Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 11 marzo 1958
Validità: 01.12.1957 - 30.11.1960
Parti: Associazione Industriali in Laterizi della Provincia di Torino e Filde, Filea, Sindacato Provinciale Lavoratori Edili-Uil e Sindacato Provinciale Lavoratori dell’Edilizia-Cisnal
Settori: Edilizia, Laterizi, Operai, Torino

Sommario:

Art. 1. - Validità e durata.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
Art. 4. - Tabella salariale per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
Art. 5. - Percentuale lavori speciali.
Art. 6. - Indennità di trasferta.
Art. 7. - Fornitura coperte.
Art. 8. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti alla produzione a macchina dei mattoni pieni.
Art. 9. - Tabella delle tariffe minime da corrispondere agli addetti alla produzione a macchina dei mattoni pieni, semipieni e forati comuni col sistema del cottimo normale. 
Art. 10. - Ammantellamento e smantellamento.
Art. 11. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti al carico e scarico dei forni (bertollieri).
Art. 12. - Tariffe minime da corrispondere agli addetti al carico e scarico dei forni.
Art. 13. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti all’accatastamento dei mattoni.
Art. 14. - Tariffe minime da corrispondere agli addetti all’accatastamento col sistema del cottimo pieno.
Art. 15. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti alla confezione a mano dei laterizi (paltini).
Art. 16. - Tabella delle tariffe minime da corrispondere per la confezione a mano dei laterizi.
Art. 17. - Fuochisti.
Art. 18. - Condizioni e norme di lavoro per i carrettieri lavoranti con cavalli della ditta.
Art. 19. - Aggiunta di manovalanza.

Contratto collettivo integrativo al contratto collettivo nazionale addetti all’industria dei laterizi della provincia di Torino, 11 marzo 1958

Il giorno 11 marzo 1958 in Torino, tra l’Associazione Industriali in Laterizi della Provincia di Torino [...] ed il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - Filde [...], il Sindacato Lavoratori Edili ed Affini - Filea [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili - Uil [...]
Il giorno 11 marzo 1958, in Torino, tra l’Associazione Industriali in Laterizi della Provincia di Torino [...] ed il Sindacato Provinciale Lavoratori dell’Edilizia aderente alla Cisnal [...], assistito dall’Unione Provinciale del Lavoro della Cisnal [...]
è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro a valere per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici dì laterizi nel territorio della Provincia di Torino, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957.

Art. 1. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo di lavoro integrativo al contratto nazionale del 18 dicembre 1957, ha valore per i lavoratori fornaciai nel territorio della Provincia di Torino con decorrenza dal 1° dicembre 1957 ed avrà la durata del contratto nazionale sopracitato e ne subirà le sorti per quanto si riferisce alla disdetta e rinnovazione.

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario è di 8 ore giornaliere. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 7 del contratto nazionale 18 dicembre 1957, per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto, l’orario di lavoro potrà essere, a richiesta del datore di lavoro, protratto a 10 ore giornaliere, fermo restando il pagamento della decima ora con la maggiorazione del 10 % sulla retribuzione globale (paga conglobata più contingenza).
Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, l’orario di lavoro potrà essere ridotto a 7 ore giornaliere, in base ad accordo fra le parti.
Per le aziende che non abbiano esigenze di carattere tecnico stagionale, l’orario di lavoro è per tutto l’anno di 8 ore giornaliere; per le ore effettuate dopo tale orario, sarà corrisposta la maggiorazione prevista dall’art. 9 del contratto nazionale per il lavoro straordinario feriale.
Si raccomanda che nella giornata di sabato non vengano superate le otto ore di lavoro.

Art. 3. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
Sono considerati tali i seguenti lavoratori: autisti, magazzinieri, portieri, guardiani diurni e notturni, cuochi, carrettieri, stallieri, infermieri.

Art. 5. - Percentuale lavori speciali.
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio, quali lo spurgo di canali, pozzi, l’ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 20 % sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo.
Per i lavori di cui sopra il datore di lavoro dovrà munire gli operai di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).
Agli operai addetti alle celle per argilla sarà corrisposta una percentuale di aumento del 10 % sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo.

Art. 7. - Fornitura coperte.
Con riferimento all’articolo 40 del contratto nazionale le coperte verranno fornite dalla Ditta nella misura di due nel periodo 1° aprile-30 settembre e di tre nel periodo 1° ottobre-31 marzo.
Nel caso che la Ditta non possa fornire le coperte corrisponderà ad ogni operaio avente diritto una indennità mensile di L. 150 (centocinquanta) per ogni coperta che dovrebbe essere fornita.

Art. 8. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti alla produzione a macchina dei mattoni pieni.
Gli operai addetti alla confezione di mattoni pieni a macchina potranno prestare la loro opera a paga oraria od a cottimo.
Gli operai che assumono a cottimo la produzione dei laterizi con la macchina all’atto di cominciare il lavoro si costituiranno in squadra.
Il numero degli operai effettivi componenti la squadra verrà stabilito tenendo conto:
а) della potenzialità e capacità produttiva della macchina dichiarata in precedenza dalla ditta ed accertata dalla squadra stessa;
b) della distanza che si riscontrerà tra la mattoniera e l’essiccatoio artificiale o l’accampamento delle gambette ove dovranno essere condotti i laterizi per l’essiccazione;
c) della distanza che si riscontrerà tra la sede del macchinario e il deposito o cava dell’argilla;
d) delle diverse modalità del lavoro appresso specificate:
1) escavazione manuale o meccanica dell’argilla;
2) caricamento manuale o meccanico dell’argilla su vagoncini decauville o carretti;
3) trasporto dei vagoncini e carretti carichi o scarichi fino ai piedi della rampa a mezzo di trattori o cavalli;
4) introduzione dell’argilla nella mattoniera;
5) pulizia della taglierina manuale od automatica;
6) taglio a regola d’arte dei mattoni;
7) trasporto e collocamento dei mattoni nell’essiccatoio artificiale o nell’accampamento delle gambette per l’essiccazione;
8) lubrificazione e pulizia del macchinario.
La Ditta fornirà gli attrezzi necessari alla squadra per la lavorazione e questa avrà cura della loro conservazione.

Art. 10. - Ammantellamento e smantellamento.
L’ammantellamento e smantellamento delle gambette è a totale carico del datore di lavoro il quale corrisponderà agli operai la paga normale oraria, e con le percentuali di maggiorazione nei casi previsti dagli articoli 11 del contratto nazionale e 5 del presente contratto.
L’operaio componente la squadra a macchina per la produzione dei laterizi non potrà rifiutarsi, se comandato per detto lavoro in qualsiasi ora del giorno e della notte, sempreché sia munito degli oggetti protettivi previsti dall’art. 11 del contratto nazionale.
L’accampamento delle gambette deve essere sempre sgombro da ogni oggetto o scarto di mattoni onde facilitare l’operazione di ammantellamento.

Art. 11. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti al carico e scarico dei forni (bertollieri).
Gli operai collocatori, infornatori e sfornatori, potranno prestare la loro opera ad economia o a cottimo. Gli operai che assumono a cottimo detto lavoro si costituiranno in squadra che sarà composta secondo le esigenze tecniche e capacità delle camere o forni.
La ditta fornirà alla squadra forni tutti gli attrezzi necessari per il lavoro a cui è adibita, comprese le passerelle in lamiera dello spessore di 3 o 4 millimetri e larghezza necessaria per raggiungere l’accampamento, l’essiccatoio o le cataste ove sono posti i laterizi. Le passerelle saranno escluse nei casi in cui sono in uso le ruote pneumatiche.
La squadra infornatori con carriole munite di una sola ruota gommata potrà prelevare il materiale dalla catasta ad una distanza massima di 50 metri dalla bocca del forno mentre la squadra sfornatori potrà accatastare il materiale ad una distanza massima di metri 35.
La distanza per le gambette pronte al ritiro non dovrà sorpassare i metri 75 dalla bocca del forno. Per le squadre infornatori e sfornatori, muniti di mezzi decauville, su binari, le distanze saranno aumentate del 75 %.
Oltre a dette distanze, tassativamente non superabili la ditta darà in aggiunta alla squadra un uomo ogni 30 metri.
Potranno, senza alcuna aggiunta di manovalanza, essere superati i suddetti limiti di distanza qualora il trasporto venga effettuato con mezzi motorizzati. L’infornatore e lo sfornatore potranno prelevare ed elevare il materiale da ed in cataste di non più di 22 corsi di altezza.
Per le altezze superiori ai 22 corsi la ditta darà una aggiunta di manovalanza.
Le scorie residue nei forni dovranno essere rimosse a totale carico della ditta.

Art. 13. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti all’accatastamento dei mattoni.
Gli operai addetti all’accatastamento potranno prestare la loro opera ad economia od a cottimo.
Gli operai che lavorano a cottimo si costituiranno in squadra. Il numero effettivo degli operai componenti la squadra verrà stabilito tenendo conto della distanza che si riscontrerà fra il luogo scelto per l’accatastamento ed il luogo di prelevamento del materiale. La Ditta fornirà alla squadra addetta all’accatastamento tutti gli attrezzi necessari al lavoro a cui è adibita, oltre, occorrendo, a delle passerelle in lamiera dello spessore di 3 o 4 millimetri e della larghezza necessaria in numero sufficiente a raggiungere l’accampamento o l’essiccatoio ove sono posti i laterizi.
La squadra addetta all’accatastamento dovrà prelevare il materiale ad una distanza massima di metri 70.
Per distanze superiori verrà aumentato il numero dei componenti la squadra in ragione di un uomo ogni 30 metri.
L’operaio potrà accatastare il materiale ad una altezza massima corrispondente a 22 corsi. Per altezze superiori la ditta darà una aggiunta di manovalanza alla squadra.
Il materiale dovrà essere accatastato a regola d’arte.
In base a quanto previsto dal chiarimento a verbale dell’art. 6 del contratto nazionale, gli addetti all’accatastamento sono considerati come operai comuni (manovali specializzati).

Art. 15. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti alla confezione a mano dei laterizi (paltini).
Agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi, la ditta fornirà a sue spese quanto segue:
а) un’aia in piena efficienza della lunghezza e larghezza proporzionata alla potenzialità dell’operaio e familiari;
b) l’argilla di normale consistenza scavata normalmente nel periodo invernale e posta in testa o sul fianco dell’aia;
c) l’acqua che deve servire per la lavorazione a non più di 10 metri di distanza dal luogo di impiego ed in quantità sufficiente;
d) la sabbietta o litta, il cui deposito non dovrà distare più di 40 metri dall’aia ed in posto facilmente praticabile con la carriola;
e) secchio, palette, zappa, garapio, raspino, crivello, badile, carriole, cavalletto, banco, stampi, passerella;
f) pagliette, arelle, bataggi, tele in quantità sufficiente, oltre a tegole e coperte di legno e simili per lo copertura delle gambette.
Gli attrezzi di cui sopra dovranno essere cambiati durante l’anno se guasti, a cura del datore di lavoro, a meno che il deterioramento non derivi da colpa o da trascuratezza dell’operaio.
Il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambetta già essiccati, in modo da non rallentare la produzione dell’operaio, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa dall’operaio.
Le gambette non dovranno essere distanti più di 5 metri dall’aia e facilmente accessibili.
L’operaio fornito di quanto sopra dovrà:
а) mantenere in efficienza l’aia dal principio al termine della lavorazione;
b) impastare l’argilla e lavorarla per la miglior confezione dei laterizi a regola d’arte e trasportarla con la carriola sull’aia;
c) trasportare dal deposito sull’aia la litta o sabbietta previa crivellatura, curandone il miglior impiego ed evitando ogni spreco;
d) confezionare i laterizi nell’apposito stampo sul cavalletto en batterli sull’aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l’apposito raschino, ingambettarli sul pedale, coprirli, ammantellarli, scoprirli o smantellarli per la più rapida essiccazione e fino al compimento di questa;
e) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato salvo il deperimento d’uso;
f) curare il materiale per il più rapido essiccamento ed evitare possibili danni derivanti dalle intemperie. Ogni danno non derivante dall’incuria o dalla volontà dell’operaio sarà a totale carico della ditta.
La paga sarà fatta prendendo per base il quantitativo dei laterizi prodotti e portati ad essiccazione perfetta.
Al termine della stagione o del preavviso di licenziamento, tanto se dato dal datore di lavoro quanto dall’operaio, la ditta prenderà in consegna il materiale fabbricato posto in gambetta debitamente coperto ed ammantellato.
Per i laterizi danneggiati dalle intemperie (piovattati al punto di doverli riconfezionare) l’operaio avrà diritto di percepire il 60% del prezzo del cottimo corrispondente per i laterizi in genere e l’80 % per i coppi.

Art. 17. - Fuochisti.
Nelle fornaci in cui non esistano apparecchi alimentatori i fuochisti debbono essere tre ed il trasporto del combustibile dal depositai di piazzale al forno verrà fatto da manovali comuni.
Nelle fornaci in cui esistono apparecchi alimentatori, i fuochisti possono essere due, ma se viene adoperato combustibile fossile (esclusi quindi i succedanei e la torba), essi dovranno trasportarselo dal deposito di piazzale al forno.
In tutte e due i casi i fuochisti (fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo) non sono considerati addetti a lavori discontinui, e le ore di lavoro effettuate in più del normale orario di lavoro dovranno essere retribuite con le maggiorazioni di lavoro straordinario, feriale notturno, festivo, previste dall’art. 9 del contratto nazionale 18 dicembre 1957.
Nelle fornaci in cui la capacità media di sfornamento settimanale non supera i 22 mila mattoni giornalieri, le parti dovranno accordarsi direttamente.
Chiarimento a verbale all’art. 17.
Per deposito di piazzale (comma 2°), si intendono i depositi consuetudinari di combustibile.

Art. 18. - Condizioni e norme di lavoro per i carrettieri lavoranti con cavalli della ditta.
I datori di lavoro assumeranno gli operai carrettieri stabilmente a giornata e retribuiranno gli stessi secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente contratto.
Gli operai carrettieri dovranno tenersi a disposizione della ditta per il servizio loro comandato tutti i giorni feriali e festivi, ferme restando le disposizioni contrattuali e di legge sul riposo settimanale.
Nel caso che il carrettiere fosse comandato in servizio di trasporto durante le giornate di cattivo tempo, dovrà essere munito, da parte della ditta, di un impermeabile o mantellina con cappuccio ed avrà diritto alla corresponsione di una indennità del 15 % sulla retribuzione globale (paga base conglobata più indennità di contingenza).

Art. 19. - Aggiunta di manovalanza.
Gli operai dati in aggiunta secondo gli art. 11 e 13 del presente contratto alla squadra forni ed accatastatrice sarà corrisposta la paga spettante ai lavoratori in squadra secondo la loro costituzione iniziale.
Qualora non venga data tale aggiunta, sarà corrisposto alla squadra un importo corrispondente alla mancata aggiunta.