Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 7 novembre 1958
Validità: 01.11.1958 - 30.11.1960
Parti: Associazione degli Industriali della provincia di Potenza e Camera Confederale del Lavoro di Potenza, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Uil
Settori: Edilizia, Laterizi, Operai, Potenza

Sommario:

Art. 1. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 2. - Lavori speciali.
Art. 3. - Minimi di paga.
Art. 4. - Indennità speciali.
Art. 5. - Indennità logorio indumenti.
Art. 6.
Art. 7. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Potenza, 7 novembre 1958

L’anno 1958, il giorno 7 del mese di novembre, presso l’Associazione degli industriali della, provincia di Potenza, si sono riuniti: [...] Associazione degli Industriali della provincia di Potenza, [...] Camera Confederale del Lavoro di Potenza, [...] Unione Sindacale Provinciale della Cisl, [...] Uil, per l’aggiornamento del contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi stipulato in Potenza, in data 16 maggio 1956, fra le Organizzazioni precostituite in applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 18 dicembre 1957.
Dopo ampia discussione le parti convengono quanto segue:

Art. 1. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[...]
Entro i limiti consentiti dalla legge l’operaio non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[...]

Art. 4. - Indennità speciali.
In conformità di quanto stabilito dall’art. 57 del contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, a tutti gli operai dell’industria dei laterizi, in relazione alle particolari caratteristiche dell’industria stessa sarà corrisposta una indennità come appresso specificata:
Uomini di età superiore ai 20 anni L. 1,80 l’ora
Uomini di età inferiore ai 20 anni e donne L. 1,50 l’ora