Tipologia: Accordo per il rinnovo
Data firma: 5 marzo 2013
Validità: 01.02.2013 - 31.12.2014
Parti: Cna, Confartigianato, Aava e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Savt Costruzioni
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Valle d'Aosta
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Sistema di relazioni sindacali e di legalità.
Integrativo del CCNL 23 luglio 2008 e dell'accordo attuativo/integrativo del 16 dicembre 2010
Orario di Lavoro
Articolo 1
A) Orario di lavoro

B) Operai addetti a lavori discontinui 0 di semplice attesa o custodia
C) Riposi annui
Art. 4 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 5 Ferie
Lavoratori migranti
Articolo 8 Indennità di mensa
Articolo 9 Indennità di trasferta.
Protocollo sui RLST
Elemento Economico Territoriale
Elemento variabile della retribuzione
Validità decorrenza e durata
Nota a verbale.

Accordo per il Rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del 26 gennaio 2007 per i Dipendenti delle Imprese Edili ed affini Artigiane e P.I. operanti nella Regione Autonoma della Valle D'Aosta

Il giorno 5 marzo 2013 in Aosta, presso la sede di Confindustria Valle d'Aosta tra Cna Edili Valle d'Aosta [...], Confartigianato Valle d'Aosta [...], Aava [...], da una parte e la Feneal Uil Valle d'Aosta [...], la Filca Cisl Valle d'Aosta [...], la Fillea Cgil Valle d'Aosta [...], il Savt Costruzioni [...] dall'altra; visto l'art. 42 del CCNL 23/07/2008 per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e p.i. viene stipulato il presente contratto integrativo da valere per tutto il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL 23/7/2008 e per gli operai e gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio, per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura privata o artigianale delle imprese stesse

Premessa
Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere iniziative per favorire lo sviluppo del settore, al fine di garantire la massima occupazione, il miglioramento dell'attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia.
Con il presente accordo le Parti intendono confermare e rafforzare il sistema contrattuale di secondo livello, valorizzando il patrimonio di relazioni che le parti hanno sin qui adottato, finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori dipendenti; nel contempo si vuole riprendere il confronto tra le parti sui temi qualificanti e di primaria importanza per l'intera categoria, al fine di perseguire il comune obiettivo di tutelare il patrimonio rappresentato dalle aziende artigiane di un settore fondamentale per l’economia della nostra regione e per dare impulso a politiche condivise per la crescita ed il rilancio del settore e la tutela dei lavoratori.
Il Settore delle costruzioni in Valle d'Aosta, a causa della difficile situazione economica internazionale che ha avuto pesanti conseguenze sul tessuto economico e sociale dell'intero Paese, si trova in una situazione di difficoltà, seppur negli ultimi anni è stato un importante e strategico volano per l'economia Regionale; si rende, dunque, importante in un momento di difficoltà dell'economia, globale e locale, attivare un piano di rilancio del settore che, in una Regione di piccole dimensioni, dove le imprese artigiane ed i lavoratori in esse occupati, sono parte fondamentale del mondo produttivo locale.
Al fine di salvaguardare quanto di buono è stato fatto in questi anni per il rafforzamento del sistema produttivo aziendale e dei livelli di qualificazione del settore; per non pregiudicare ulteriormente la situazione occupazionale ed economica dei lavoratori e per dare nuovo slancio alle imprese artigiane del comparto edile è indispensabile ridare vigore alle politiche concertative di settore, per una ripresa dei volumi di investimento nelle opere pubbliche e nel comparto privato, in modo che le imprese possano superare questo difficile momento e mantenere elevati i livelli occupazionali. In questo scenario il ruolo della bilateralità, attraverso i propri Enti: Cassa Edile, CPT ed Ente Scuola, riveste una funzione di vitale importanza per il settore; le Parti confermano il secondo livello di contrattazione strumento essenziale per guidare le dinamiche del mercato al fine di garantire la concorrenza leale tra le imprese e per ottimizzare le tutele contrattuali dei lavoratori, migliorando le condizioni generali e la qualità del lavoro nei cantieri edili e per l'applicazione delle misure di sicurezza.

Sistema di relazioni sindacali e di legalità.
Le Parti ritengono, pertanto, necessario profondere uno sforzo condiviso, nei confronti dei soggetti istituzionali, per stipulare accordi di contrasto al lavoro nero e a favore della legalità e della regolarità, per rafforzare attraverso accordi e buone pratiche, strumenti efficaci di lotta alle irregolarità e alla concorrenza sleale.
Le Parti sottoscritte convengono sulla necessità di dar luogo ad un confronto permanente fra le Parti e le istituzioni Regionali, che favorisca lo sviluppo e l'occupazione. Le Parti sostengono che la qualità delle imprese artigiane e del lavoro dipendente è il fondamento per l'affermazione della legalità e della trasparenza, per mettere al bando il lavoro sommerso e la concorrenza sleale.
A tal fine le Parti concordano sulla necessità di un impegno qualificato e congiunto per confrontarsi con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni, in relazione alle politiche del territorio, alla gestione degli strumenti di pianificazione, agli investimenti, agli appalti, alla lotta al lavoro sommerso, alla concorrenza sleale. Ritengono, a tale proposito opportuno, viste le modifiche apportate alle normative nazionali e regionali in materia di appalti pubblici, di regolarità contributiva e di Sicurezza nei luoghi di lavoro, di chiedere un rapido aggiornamento dei contenuti del Protocollo d'intesa, sottoscritto con l'Amministrazione Regionale nel 1991 e oramai datato.
A tale proposito si individuano le seguenti priorità:
1) accordi ed iniziative promosse dalle parti sociali con le stazioni appaltanti e contrattazione di anticipo;
2) filiera sub-appalto: ribadire il principio di responsabilità solidale;
3) DURC: applicazione immediata dell'indice di congruità in Cassa Edile, secondo quanto previsto dalla contrattazione e dagli accordi nazionali;
4) appalti: intervenire presso le stazioni pubbliche appaltanti per favorire le assegnazioni con l'offerta economicamente vantaggiosa in contrasto alla pratica del massimo ribasso;
5) contrasto al falso lavoro autonomo (partite IVA e ditte individuali);
6) DURC nei lavori privati a fine lavoro (agibilità, abitabilità e collaudo degli edifici);
7) creazione di un osservatorio in grado di leggere la realtà regionale, fornendo informazioni e contemporaneamente, coinvolgendo tutti i soggetti interessati alla regolarità in edilizia (Istituzioni, Inps, Inail, Camera di Commercio, Enti Paritetici).
Nell'intendimento di impostare nuove regole riferite ad una fattiva collaborazione che abbia come sbocco la rivitalizzazione, anche professionale del settore, partendo da una impostazione corretta delle relazioni sindacali, le parti si impegnano ad incontrarsi almeno due volte all'anno con lo scopo di verificare le situazioni che di volta in volta si vengono a creare. Nel corso di tali incontri si procederà ad una valutazione sull'andamento settoriale del mercato del lavoro, sulle prospettive produttive ed occupazionali, sulle previsioni di sviluppo del settore, anche in prospettiva delle evoluzioni tecnologiche.
Le Parti ritengono necessario, viste le ridotte dimensioni delle imprese artigiane valdostane, che gli incontri informativi previsti nella "parte prima" del CCNL si svolgano per tutte le imprese congiuntamente; le parti si impegnano per un coordinamento per le politiche della formazione professionale rivolta in modo particolare all'occupazione giovanile e agli immigrati.
Inoltre le parti su propria iniziativa si incontreranno per esaminare congiuntamente le prospettive economiche e produttive delle globalità delle aziende artigiane dell’edilizia operanti nella Regione. Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive occupazionali e del settore.

Integrativo del CCNL 23 luglio 2008 e dell'accordo attuativo/integrativo del 16 dicembre 2010
Le premesse sono parte integrante del presente accordo

Orario di Lavoro
Articolo 1
A) Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contratture di lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL 23 Luglio 2008, è di 40 ore settimanali di media annua\a\n un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 3 del D.Lgs n. 66/2003.
Nelle località della Regione situate ad oltre mille metri s.l.m., oppure per le lavorazioni il cui ciclo di massima intensità lavorativa si svolge nel periodo estivo, l'orario normale contrattuale di lavoro sopra stabilito, può, per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, essere aumentato di 5 Ore Settimanali, da compensarsi con equivalenti riduzioni settimanali di orario negli altri mesi dell'anno. Nei cantieri la cui fase di realizzazione lo consenta, la norma di cui sopra verrà estesa anche nei mesi di Maggio e Ottobre, previo esame congiunto tra la Direzione dell'impresa e la Rappresentanza Sindacale Unitaria.
L'orario normale di lavoro di cui sopra è ripartito su cinque giorni per settimana.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive (da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie) ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8% (otto per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 10 del presente contratto.
Tuttavia considerata la particolare conformazione orografica e le particolari condizioni meteorologiche della Regione, qualora l'impresa nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, non esaurisca su cinque giorni, per riscontrabili esigenze tecnico-produttive, l'orario normale contrattuale di lavoro, questo potrà essere raggiunto con la giornata di sabato, senza dar obbligo alla corresponsione della maggiorazione di cui al comma precedente.

B) Operai addetti a lavori discontinui 0 di semplice attesa o custodia
Ai sensi dell'art. 8 del CCNL 23 luglio 2008 per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili o per i quali l'orario di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante l’orario di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
In caso di variazione dell'orario di lavoro sia «diviso» che a turni, il datore di lavoro dovrà darne tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati e cioè almeno 24 ore prima della variazione stesa, salvo casi eccezionali.
Restano salve, in materia di orario di lavoro, le altre norme previste dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del CCNL 23 luglio 2008.
L'operaio è esonerato dall'effettuare il recupero di ore normali richiesto dall’impresa nei limiti del richiamato articolo 13 del CCNL 23 luglio 2008 ove sussistano giustificate obiettive cause di impedimento da valutare in caso di contestazione secondo le procedure previste dall'articolo 87 del CCNL 23 luglio 2008.

Lavoratori migranti
I lavoratori provenienti da altri paesi rappresentano un aspetto occupazionale che il settore non può sottovalutare. Questa risorsa non può e non deve essere trattata come pura manovalanza, ma questi lavoratori devono accedere con pari dignità al mondo del lavoro di cui rappresentano una parte consistente del futuro del settore. Le condizioni di accoglienza necessitano di particolare attenzione, la certificazione dei percorsi formativi in ingresso e durante il lavoro sono necessari e complementari ad una completa integrazione.
Si conviene, in funzione anche delle condizioni familiari di questi lavoratori, spesso disagiate.
a) di facilitare l'utilizzo dei permessi contrattuali per lo svolgimento delle pratiche collegate al loro stato di migranti;
b) di creare, tramite l'Ente Scuola Edile, percorsi formativi gratuiti per l'apprendimento della lingua italiana;
c) di procedere, con accordo successivo, alla normazione della mancata fruizione della mensa collegata alle proprie credenze religiose.

Protocollo sui RLST
Premessa
L'art. 84 del CCNL 23 luglio 2008 " Protocollo sul RLST" è parte integrante del presente accordo.
Per tutte le imprese nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/08, le parti convengono che le medesime attribuzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza individuato nell'ambito territoriale (RLST)
I RLST sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori. Tali designazioni saranno ratificate in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva, successivamente le OO.SS. invieranno i nominativi dei lavoratori designati, tramite comunicazione scritta, all'Associazione Costruttori Edili della Regione autonoma Valle d'Aosta, al comitato Paritetico e all’impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Le attribuzioni dei RLST sono quelle previste dall’articolo 50 del D.Lgs. 81/08 dall'articolo 84 del CCNL 23 luglio 2008. Avuto l'incarico i RLST hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernenti i rischi specifici degli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati al CPT in collaborazione con l'Ente Scuola Edile della Valle d'Aosta, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o nomina, con verifica di apprendimento e almeno 8 ore di aggiornamento annuale.
Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle loro funzioni, i RLST non possono compiere attività di proselitismo, così come non possono promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale e sono incompatibili con le funzioni sindacali operative ex articolo 48 comma 8 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. Il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dal CPT. I RLST partecipano in forma attiva alla formazione dei lavoratori del comparto edile sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro, collaborando a pieno titolo con i tecnici degli Enti Paritetici dell'edilizia.
Allo scopo di ottimizzare le risorse provenienti dall'accordo collettivo del 20/05/2009 "Istituzione Fondo RLST", i lavoratori eletti o nominati RLST, per la durata del loro mandato, potranno essere posti in aspettativa sindacale nel rispetto dell'art. 31, secondo comma, della legge 300/70.

Validità decorrenza e durata
Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro è valido per tutto il territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta per tutte le p.i. e le imprese artigiane edili, a decorrere dal 1° febbraio 2013, salvo quanto disposto dai singoli articoli, ed avrà durata fino al 31/12/2014; per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del CCNL vigente.

Nota a verbale.
Le parti, ravvisata la necessità di avere a riferimento un unico testo del CCRL, comprensivo dei diversi accordi negli anni sottoscritti, concordano di procedere alla stesura e alla stampa di un testo integrale del CCRL per le imprese edili artigiane e p.i. della Regione Autonoma Valle d’Aosta.