Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 13 febbraio 1955
Validità: 13.02.1955 - 30.09.1957
Parti: Sezione Laterizi dell’Associazione degli Industriali della provincia di Bologna e Lega Fornaciai della Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini-Filea, Federazione Provinciale Lavoratori dell’Edilizia-Filde, Federazione Provinciale Edili ed Affini-Fenea
Settori: Edilizia, Laterizi, Operai, Bologna

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Lavoro notturno.
Art. 3. - Lavoro squadra forno.
Art. 4. - Lavori speciali.
Art. 5. - Ammantellamento e smantellamento.
Art. 6. - Indumenti di lavoro.
Art. 7. - Escavo terra estivo e taglio mattoni con carrello a mano.
Art. 8. - Incremento produzione.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Trasferte.
Art. 11. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 12. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 13. - Fornitura coperte.
Art. 14. - Minimi di paga.
Art. 15. - Condizioni di miglior favore.
Art. 16. - Validità e durata.
Dichiarazione

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Bologna, 13 febbraio 1955

Addì 13 febbraio 1955 in Bologna, tra la Sezione Laterizi dell’Associazione degli Industriali della provincia di Bologna [...] e la Lega Fornaciai della Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], con l’intervento dei [...] Segretario e V. Segretario della locale Filea, la Federazione Provinciale Lavoratori dell’Edilizia (Filde) [...], la Federazione Provinciale Edili ed Affini (Fenea) [...], in applicazione di quanto stabilito dall’art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 novembre 1954, si è stipulato il presente accordo integrativo da valere per gli operai addetti all’industria dei laterizi della provincia di Bologna.

Art. 1. - Orario di lavoro.
In relazione a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 7 del Contratto Nazionale si stabilisce che durante i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto l’orario normale di lavoro è fissato in 9 ore giornaliere.

Art. 2. - Lavoro notturno.
In relazione a quanto previsto dall’art. 9 del Contratto Nazionale si stabilisce che per le categorie degli infornatori, sfornatori, collocatori ed impilonatori è considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 3. - Lavoro squadra forno.
Premesso che, in base all’art. 10 del Contratto Nazionale, il lavoro della squadra forno può essere effettuato ad economia, od a cottimo, si determinano, di seguito, le seguenti condizioni e norme per quanto concerne il lavoro a cottimo normale:
а) Collocatori. - Il numero dei collocatori per ogni fornace viene fissato sulla base di 70.000 mattoni bolognesi piazzati per persona e per settimana, restando inteso che in presenza di materiali speciali si considererà per la base stessa il contenuto in mattoni bolognesi dei camerini.
Per i mattoni unificati e per tutti i materiali aventi una cubatura inferiore agli stessi (mattoni forati, tegole e coppi esclusi) verrà applicata una maggiorazione nel numero del 30 %. (La medesima percentuale vale anche per i carriolanti).
b) Carriolanti. - Il numero dei carriolanti per ogni fornace viene determinato tenendo per base il maneggio tra cotto e crudo di 3000 mattoni fino ad un massimo di 3500 per giorno e per operaio.
Il percorso normale rimane fissato in metri 120 per i materiali prelevati dagli essiccatoi e dalle aie di essiccamento e in metri 90 per i materiali prelevati dai pignoni.
Qualora l’azienda provveda ad effettuare il trasporto con altri mezzi, le parti si accorderanno direttamente tenendo presente i limiti fissati al primo comma.
Per i percorsi superiori ai 120 metri, dovrà essere aumentata la squadra tipo di un operaio per ogni 20-25 metri superiori al limite predetto, per i percorsi superiori ai 90 mt. (pignoni) la squadra tipo verrà aumentata di un operaio ogni 17 mt. superiori al limite stesso.
Qualora l’azienda provveda ad effettuare il trasporto con altri mezzi, nessun aumento di personale verrà effettuato alla squadra tipo nuche se il percorso risulta superiore ai limiti suddetti.
Per il materiale cotto - pieno e forato - considerate le difficoltà di stabilire per ogni fornace la esatta ubicazione delle cataste, le parti contraenti lasciano alle singole aziende la facoltà di concordare con le maestranze eventuali compensi qualora le distanze massime delle cataste superino rispettivamente i metri lineari 35 per i materiali pieni e 65 per i materiali forati.
Queste distanze si intendono riferite al punto più vicino dal piede del muro a scarpa del forno e non alle camere di sfornamento del materiale cotto.
La pulizia dei forni è a carico del datore di lavoro.
Quando in un cantiere esistano rampe per superare dislivelli, si considererà un metro di percorso ogni 10 cm. di altezza superata. Nessun compenso è dovuto per i dislivelli superati con mezzi meccanici o mimali.
Le pendenze normali dei cantieri e delle aie di essiccamento non vanno considerate dislivelli quando non superino l’1 per cento.
c) Impilonatori. - Gli impilonatori dei campi di essiccamento debbono trasportare i mattoni crudi in ammasso all’aperto (pignoni) e collocarli fino all’altezza di 28 corsi - fino a 22 corsi sotto tettoia - compreso il cotto di base e di copertura e ad una distanza massima di m. 90.
Il materiale cotto, che serve di base e di copertura dei pignoni, verrà prelevato dal piazzale di deposito del materiale cotto e trasportato in, posto e conteggiato con una percentuale del 15 % se la copertura è a tegole e del 20 % se la copertura è a coppi, e sempre per una distanza non superiore ai m. 90.
Gli impilonatori dovranno accatastare n. 3500 mattoni compreso il cotto per giornata e ad una distanza massima di m. 90.
Per le distanze oltre tale limite le parti si accorderanno direttamente per il compenso da corrispondere.
d) Dove le condizioni di lavoro lo consentano, il maneggio dei materiali di cui ai comma a), b) e c), che è ragguagliato ad un orario ili 8 ore giornaliere e 48 settimanali, sarà proporzionalmente maggio- iato e adeguato al maggior orario di lavoro effettuato dagli altri reparti di fornace.
Qualora non sussistano le predette condizioni di lavoro la squadra addetta ai forni darà quelle prestazioni stabilite dai comma sopra richiamati.

Art. 5. - Ammantellamento e smantellamento.
[...]
Il lavoratore non potrà rifiutarsi, se comandato, di effettuare detto lavoro sempreché sia munito degli oggetti protettivi previsti dall’articolo 11 del Contratto Nazionale.
L’accampamento deve essere sempre sgombro da ogni oggetto o scarto di mattoni onde facilitare le operazioni di ammantellamento nelle ore notturne.

Art. 6. - Indumenti di lavoro.
Alle donne addette al lavaggio delle coppiere verranno forniti grembiuli impermeabili.

Art. 7. - Escavo terra estivo e taglio mattoni con carrello a mano.
Quando gli operai vengono adibiti nei mesi estivi (maggio, giugno, luglio e agosto) all’escavo a mano ai lati dell’escavatore, verrà corrisposta una maggiorazione [...]
Il taglio dei mattoni con carrello a mano e l’abbassamento delle presse a mano per tegole deve essere effettuato da un uomo, come pure la presa dalla filiera dei materiali forati speciali esclusi i due fori.

Art. 8. - Incremento produzione.
Allo scopo di stimolare l’aumento della produzione nelle aziende che lavorano ad economia - sempreché le possibilità tecniche lo consentano - le parti direttamente interessate si accorderanno per istituire premi di produzione od altre forme di retribuzione ad incentivo.
Per l’istituzione dei premi suddetti dovrà essere tenuta per base la produzione media della mattoniera, fermo restando la composizione della squadra e le condizioni tecniche degli impianti.

Art. 13. - Fornitura coperte.
A completamento di quanto previsto dall’art. 40 del Contratto Nazionale si conviene che la fornitura delle coperte verrà effettuata dalle aziende nella misura di una nel periodo 1° aprile-30 settembre e di due nel periodo 1° ottobre-31 marzo.
Qualora l’azienda non possa fornire le coperte suddette, corrisponderà ad ogni operaio avente diritto una indennità mensile di L. 90.

Art. 16. - Validità e durata.
Il presente accordo, integrativo al Contratto collettivo nazionale 11 novembre 1954, da valere per i lavoratori addetti all’industria dei laterizi della provincia di Bologna, entra in vigore dalla data della sua stipulazione e avrà la stessa scadenza, con le stesse modalità, previste dall’art. 58 del citato Contratto nazionale di lavoro.
[...]

Dichiarazione
A completamento e garanzia di quanto stabilito dall’art. 41 del vigente Contratto nazionale di lavoro, resta inteso che le fornaci che non hanno ancora provveduto alla installazione degli spogliatoi, dei lavatoi, dei depositi di biciclette e dei locali per uso refettorio e che non vi avessero provveduto al momento del licenziamento dei singoli lavoratori, dovranno corrispondere a ciascun operaio per il disagio dagli stessi incontrato per la mancanza delle installazioni predette, la somma di L. 3500 da liquidarsi annualmente.
Resta inteso che tale cifra deve essere corrisposta in misura proporzionale all’anzianità di servizio prestato o al minor periodo trascorso in servizio senza l’uso di detti locali.
La installazione di uno o più dei quattro istituti sopra indicati, comporterà naturalmente una riduzione proporzionale della somma sopra stabilita, attribuendo ad ogni istituto una quota parte corrispondente ad un quarto dell’intera somma.