Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione VI

A

Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro

D.G. per l’Attività Ispettiva

Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.

Assessorati alla Sanità delle Regioni

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Bolzano - Ag. Prov. Prot, Ambiente e Tutela del lavoro

ASL (per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni)

Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro

Organizzazioni rappresentative dei lavoratori

LORO SEDI

 

Oggetto:

Accordo 22 febbraio 2012 “Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” - Chiarimenti.


A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione dell’Accordo 22 febbraio 2012, su conforme parere della Commissione di cui all’Allegato A, punto 11 dello stesso Accordo, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. ESPERIENZA DOCUMENTATA PER “I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO” DI CUI AL PUNTO 9.4 DELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Ai fini della documentazione dell’esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare le seguenti situazioni:
a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l’esperienza e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell’impresa agricola per documentare l’esperienza di eventuali collaboratori famigliari;
b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l’individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l’esperienza nell’uso dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando quanto previsto al comma 7, dell’articolo 71 e al comma 4, dell’articolo 73, entrambi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.
Il possesso dell’esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell’Accordo 22 febbraio 2012 si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo medesimo.

2. UTILIZZO SALTUARIO, OCCASIONALE O FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI APPLICAZIONI NON BEN DETERMINATE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano ira dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..

3. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo PENNESI)