Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 10 febbraio 1958
Validità: 01.12.1957 - 30.11.1960
Parti: Associazione degli Industriali di Mantova, Sezione Laterizi, Federazione Provinciale Cooperative e Mutue e Filea, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Uil
Settori: Edilizia, Laterizi, Operai, Mantova

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavoro notturno.
Art. 4. - Condizioni di lavoro e tariffe per la fabbricazione dei mattoni a mano.
Art. 5. - Trattamento economico per festività nazionali ed infrasettimanali, per ferie e per gratifica natalizia.
Art. 6. - Indennità di mensa.
Art. 7. - Spogliatoi, lavatoi, refettori, ecc.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Tabella salariale in vigore.
Art. 10. - Validità e durata.
Tabella delle retribuzioni per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di «Laterizi» in vigore nella provincia di Mantova dal 1° dicembre 1957, in applicazione dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1957.

Contratto collettivo integrativo del contratto nazionale collettivo di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dell’industria dei laterizi della provincia di Mantova, 10 febbraio 1958

Addì 10 febbraio 1958, tra l’Associazione degli Industriali di Mantova, Sezione Laterizi [...], la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue [...] e il Sindacato Provinciale della Filea, Sezione Lavoratori Laterizi [...], con l’assistenza del Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Mantova [...] e con la partecipazione [...] dei lavoratori [...], l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl, Sindacato Lavoratori Laterizi Affini [...], con la partecipazione [...] dei lavoratori [...], l’Unione Italiana Lavoratori della Provincia di Mantova [...], in applicazione di quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alla industria dei laterizi, rinnovato a Roma il 18 dicembre 1957, si è stipulato il presente Accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dalle industrie dei laterizi della Provincia di Mantova.

Art. 2. - Orario di lavoro.
(Art. 7 del Contratto Nazionale).
I mesi di cui al secondo comma dell’art. 7 del Contratto Nazionale Collettivo sono fissati per la Provincia di Mantova in quelli di maggio, giugno, luglio e agosto.
Le ditte dichiarano che di massima non intendono avvalersi della facoltà di far compiere in detti mesi la decima ora e pertanto l’orario normale di tale periodo sarà di 9 ore per i giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì e di ore 8 per il sabato.
Le ditte potranno però avvalersi della facoltà di richiedere la decima ora in caso di particolare necessità, alle condizioni previste dall’art. 7 del Contratto Nazionale.
Tutto quanto sopra, fermo restando un eventuale diverso orario di lavoro praticato di fatto in singole fornaci.

Art. 3. - Lavoro notturno.
(Art. 9 del Contratto Nazionale).
Con riferimento a quanto previsto all’art. 9 del Contratto Nazionale, per le categorie degli infornatori, sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, l’orario è notturno quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 4. - Condizioni di lavoro e tariffe per la fabbricazione dei mattoni a mano.
(Art. 12 del Contratto Nazionale).
Le condizioni di lavoro e le tariffe per la fabbricazione dei mattoni a mano saranno stabilite quanto prima con un Accordo particolare.

Art. 7. - Spogliatoi, lavatoi, refettori, ecc.
(Art. 41 del Contratto Nazionale).
Le aziende che non hanno ancora provveduto alla installazione di spogliatoi, lavatoi, depositi di biciclette e locali per uso refettorio, a norma dell’Art. 41 del Contratto Collettivo di Lavoro, dovranno corrispondere a tutti i loro dipendenti una penalità annua di L. 4.800.
Tale indennità sarà corrisposta attribuendo ad ognuno degli istituti sopra elencati un quarto dell’intera somma ed in proporzione sia del periodo annuo trascorso senza che gli istituti stessi siano realizzati, sia della anzianità di servizio prestata dal lavoratore (cioè L. 100 al mese per ogni istituto mancante).