Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia, Sindacato Provinciale Costruttori Edili e Fillea-Cgil, Filca, Feneal
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Perugia

Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga base oraria e qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Indennità speciale.
Art. 4. - Indennità di mensa.
Art. 5. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 6. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 8. - Addestramento professionale.
Art. 9. - Cassa edile.
Art. 10. - Indennità attrezzi.
Art. 11. - Validità, decorrenza e durata.

Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Perugia, 2 ottobre 1959

L’anno 1959, il giorno 2 del mese di ottobre, in Perugia, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia, Sindacato Provinciale Costruttori Edili [...] e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini (Fillea) Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], assistito da [..] Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Perugia, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], assistito da [...] Unione Sindacato Provinciale di Perugia, la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno (Feneal) Sindacato Provinciale Edili ed Affini [...], è stato stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Perugia per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini alla edilizia per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 del Contratto Collettivo nazionale 24 luglio 1959, l’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali ai sensi della legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Art. 5. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 i seguenti lavori sono considerati «lavori speciali disagiati» e agli operai che li compiono vanno corrisposte le indennità percentuali indicate a fianco di ciascuno di essi da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull’indennità dì contingenza, sull’indennità speciale e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo.
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 15 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 15 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 23 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 18 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado 1 mezzi protettivi disposti dall’azienda, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore ai 12 centimetri) 18 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai 3 metri 18 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3 1/2 a 10 15 %
b) oltre i 10 metri 18 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavora-zioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 7 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 20 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 18 %
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 12 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 15 %
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 12 %
14) Lavori di demolizioni di strutture pericolanti 12 %
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetta a tale titolo uno speciale trattamento 7 %
16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 7 %
17) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 metri 48 %
b) da oltre 10 a 16 metri 60 %
c) da oltre 16 a 22 metri 72 %
d) oltre 22 metri 90 %
18) Lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche addetto al carico del materiale:
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio 25 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:
- ai lavori di opere sussidiarie:
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 15 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 12 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 °/0 sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18), una ulteriore indennità del 23 %
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dalle imprese, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione di opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 6. - Indennità per lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, l’indennità per lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre gli 800 metri di altezza su livello del mare, viene determinata nella misura del 12 % da calcolarsi sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Art. 8. - Addestramento professionale.
Le parti concordano di dare pratica attuazione all’articolo 61 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959.
[...]

Art. 9. - Cassa edile.
In relazione al contenuto dell’art. 62 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, le parti contraenti decidono di costituire la Cassa Edile i cui scopi ed il cui funzionamento ed attività saranno determinati dallo Statuto o Regolamento che le parti si impegnano di redigere.
[...]

Art. 11. - Validità, decorrenza e durata.
Il presente Contratto collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio della Provincia di Perugia a decorrere dal 1° gennaio 1960, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 4, 8 e 9; esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 24 luglio 1959 e valido fino al 31 dicembre 1961.
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