Tipologia: Accordo collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 13 giugno 1955
Validità: 01.06.1955 - 31.12.1957
Parti: Collegio dei Costruttori Edili dell’Associazione Industriali della Provincia di Pistoia, Sindacato dei Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Pistoia, Sindacato Provinciale della Federazione Italiana dell’Edilizia-Cisl, Camera Sindacale-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Pistoia

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Multe e trattenute.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Modalità di pagamento, compenso ferie, gratifica natalizia, festività retribuite ed indennità speciale.
Art. 10. - Scuole.
Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Art. 12. - Validità e durata.

Accordo collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1954 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Pistoia, 13 giugno 1955

L’anno 1955 e questo dì 13 del mese di giugno in Pistoia, nella sede dell’Associazione Industriali, in Piazza Garibaldi n. 4, sono presenti: il Collegio dei Costruttori Edili dell’Associazione Industriali della Provincia di Pistoia [...], il Sindacato dei Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Pistoia [...], il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana dell’Edilizia [...], assistito da [...] Unione Sindacale Provinciale Cisl, la Camera Sindacale Uil della Provincia di Pistoia [...], per stipulare il presente accordo integrativo al CCN 18 dicembre 1954, da valere per tutto il territorio della provincia di Pistoia per le imprese edili, stradali e industrie affini e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
In relazione a quanto disposto dall’art. 8 del contratto nazionale, l’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali e 8 ore giornaliere.
Fa eccezione il periodo dal 16 maggio al 15 settembre, durante il quale, in base alla deroga prevista dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, per il personale addetto ai lavori all’aperto l’orario normale di lavoro può essere superato fino ad un massimo di 60 ore settimanali e 10 giornaliere.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 10 del contratto nazionale, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti, e gli operai che li compiono debbono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto e indennità di contingenza) indicata a fianco di ciascuno di essi:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione 13 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 13 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 18 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 14 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 cm.) 12 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 16 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da metri 31/2 a metri 10 15 %
b) oltre 10 metri 18 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz'ora) 4 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 14 % 10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 12 %
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 10 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai 5 metri e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 11 %
18) Lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe 10 %
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 9 %
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento 5 %
16) Lavori in galleria, per il personale addetto:
a) al fronte di perforamento, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico di materiale 20 %
ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 20 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie 15 %
al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 15 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie o degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimata, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 8 %
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali, di cui ai punto 16), una ulteriore indennità dell’8 %.
Le percentuali di cui al presente articolo - fatta eccezione per quelle relative alla pioggia o neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti dal presente articolo.

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna.
Ad integrazione dell’art. 11 del contratto nazionale, l’indennità per i lavori in alta montagna, oltre i 1000 metri di altitudine, viene così stabilita sulla retribuzione globale:
4 % per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre;
12 % per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

Art. 10. - Scuole.
Le parti stabiliscono di nuovamente incontrarsi entro il 31 luglio 1955 per definire un programma di attuazione delle scuole edili da istituirsi nella provincia.

Art. 12. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della provincia di Pistoia a decorrere dal 1° giugno 1955. Esso avrà la durato e la scadenza stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954.