Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 22 maggio 1954
Validità: Campagna 1953-1954
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Fisba Provinciale, Federbraccianti Provinciali, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Mietitura, Cosenza

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 5. - Retribuzione.
Art. 6. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 7. - Prestazioni extra salariali o consuetudinarie.
Art. 8. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Tutela della maternità.
Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 12. - Pronto soccorso.
Art. 13. - Controversie individuali di lavoro.
Art. 14. - Controversie collettive di lavoro.
Art. 15. - Condizioni di miglior favore.
Art. 16. - Richiamo norme CCNL 11 maggio 1950.
Art. 17. - Validità e durata del contratto.

Contratto collettivo per gli addetti ai lavori di mietitura della provincia di Cosenza, 22 maggio 1954

L’anno millenovecentocinquataquattro, il giorno 22 del mese di maggio, in Cosenza, nella Sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. [...], tra la Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - Fisba Provinciale [...], la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Fissi - Federbraccianti Provinciali [...], assistito dal [...] Segretario Generale della Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti della Uil - Terra [...], assistito dal [...] Segretario della Camera Sindacale Provinciale dell’Unione Italiana del Lavoro, viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli Addetti ai Lavori di mietitura nel territorio della provincia di Cosenza.

Art. 2. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Le ammissioni al lavoro ed il lavoro delle donne e dei ragazzi sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro non può eccedere le ore otto giornaliere, salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.

Art. 4. - Lavoro straordinario e festivo.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, nonché quello eseguito nella festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può, d’ordinario, superare le due ore giornaliere.
È consentito superare detto limite sempre che la media del lavoro straordinario, nel periodo dei lavori di mietitura, non superi le dodici ore settimanali.
[...]

Art. 7. - Prestazioni extra salariali o consuetudinarie.
Dalla retribuzione di cui all’art. 5, restano escluse quelle altre prestazioni, in esse compreso il vitto, le quali vengono corrisposte al Lavoratore, di cui al presente contratto, in conformità agli usi e consuetudini locali.
La somministrazione del vino al lavoratore non è obbligatoria.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Per il riposo settimanale valgono le disposizioni vigenti.

Art. 10. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie c gli assegni familiari valgono le nome di legge vigenti in materia.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi secondo le norme di legge vigenti.

Art. 12. - Pronto soccorso.
Il datore di lavoro deve tenere presso la azienda, in luogo il più possibilmente vicino a quello in cui si svolgono i lavori, una cassetta di medicazione per il pronto soccorso, con in essa quanto può servire alla bisogna in considerazione del lavoro, delle particolari condizioni in cui lo stesso si svolge e della distanza dai centri abitati, farmacie ed ospedali.

Art. 13. - Controversie individuali di lavoro.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata, per il tentativo di amichevole componimento, in prima istanza, alle rispettive Organizzazioni Sindacali ed, in seconda istanza, una volta fallito il predetto primo esperimento all’ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O.

Art. 14. - Controversie collettive di lavoro.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione delle norme del presente contratto saranno esaminate con la stessa procedura di cui all’art. 13.

Art. 16. - Richiamo norme CCNL 11 maggio 1950.
Per quanto altro, non specificatamente stabilito nel presente contratto, ed in quanto con lo stesso compatibili, valgono le norme di cui al CCNL 11 maggio 1950 per i braccianti agricoli avventizi.

Art. 17. - Validità e durata del contratto.
Il presente contratto vale per il lavoro di mietitura in territorio della provincia di Cosenza e per la campagna cerealicola 1953-1954.
[...]