Categoria: 1951
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Tipologia: CCNL
Data firma: 19 aprile 1951
Validità: 20.04.1951 - 19.04.1953
Parti: Federazione Italiana Industrie Varie-Confindustria e Fullav, Fillav
Settori: Tessili, Matite, ecc., Operai, Industria

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicabilità.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti e residenza.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Donne e fanciulli.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Passaggio di categoria.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 10. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Art. 15. - Modalità di corresponsione della paga.
Art. 16. - Donne addette a mansioni maschili.
Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Art. 18. - Gratifica natalizia.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 22. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24. - Trasferimento.
Art. 25. - Trasferte.
Art. 26. - Disciplina aziendale.
Art. 27. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 28. - Assenze.
Art. 29. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 30. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 31. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 32. - Divieti.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Multe e sospensioni.
Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 40 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 41. - Commissioni interne.
Art. 42. - Mense aziendali.
Art. 43. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 44. - Certificato di lavoro.
Art. 45. - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni.
Art. 46. - Condizioni di miglior favore.
Art. 47. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici matite, pennini, portapenne, puntine per disegno ed articoli affini, 19 aprile 1951

Addì, 19 aprile 1951, in Milano, tra la Federazione Italiana Industrie Varie [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Unitaria Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie, (Fullav) [...]. la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie (Fillav) [...], è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 1. - Sfera di applicabilità.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha valore per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di matite, pennini, portapenne, puntine da disegno ed articoli affini.

Art. 4. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 5. - Donne e fanciulli.
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Nel caso in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, la ripartizione dell’orario settimanale potrà avvenire a regime normale negli altri giorni superando i limiti giornalieri previsti al comma precedente.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge.
Gli operai non potranno rifiutarsi all’istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
L’inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall’azienda.

Art. 10. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentito il recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni seguenti il periodo in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, dovrà usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamerà riposo compensativo.

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all’art. 8, ossia le otto ore giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui al punto a) del precedente art. 12.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.
[...]

Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[...]

Art. 16. - Donne addette a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che, per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19. - Ferie.
L’operaio che ha un’anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa ditta ha diritto ad un periodo di ferie compensato con la normale retribuzione (paga base più contingenza) nella misura di:
giorni 12 (ore 96): dal 1° al 10° anno compiuto di anzianità;
giorni 14 (ore 112): dal 10° anno compiuto di anzianità in poi.
[...]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal 2° comma dell’art. 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la possibilità di suddividere in due periodi nell’anno il godimento delle ferie, ovvero di sostituire il godimento, fino alla metà, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 22. - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme, al trattamento economico ed alle disposizioni particolari e varie della legge 26 agosto 1960, n. 860.

Art. 26. - Disciplina aziendale.
Nell’esecuzione del lavoro l’operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’azienda porterà a conoscenza dell’operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro l’operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dalla organizzazione interna aziendale.
L’operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità verso i compagni di lavoro.

Art. 27. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dall’operaio alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
[...]

Art. 30. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre l’operaio in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. [...]
Nessuna modifica potrà essere apportata dall’operaio agli oggetti a lui affidati senza l’autorizzazione della Direzione dell’azienda o di chi per essa.
[...]

Art. 32. - Divieti.
[...]
È proibito fumare nell’interno dello stabilimento ed introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza permesso della Direzione.
[...]

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione dell’operaio al presente contratto potrà essere punta a seconda della gravità delle mancanze.
а) richiamo verbale o scritto;
b) con la multa sino all’importo di tre ore di paga e contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell’art. 35.

Art. 34. - Multe e sospensioni.
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alla lettera b) e c) dell’articolo precedente, all’operaio che:
а) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto all’art. 8 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale della azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità. dell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offese ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[...]

Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità, di anzianità, come in caso di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 34 (Multe e sospensioni) non siano cosi gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 34 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione cui allo stesso art. 34.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità, di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) insubordinazione verso i superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) inosservanza al divieto di fumare nei reparti ove è espressamente proibito;
g) rissa nei reparti di lavorazione.

Art. 41. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne e dei delegati d’impresa, si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 42. - Mense aziendali.
In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennità sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.