Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 15 giugno 1955
Validità: 01.06.1955 - 30.09.1957
Parti: Gruppo degli Industriali Laterizi dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Pistoia e Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini, Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia-Cisl, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Edilizia, Laterizi, Operai, Pistoia

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Lavoro notturno infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni.
Art. 3. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano.
Art. 4. - Trasferte.
Art. 5. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 6. - Validità e durata.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 novembre 1954, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Pistoia, 15 giugno 1955

In Pistoia, addì 15 giugno 1955, tra il Gruppo degli Industriali Laterizi dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Pistoia [...], il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini [...], il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia [...], assistito da [...] Unione Sindacale Provinciale Cisl e la Camera Sindacale Provinciale Uil [...], si è stipulato il presente accordo provinciale integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 11 novembre 1954 da valere per le industrie laterizie della Provincia di Pistoia e per gli operai da essa dipendenti.

Art. 1. - Orario di lavoro.
Ad integrazione dell’art. 7 del contratto nazionale si stabilisce dal 16 maggio al 16 settembre il periodo quadrimestrale nel corso del quale l’orario normale è di 9 ore giornaliere.
Nello stesso periodo l’orario può essere protratto fino a 10 ore giornaliere ai sensi di legge, ma la decima ora sarà retribuita con una maggiorazione del 9% sulla retribuzione globale.

Art. 2. - Lavoro notturno infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni.
Per le categorie degli infornatori, sfornatori e carriolanti ai forni vengono anticipati alle ore 20 l’inizio ed alle ore 4 il termine dell’orario notturno.

Art. 3. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano.
Agli operai addetti alla fabbricazione dei mattoni a mano la Ditta fornirà, a sue spese, quanto segue:
а) un’aia della lunghezza e larghezza proporzionata alla potenzialità dell’operaio in piena efficienza;
b) argilla di normale consistenza e posta in testa o sul fianco dell’aia;
c) l’acqua che deve servire per la lavorazione e in quantità sufficiente, come pure la litta o sabbietta già crivellata e posta a piè d’opera;
d) tutti gli arnesi occorrenti per la produzione dei laterizi a mano, come pure i materiali necessari alla copertura delle gambette.
Il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambetta già essiccati in modo da non rallentare la produzione dell’operaio, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa dall’operaio.
Le gambette non potranno essere distanti più di cinque metri dall’aia.
L’operaio fornito di quanto sopra dovrà:
1) mantenere in efficienza l’aia dal principio al termine della lavorazione;
2) impastare l’argilla o lavorarla per la migliore confezione dei laterizi a regola d’arte e trasportarli con la carriola sull’aia;
3) confezionare i laterizi nell’apposito stampo sul cavalletto e batterli sull’aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l’apposito raschino, ingambettarli sul pedale, coprirli, ammantellarli, scoprirli e smantellarli per la più rapida essiccazione e fino al compimento di questa;
4) conservare gli attrezzi avuti in consegna riconsegnarli in buono stato salvo il deperimento per l’uso;
5) curare il materiale per il più rapido essiccamento ed evitare possibili danni derivanti dalle intemperie.
Ogni danno non derivante dall’incuria o dalla volontà dell’operaio sarà a totale carico del datore di lavoro

Art. 6. - Validità e durata.
Il presente accordo, da valere per le industrie laterizie della Provincia di Pistoia e per gli operai da esse dipendenti, entrerà in vigore il ° giugno 1955 e seguirà per la scadenza le sorti del contratto nazionale del quale è integrativo.