Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 22 novembre 1957
Validità: 01.10.1957 - 31.12.1959
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Arezzo e Fileea-Cgil, Filca-Cisl, Fenea-Uil e Sindacato Provinciale Edili ed Affini-Cisnal
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Arezzo

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Qualifiche e minimi di paga base.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Indennità speciale.
Art. 4. - Lavori speciali e disagiati.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 8. - Scuole.
Art. 9. - Rimborso consumo attrezzi.
Art. 10. - Condizioni di miglior favore.
Art. 11. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 13 settembre 1957 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Arezzo, 22 novembre 1957

L’anno 1957 addì 22 del mese di novembre in Arezzo, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Arezzo [...] e il Sindacato Provinciale Edili (Fileea) [...], con la partecipazione [...] della Camera Confederale del Lavoro di Arezzo e Provincia, il Sindacato provinciale Edili (Filca) [...], con la partecipazione [...] della Unione Provinciale di Arezzo della Cisl, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Uil (Fenea) [...]
L’anno 1957 addì 22 del mese di novembre in Arezzo, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Arezzo [...] e il Sindacato Provinciale Edili ed Affini (Cisnal) [...], con l’assistenza dell’Unione Provinciale del Lavoro (Cisnal) [...]

Premesso che l’art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili stipulato a Roma il 13 settembre 1957 ed in vigore dal 1° ottobre 1957, ha prorogato al 31 dicembre 1959 l’efficacia degli accordi integrativi vigenti alla data di stipulazione del contratto stesso;
Considerata l’opportunità di procedere ad una ricognizione del contratto integrativo provinciale 21 novembre 1953 da valere per gli operai edili, ed al conseguente aggiornamento dello stesso con le norme contenute nel precitato contratto nazionale 13 settembre 1957;
Le parti convengono di stipulare, in sostituzione del menzionato contratto provinciale 21 novembre 1953, il presente accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini 13,settembre 1957, da valere per tutto il territorio della Provincia di Arezzo, per le imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche idroelettriche ecc.) e delle industrie affini all’edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
In relazione all’art. 7 del contratto nazionale l’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali ai sensi della legge, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per i lavori all’aperto compiuti nel periodo 16 maggio-15 settembre, vale la deroga prevista dal regio decreto 10 settembre 1923, numero 1955.
Per le ore eccedenti l’orario normale, salvo per i 4 mesi previsti nella deroga dì cui al comma precedente, è dovuta la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dall’art. 22 del contratto nazionale.

Art. 4. - Lavori speciali e disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali e disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e minimo di cottimo per i cottimisti), indicata a fianco di ciascuno di essi:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo, o comunque in sospensione) 14%
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 14%
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 22%
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo fognature preesistenti 19%
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 13%
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri fino a 10 metri 15%
- oltre 10 metri 20%
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3,50 a 10 15 %
b) oltre i 10 metri 18 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o la neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) Costruzione di camini in murature senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 15 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 18 %
11) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 10 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12 %
13) Lavori di scavi in cimiteri in contatto di tombe 15 %
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 10 %
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 12 %
16) Per i lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai ad-detti alla manovra dei martelli) 5 %
17) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 metri 60 %
b) da oltre 10 a 16 metri 72 %
c) da oltre 16 a 22 metri 90%
d) da oltre 22 metri 108 %
18) Lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 27 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 18 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria della galleria e degli Impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 9 %
- al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta in aggiunta alla percentuale di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 18 %
Le percentuali di cui sopra, salvo quanto detto al comma precedente ed eccenzion fatta per quella relativa alla pioggia ed alla neve, non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi fomiti dall’impresa ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione dell’opera nei casi e nelle condizioni previsti dal presente articolo.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Art. 6. - Indennità per lavori in alta montagna.
L’indennità prevista dall’art. 26 del contratto nazionale per i lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti ad altezze superiori ai 1000 metri sul l.m. è fissata nella misura del 10 % da calcolarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e minimo di cottimo per i cottimisti).
Per i lavori eseguiti ad una altitudine compresa tra 850 e 1000 metri sul l.m. verrà corrisposta una indennità del 5 % da calcolarsi sulla retribuzione di cui al comma precedente.
Dette indennità non verranno corrisposte a quei lavoratori residenti nella località ove si svolge il lavoro.

Art. 11. - Validità e durata.
Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Arezzo a decorrere dal 1° ottobre 1957, fatta eccezione per l’art. 8 riguardante il contributo Scuole che avrà vigore dal 1° gennaio 1958.
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