Cassazione Penale, Sez. 2, 31 gennaio 2013, n. 4850 - Palazzina in costruzione e morte di un potenziale acquirente: omissione di opportune misure di sicurezza


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario - Presidente -

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandr - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

 

D.S.D. N. IL (OMISSIS);

 

avverso la sentenza n. 2104/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 24/10/2011;

 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

 

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

 

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

 

Udito per la parte civile l'Avv. D'Orzi Antonio.

 

 

Fatto

 

1. - Con sentenza del 16 marzo 2004, il Tribunale di Firenze - sezione distaccata di Empoli ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere, nella sua qualità di titolare di un'impresa di costruzioni, violato norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, omettendo di approntare idonee misure di sicurezza lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale di una palazzina in costruzione, in tal modo contribuendo a cagionare la morte di un soggetto che si era recato sul cantiere quale potenziale acquirente di un appartamento.

 

Con la stessa sentenza l'imputato è stato condannato anche al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, con fissazione di provvisionali immediatamente esecutive.

 

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale e l'imputato, per mancanza assoluta della motivazione. In accoglimento dei ricorsi proposti, la Corte di cassazione, sezione 4^, con la sentenza 2 febbraio 2011, n. 234, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze.

 

Con sentenza del 24 ottobre 2011, la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per essere il reato a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione, e ha confermato le statuizioni civili di condanna contenute nella sentenza di primo grado, condannando lo stesso imputato al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili in grado d'appello.

 

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di gravame, che la Corte d'appello di Firenze non avrebbe tenuto conto della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa relativamente al fatto che gli atti avrebbero dovuto essere, invece, trasmessi al giudice di primo grado.

 

3. - In prossimità dell'udienza, le parti civili hanno depositato memoria, con cui chiedono che ricorso sia dichiarato inammissibile, per la irretrattabilità della competenza del giudice del rinvio individuato dalla Corte di cassazione. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

 

Diritto

 

 

4. - Il ricorso è inammissibile.

 

Con sentenza del 2 febbraio 2011, questa Corte, nell'annullare la sentenza di primo grado, ha indicato, quale giudice competente per il giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Firenze. Tale statuizione ha carattere definitivo. Infatti, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 1, nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salva l'ipotesi - non prospettata e, comunque, evidentemente insussistente nel caso di specie - in cui risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

 

5. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato Inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonchè quello dei versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

 

Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle costituite parti civili, che liquida in complessivi Euro 3250,00, oltre IVA e accessori di legge.