Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 17 dicembre 1954
Validità: 01.12.1954 - 30.11.1957
Parti: Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno e Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Livorno-Cgil, Unione Sindacale Provinciale di Livorno-Cisl
Settori: Edilizia, Laterizi, Livorno

Sommario:

Premessa
Orario di lavoro.
Interruzione di lavoro.
Trasferte.
Cariche sociali.
Condizioni e norme di lavoro per gli addetti alla fabbricazione dei mattoni a mano.
Tabella delle retribuzioni per i lavoratori addetti all’industria dei laterizi fissate ai sensi dell’accordo provinciale 17 dicembre 1954 con decorrenza dal 1° dicembre 1954.

Accordo collettivo integrativo per gli addetti alla industria dei laterizi della provincia di Livorno, 17 dicembre 1954

L’anno 1954, addì 17 del mese di dicembre, in Livorno, tra l’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno [...], con la partecipazione degli Industriali dei laterizi [...] e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Livorno (Cgil) [...],con la partecipazione della Segreteria Provinciale della Filea [...], l’Unione Sindacale Provinciale di Livorno (Cisl) [...], dopo breve e cordiale discussione si è concordato quanto appresso:
1) Gli industriali della Provincia di Livorno applicheranno nei confronti dei propri dipendenti le clausole contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro stipulato in Roma l’11 novembre 1954 fra l’Andil, la Filea, la Filde e la Fenea.
Dette clausole si applicheranno con decorrenza dal 1° dicembre 1954 e avranno la durata fino al 30 novembre 1957.
[...]
4) Resta in vigore il precedente accordo integrativo stipulato il 16 luglio 1947 in Livorno tra le stesse parti contraenti, ad eccezione di quegli articoli che riguardano istituti che trovano la loro disciplina nelle nuove clausole che sono applicate in base al presente accordo; si precisa pertanto che gli articoli in vigore di detto accordo integrativo sono i seguenti:

Orario di lavoro.
Con riferimento all’articolo 7 del Contratto Nazionale 28 giugno 1952 il previsto periodo di quattro mesi l’anno durante il quale, l’orario normale di lavoro potrà essere di nove ore giornaliere andrà dal 15 maggio al 15 settembre.

Condizioni e norme di lavoro per gli addetti alla fabbricazione dei mattoni a mano.
In riferimento all’articolo 12 del Contratto Nazionale agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi la Ditta fornirà a sue spese quanto segue :
а) un’aia della lunghezza e larghezza proporzionata alla potenzialità dell’operaio in piena efficienza;
b) argilla di normale consistenza posta in testa o sul fianco dell’aia;
c) l’acqua che deve servire per la lavorazione e in quantità sufficiente, come pure la litta o sabbietta già crivellata e posta a piè d’opera;
d) tutti gli arnesi occorrenti per la produzione dei laterizi a mano come pure i materiali necessari alla copertura delle gambette.
Il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambette già essiccati in modo da non rallentare la produzione dell’operaio, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa dall’operaio.
Le gambette non potranno essere distanti più di cinque metri dall’aia.
L’operaio, fornito di quanto sopra dovrà:
a) mantenere in efficienza l’aia dal principio al termine della lavorazione;
b) impastare l’argilla e lavorarla per la migliore confezione dei laterizi a regola d’arte e trasportarli con la carriola sull’aia;
c) confezionare i laterizi nell’apposito stampo sul cavalletto, e batterli sull’aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l’apposito raschino, ingambettarli sul pedale, coprirli, ammantellarli, scoprirli e smantellarli per la più rapida essiccazione e fino al compimento di questa;
d) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato salvo il deperimento per l’uso;
e) curare il materiale per il più rapido essiccamento ad evitare possibili danni derivanti dalle intemperie.
Ogni danno non derivante dall’incuria o dalla volontà dell’operaio sarà a totale carico del datore di lavoro.