Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 1° settembre 1958
Validità: 01.12.1957 - 30.11.1960
Parti: Associazione degli Industriali e Cisl, Cgil, Uil
Settori: Edilizia, Laterizi, Operai, Varese

Sommario:

Art. 1. - Validità e durata.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali.
Art. 4. - Indennità di trasferta.
Art. 5. - Fornitura delle coperte.
Art. 6. - Fuochisti.
Art. 7. - Tabella salariale per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia.
Art. 8. - Condizioni e norme di lavoro per i carrettieri con cavalli e carri di proprietà della ditta.
Art. 9. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti alla produzione a macchina dei mattoni pieni.
Art. 10. - Tabella delle tariffe minime da corrispondere agli addetti alla produzione a macchina dei mattoni pieni col sistema del cottimo normale.
Art. 11. - Ammantellamento e smantellamento.
Art. 12. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti al carico e scarico dei forni.
Art. 13. Tabella delle tariffe minime da corrispondere agli addetti al carico e scarico forni lavoranti a cottimo.
Art. 14. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti all’accatastamento dei mattoni pieni crudi.
Art. 15. - Tabella delle tariffe minime da corrispondere agli addetti all’accatastamento dei mattoni col sistema del cottimo.
Art. 16. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti alla confezione a mano dei laterizi (Paltini).
Art. 17. - Tabella delle tariffe minime da corrispondere per la confezione a mano dei laterizi. (Paltini lavoranti a cottimo pieno).
Art. 18. - Aggiunta di manovalanza.

Contratto collettivo integrativo del contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai addetti all’industria dei laterizi della provincia di Varese, 1° settembre 1958

Addì 1° settembre 1958, in Varese, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Varese [...] e la Cisl provinciale [...], la Cgil provinciale [...], l’Uil provinciale [...], a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti all’industria dei laterizi, stipulato in Roma il 18 dicembre 1957 - è stato stipulato il presente contratto integrativo da valere nella provincia di Varese per gli operai addetti all’industria dei laterizi.

Art. 1. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo al contratto nazionale 18 dicembre 1957, ha valore per i lavoratori fornaciai nel territorio della provincia di Varese ed avrà la stessa decorrenza e durata prevista dall’art. 58 del contratto nazionale.

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario è di otto ore giornaliere.
Con riferimento però a quanto previsto dall’art. 7 del contratto nazionale 18 dicembre 1957, per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, l’orario di lavoro potrà essere, a richiesta del datore di lavoro, protratto a 10 ore giornaliere, fermo restando il pagamento della decima ora con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale.
Nei mesi di gennaio-febbraio, novembre-dicembre, l'orario di lavoro potrà essere ridotto a 7 ore giornaliere, in base ad accordo fra le parti.

Art. 3. - Lavori speciali.
Con riferimento a quanto stabilito dall’art. 11 del contratto nazionale di lavoro per l’industria dei laterizi del 18 dicembre 1957, si stabilisce di corrispondere per i lavori speciali, escluso l’ammantellamento, una percentuale di aumento sulla retribuzione globale e sulle tariffe di cottimo, nella misura del 20 %.

Art. 5. - Fornitura delle coperte.
Con riferimento all’art. 40 del contratto nazionale, agli operai che alloggiano in fornace, le coperte verranno fornite dalla Ditta nella misura di una nel periodo 1° aprile-30 settembre e di due nel periodo 1° ottobre-31 marzo.
Il lavoratore è tenuto a conservarle in buono stato e rispondere del loro deterioramento o smarrimento, causati da negligenza.
Nel caso che la Ditta non possa fornire le coperte corrisponderà ad ogni operaio avente diritto una indennità mensile di lire 80 per ogni coperta.

Art. 6. - Fuochisti.
Nelle fornaci in cui non esistono apparecchi di alimentazione i fuochisti debbono essere tre e non debbono essere considerati addetti a lavori discontinui.
Nelle fornaci in cui esistono apparecchi d’alimentazione i fuochisti possono essere due ed in tal caso sono considerati addetti a lavori discontinui.
Nelle fornaci nelle quali viene impiegato combustibile succedaneo al fossile (ceneracci, torba, legno, lolla di riso, sanse ecc.) detto combustibile dovrà essere portato sul forno da un manovale comune.
Per quanto riguarda il riposo domenicale o compensativo per i fuochisti, si fa riferimento alla legge sul riposo festivo o compensativo.

Art. 8. - Condizioni e norme di lavoro per i carrettieri con cavalli e carri di proprietà della ditta.
I datori di lavoro assumeranno gli operai carrettieri stabilmente a giornata i quali verranno pagati secondo quanto previsto dall’articolo 7 del presente contratto.
Gli operai carrettieri si impegnano di mettersi a disposizione della Ditta per il servizio loro comandato tutti i giorni feriali e festivi, ferme restando le disposizioni sul riposo settimanale.
In caso di sospensione del servizio per causa di pioggia od altro si richiamano gli artt. 17 e 18 del contratto nazionale.
Nel caso che il carrettiere fosse comandato in servizio di trasporto durante le giornate di pioggia dovrà essere munito, da parte della Ditta, di impermeabile con cappuccio o mantellina.

Art. 9. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti alla produzione a macchina dei mattoni pieni.
Gli operai addetti alla confezione dei mattoni pieni a macchina potranno prestare la loro opera a paga oraria o a cottimo.
Gli operai che assumono a cottimo la produzione dei laterizi con la macchina, all’atto di iniziare il lavoro si costituiranno in squadra.
Il numero degli operai effettivi componenti la squadra verrà stabilito tenendo conto:
а) della potenzialità e capacità produttiva della macchina dichiarata in precedenza dalla Ditta ed accertata dalla squadra stessa;
b) della distanza che si riscontrerà fra la mattoniera e l’essiccatoio artificiale e l’accampamento delle gambette ove dovranno essere condotti i laterizi per l’essiccazione;
c) della distanza che si riscontrerà tra la sede del macchinario ed il deposito o cava dell’argilla;
d) delle diverse modalità di lavoro come appresso:
1) escavazione manuale o meccanica dell’argilla;
2) caricamento manuale o meccanico dell’argilla sui vagoncini decauville o carretti;
3) trasporti dei vagoncini o carretti carichi e scarichi fino ai piedi della rampa a mezzo locomotori o cavalli;
4) introduzione dell’argilla nella mattoniera;
5) pulizia della trancia manuale e automatica;
6) taglio a regola d’arte dei mattoni;
7) trasporto del mattoni nell’essiccatoio artificiale o nell’accampamento delle gambette per l’essiccazione;
8) lubrificazione e pulizia del macchinario.
La Ditta fornirà gli attrezzi necessari alla squadra per la lavo-razione e questa avrà cura della loro conservazione.

Art. 11. - Ammantellamento e smantellamento.
L’ammantellamento e smantellamento delle gambette è a totale carico del datore di lavoro il quale corrisponderà agli operai la paga normale oraria con le percentuali di maggiorazione previste dall’articolo 9 del contratto nazionale e dall’art. 3 del presente contratto.
L’operaio componente la squadra macchine per la produzione dei laterizi non potrà rifiutarsi se comandato per detto lavoro in qualsiasi ora del giorno e della notte, sempreché sia munito degli oggetti protettivi previsti dall’art. 11 del contratto nazionale.
Se lo smantellamento viene effettuato in ore normali di lavoro della squadra macchine, la medesima verrà retribuita col sistema del cottimo intendendosi che l’ammantellamento è compreso nel cottimo se effettuato nell’orario normale di lavoro.
L’accampamento delle gambette deve essere sempre sgombro da ogni oggetto o scarto di mattoni onde facilitare l’operazione di ammantellamento.

Art. 12. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti al carico e scarico dei forni.
Gli operai collocatori, infornatori e sfornatori potranno prestare la loro opera a paga oraria o a cottimo.
Gli operai che assumono a cottimo detto lavoro si costituiranno in squadra lavorando col sistema del cottimo.
Detta squadra sarà formata secondo le esigenze tecniche e la capacità delle camere a forno.
La Ditta fornirà alla squadra forni tutti gli attrezzi necessari per il lavoro a cui è adibita oltre a delle passerelle in lamiera dello spessore di 3 o 4 millimetri e larghezza sufficiente necessaria a raggiungere l’accampamento, l’essiccatoio o le cataste ove sono posti i laterizi.
La squadra infornatori dotata di carriole munite di una sola ruota potrà prelevare il materiale dalle cataste ad una distanza massima di 45 metri dalla bocca del forno mentre la squadra degli sfornatori potrà accatastare i mattoni ad una distanza massima di 25 metri.
La distanza per le gambette di essiccazione pronte al ritiro non dovrà sorpassare i m. 75 dalla bocca del forno.
Oltre a dette distanze la Ditta darà in aggiunta alla squadra forni un uomo ogni trenta metri.
L’infornatore o lo sfornatore potranno prelevare ed elevare il materiale da e in cataste di non più di 23 corsi di altezza. Per altezza superiore ai 23 corsi la Ditta darà un’aggiunta di manovalanza.
Le scorie residue nei forni dovranno essere rimosse dalla squadra« forni salvo che le stesse non abbiano uno spessore superiore ai 5 centimetri nel qual caso sarà dato un uomo in aiuto o fissato un compenso. Per i mattoni rivoltati si conviene che i primi 20 sono a carico di ciascun operaio componente la squadra per ogni giorno lavorativo.

Art. 14. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti all’accatastamento dei mattoni pieni crudi.
Gli operai addetti all’accatastamento potranno prestare la loro opera a paga oraria o a cottimo.
Gli operai che lavorano a cottimo si costituiranno in squadra.
Il numero degli operai effettivi componenti la squadra verrà stabilito tenendo conto della distanza che si riscontrerà fra il luogo scelto per l’accatastamento ed il luogo di prelevamento del materiale.
La Ditta fornirà alla squadra addetta all’accatastamento tutti gli attrezzi necessari per il lavoro a cui è adibita oltre a delle passerelle in lamiera dello spessore da tre a quattro millimetri della larghezza necessaria, e in numero sufficiente a raggiungere l’accampamento o l’essiccatoio ove sono posti i laterizi.
La squadra addetta all’accatastamento dotata di carriole ad una sola ruota, dovrà prelevare il materiale ad una distanza massima di metri 80.
Per distanze superiori verrà aumentato il numero dei componenti la squadra in ragione di un uomo ogni 30 metri.
L’operaio potrà accatastare il materiale ad un’altezza massima corrispondente a 30 corsi.
Per altezza superiore la Ditta darà un’aggiunta di manovalanza alla squadra.
Il materiale dovrà essere accatastato a regola d’arte.

Art. 16. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti alla confezione a mano dei laterizi (Paltini).
Agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi la Ditta metterà a disposizione (a suo carico), quanto segue:
а) un’aia della lunghezza o larghezza proporzionata alla produttività dell’operaio ed in piena efficienza;
b) argilla di normale consistenza scavata normalmente nel periodo invernale o macinata, posta in testa o sul fianco dell’aia;
c) l’acqua che deve servire per la lavorazione a non più di 10 metri di distanza dal luogo di impiego in quantità sufficiente;
d) secchie, pallotte, zappa, garappio, raspino, crivello, badile, stampi, carriola, cavallette, banco e passerella.
Gli attrezzi di cui sopra dovranno essere cambiati durante l’anno se guasti, a cura del datore di lavoro, a meno che il deterioramento non derivi da colpa o da trascuratezza dell’operaio. Il deposito della litta o sabbietta da fornirsi all’operaio non dovrà distare più di 40 metri dall’aia e in posto facilmente praticabile per la carriola;
e) pagliette, arelle, battaggi, tele in quantità sufficiente, oltre tegole o coperte di legno e simili per la copertura delle gambette.
Il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambette già essiccati in modo da non rallentare la produzione dell’operaio ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa.
Le gambette non potranno essere distanti più di cinque metri dall’aia.
L’operaio fornito di quanto sopra dovrà:
а) mantenere in efficienza l’aia dal principio al termine della lavorazione;
b) impastare l’argilla e lavorarla per la migliore confezione de laterizi a regola d’arte e trasportarla con la carriola sull’aia;
c) trasportare dal deposito sull’aia la litta o sabbietta previa crivellatura, curandone il miglior impiego ed evitando ogni spreco;
d) confezionare i laterizi nell’apposito stampo su cavalletto, batterli sull’aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l’apposito raschino, ingambettarli sul pedale, coprirli, ammantellarli, scoprirli e smantellarli per la più rapida essiccazione e fino al compimento di questa;
e) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato salvo il deperimento d’uso;
f) curare il materiale per il più rapido essiccamento ed evitare possibili danni derivanti dalle intemperie.
Ogni danno non derivante dall’incuria o dalla volontà dell’operaio sarà a totale carico del datore di lavoro. La paga sarà fatta prendendo per base il quantitativo dei laterizi prodotti e portati in essiccazione perfetta.
Al termine della stagione e del preavviso di licenziamento tanto se dato dal datore di lavoro, quanto dall’operaio, la Ditta prenderà in consegna il materiale fabbricato e posto in gambette debitamente coperto e ammantellato.
Per i laterizi danneggiati dalle intemperie (piovattati) al punto di doverli riconfezionare, l’operaio avrà diritto di percepire l’80 % del prezzo di cottimo corrispondente per i laterizi in genere, e il 60 % per i coppi.