo.
Le Parti, considerato congiuntamente che nell’ambito del complesso scenario del comparto radiotelevisivo, in continua evoluzione per la diversificazione dell’offerta - sia per le tipologie di prodotto che per le modalità di fruizione - e per l’innovazione delle modalità di produzione, sono obiettivi da perseguire e da rendere oggetto di incontri tematici con l’Azienda:
- il mantenimento quantitativo e qualitativo dell’offerta ed il suo sviluppo sul mercato “multipiattaforma”;
- la utilizzazione sempre più razionale delle risorse conseguente alla rivisitazione dei modelli produttivi;
- il recupero della produttività interna nella fase ideativa e realizzativa, con conseguente ridimensionamento del ricorso ad appalti e/o collaborazioni;
- l’adeguamento tecnologico ed i necessari investimenti;
- lo sviluppo delle competenze professionali ed il loro orientamento in direzione delle nuove richieste conseguenti al posizionamento strategico dell’Azienda;
- la conferma del percorso intrapreso, per il personale a tempo determinato, con l’accordo del 29 luglio 2011,
convengono di stipulare il presente accordo.

Art. 10 - Apprendistato professionalizzante
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti, nel darsi atto che l’apprendistato professionalizzante deve costituire la modalità prevalente per l’ingresso dei lavoratori in Azienda, con l’intento di accrescere e valorizzare la professionalità dei lavoratori, convengono di modificare il testo dell’accordo sottoscritto il 29 luglio 2011 in materia di apprendistato, alla luce delle modifiche normative intervenute e alla luce dell’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, e di sostituire l’art. 10 del CCL con il seguente
Art. 10 - Apprendistato professionalizzante:
1. In applicazione del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, come successivamente modificato e integrato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, la Società ricorre in via prioritaria allo strumento del contratto di apprendistato professionalizzante per l’assunzione di lavoratori di qualunque profilo professionale disciplinato dal CCL.
2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
3. Il rapporto di apprendistato deve essere costituito mediante contratto redatto in forma scritta, il quale dovrà riportare il periodo di prova, la durata del contratto, il piano formativo individuale, il profilo professionale ed il livello di inquadramento da conseguire al termine del periodo di apprendistato in base agli esiti della formazione svolta, nonché il trattamento economico dell’apprendista. Il piano formativo individuale sarà redatto sulla base del format allegato, che sarà compilato tenendo conto dei contenuti formativi caratterizzanti i diversi profili professionali.
[...]
5. La durata dell’apprendistato è definita in base al livello di inquadramento da conseguire ed al titolo di studi richiesto, nel rispetto delle previsioni contrattuali di ingresso, nonché delle prassi consolidate, secondo il seguente criterio:

Livello finale di inquadramento Livello iniziale di inquadramento Titolo di studi: laurea Titolo di studi: diploma Titolo di studi: scuola media
2-3 4-5 36 mesi
5 7 36 mesi
6-7-8 8-9-9 30 mesi

[...]
7. Il numero complessivo di apprendisti non può superare il 50% dei lavoratori a tempo indeterminato. Tale rapporto deve risultare rispettato al momento di ciascuna nuova assunzione con contratto di apprendistato.
8. Al fine di consentire al lavoratore il rispetto del piano di formazione, l’assenza continuativa dal lavoro per almeno 30 giorni solari per malattia, infortunio, aspettativa, congedo parentale, determina la sospensione del contratto di apprendistato e comporta lo slittamento del termine finale del contratto di un analogo periodo, mentre per il periodo di congedo di maternità/paternità la sospensione opera in via automatica a prescindere dalla durata dell’assenza.
[...]
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo (orario di lavoro, ferie, malattia, permessi, ecc.) si rinvia alle specifiche disposizioni del CCL.
12. A ciascun apprendista sarà erogata una formazione congrua, interna o esterna alla Società, articolata in formazione a contenuto di base e trasversale e formazione professionalizzante.
13. In materia di formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, indipendentemente dalla sede presso la quale l’apprendista è stato assunto, l’Azienda, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 7, comma 10, del Testo Unico dell’apprendistato, farà riferimento alla deliberazione n. 41 del 03/02/2012 della Giunta Regionale della Regione Lazio ed a eventuali future modifiche ed integrazioni della stessa. Tale formazione (120 ore, al massimo, nel triennio) potrà essere modulata in ragione del titolo di studio dell’apprendista, come consentito dalla suddetta normativa.
14. La formazione di tipo professionalizzante, non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011), potrà essere svolta all’interno e sotto la responsabilità della Società, "on the job" o in affiancamento o con moduli di formazione teorica, nonché mediante modalità “e-learning”. La Società dichiara che la capacità formativa interna è espressa dalla presenza di funzioni aziendali preposte a progettare percorsi formativi, nonché dalla presenza di lavoratori con esperienza e capacità professionale idonee a trasferire competenze, di tutor o referenti aziendali con formazione e competenze adeguate, nonché di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
15. Per ciascun apprendista sarà individuato un tutor o referente aziendale con il compito di seguire l’apprendista per la durata dell’apprendistato e nello svolgimento del piano formativo individuale. Il tutor è individuato dalla Società in un lavoratore qualificato - inquadrato in un livello non inferiore a quello finale dell’apprendista - di adeguata esperienza lavorativa e che svolga un’attività coerente con quella dell’apprendista. Ciascun tutor o referente aziendale potrà seguire al massimo 10 apprendisti.
16. Al termine del periodo di formazione la Società procede alla registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
17. Le Parti si impegnano a rivedere il testo del presente articolo nel caso in cui intervengano modifiche alla normativa di legge in materia di apprendistato.
Norma transitoria
Con riferimento al punto 16, le Parti, in attesa della piena operatività del libretto formativo, convengono di provvedere all’attestazione dell’attività formativa secondo il format allegato al presente accordo, elaborato nell’ambito dell’Accordo Interconfederale.
Nota a verbale
Entro il mese di giugno 2013, le Parti definiranno i contenuti formativi caratterizzanti i vari profili professionali, citati al comma 3.

Art. 12 - Appalti
L’art.12 del CCL viene sostituito, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, dal seguente
Art. 12 - Appalti:
[...]
2. Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori interessati all’appalto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro e previdenza, la Società conferma di utilizzare, sia nella predisposizione dei capitolati che delle clausole contrattuali, tutti i controlli necessari affinché le ditte appaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, con riferimento sia a quelle relative alla tutela del lavoro ed al rispetto degli obblighi contributivi, che a quelle in materia di sicurezza e salute, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di legge. La Rai conferma, altresì, che vigilerà in ordine al rispetto degli obblighi previsti in materia di sicurezza e salute anche nei confronti dei propri lavoratori, impegnati presso le strutture delle società appaltatrici.
3. La Società si impegna a fornire - con riferimento alle attività oggetto di appalto che siano state già preventivate - successivamente alla approvazione dei palinsesti e, comunque, entro il mese di settembre di ogni anno all’avvio della stagione produttiva, una informativa, a livello di unità produttiva, sulle seguenti materie:
- attività oggetto di appalto;
- consistenza degli appalti di servizio e di produzione e percentuale di questi ultimi rispetto alla produzione interna;
- soggetti appaltatori;
- motivazioni del ricorso all’appalto;
- contratto collettivo di lavoro applicato dagli appaltatori.
4. Le informazioni di cui al comma 3, saranno fomite a livello nazionale e/o locale a consuntivo, al termine della stagione produttiva, o comunque su specifica richiesta delle OO.SS.
5. Le informazioni di cui al terzo ed al quinto punto del comma 3, verranno rese salvo il caso in cui, per l’aggiudicazione dell’appalto, si debbano applicare le procedure del Decreto Legislativo 163/2006 (c.d. “Codice degli Appalti”) e, pertanto, sia impossibile predeterminare il soggetto appaltatore; in tal caso, tali informazioni saranno fomite appena in possesso della Società.

Art. 33 - Lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno
In applicazione di quanto convenuto con l’accordo del 28 ottobre 2009 in merito all’impegno condiviso di razionalizzare la struttura della retribuzione, nell’ottica di una ridistribuzione delle risorse economiche e dell’ottimizzazione del costo del lavoro, le Parti convengono di modificare, con decorrenza dal 01/04/2013, il comma 4 dell’art. 33 del CCL “Lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno”, sostituendolo con il seguente:
4. Si considera lavoro notturno, ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo, la prestazione lavorativa svolta tra le ore 21.00 e le ore 6.00, mentre ad ogni altro fine si fa riferimento a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Aggiornamento dell’articolato contrattuale
Le Parti, al fine di aggiornare il testo del Contratto Collettivo di Lavoro, anche in relazione alle innovazioni normative intervenute, convengono di apportare le modifiche di seguito indicate:

Art. 3 - Ambito di applicazione del contratto
Al comma 1 vengono eliminate le parole “Rai Click S.p.a.”, “Rai Sat S.p.a”, “Rai Trade
S.p.a.” e, dopo “Rai Way S.p.a”, viene aggiunto “, Rai World S.p.a.”.

Percorso relazionale
Nel corso del 2013, in previsione della discussione per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro 2014-2016, la Rai e le OO.SS. firmatarie del CCL avvieranno specifici incontri volti:
[...]
b) a procedere ad una armonizzazione delle previsioni contrattuali in materia di protocollo delle Relazioni Industriali in linea con l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e ad una verifica sulle agibilità sindacali in generale;
c) ad armonizzare le previsioni contrattuali alle modifiche di legge intervenute su specifici argomenti, quali, a titolo esemplificativo, malattia, infortunio sul lavoro, orario di lavoro, cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età;
d) a procedere ad una razionalizzazione complessiva degli orari che, tenendo conto dell’articolazione delle attività produttive e nel rispetto dell’esigenza del miglioramento della qualità della vita dei lavoratori, ne determini una sostanziale ottimizzazione;
[...]