Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 26 aprile 1957
Validità: 01.05.1957 - 31.08.1958
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Cosenza, Federazione Provinciale dei Coltivatori diretti di Cosenza e Fisba Provinciale-Cisl, Federbraccianti Provinciale, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Az. Agricole, Cosenza

Sommario:

Art. 1. - Definizione dei salariati fissi.
Art. 2. - Assunzioni.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Trapasso di azienda.
Art. 5. - Indennità licenziamento. .
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Indennità di zona malarica.
Art. 9. - Gratifica natalizia.
Art. 10. - Malattie.
Art. 11. - Congedo matrimoniale.
Art. 12. - Assicurazioni sociali.
Art. 13. - Pagamento salario.
Art. 14. - Retribuzione salariati fissi.
Art. 15. - Valutazione delle prestazioni in natura.
Art. 16. - Orario di lavoro.
Art. 17. - Rapporti di lavoro e norme disciplinari.
Art. 18. - Controversie individuali di lavoro.
Art. 19. - Controversie collettive di lavoro.
Art. 20. - Condizioni di miglior favore.
Art. 21. - Scala mobile.
Durata del contratto

Contratto collettivo per i salariati fissi addetti alle aziende agricole ed agli armenti stanziali o transumanti della provincia di Cosenza, 26 aprile 1957

L’anno 1957, il giorno 26 del mese di aprile presso la sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Cosenza [...], tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Cosenza [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori diretti di Cosenza [...] e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - Fisba Provinciale di Cosenza [...], rappresentata dal [...] Segretario reggente dell’Unione Provinciale Sindacale Cisl di Cosenza, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Fissi - Federbraccianti Provinciale di Cosenza [...], il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti della Uil-Terra di Cosenza [...], rappresentato dal [...] Segretario della Camera Sindacale Provinciale dell’Unione Italiana del Lavoro di Cosenza, viene stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro per i salariati fissi addetti alle aziende agricole ed agli armenti stanziali o transumanti della provincia di Cosenza.

Art. 1. - Definizione dei salariati fissi.
Sono considerati salariati fissi quei lavoratori agricoli che svolgono permanentemente la propria opera per un tempo determinato, minimo di un anno, alle dipendenze di una azienda agricola, zootecnica o mista.

Art. 6. - Riposo settimanale.
Ai salariati fissi, che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole, spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica. Anche i salariati fissi addetti alla cura ed al governo del bestiame hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo possibilmente in coincidenza con la domenica.
Qualora ciò non fosse possibile, i salariati addetti alla cura ed al governo del bestiame dovranno eseguire anche nel giorno di riposo i lavori strettamente necessari al bestiame ed alla stalla che hanno in consegna.
Sono ritenuti lavori necessari i seguenti:
Preparazione e somministrazione del mangime e della beverata, governo, mungitura e apparecchiatura del bestiame per i lavori agri, coli e di trasporto.
A tali salariati e agli altri in genere, che non possono usufruire dell’intero riposo settimanale, dovrà essere corrisposta una indennità compensativa in una volta sola, pari a giornate 24 all’anno retribuite della sola parte in denaro del salario, aumentata del 50 %.

Art. 7. - Ferie.
Il salariato, che ha compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, avrà diritto ad un periodo di ferie retribuite di giorni 8, da non confondersi con il riposo settimanale e con le festività nazionali.
[...]

Art. 8. - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori, provenienti da zone non malariche, i quali prestano la loro opera in una zona malarica, considerata tale dalla Direzione di sanità della Prefettura di Cosenza, spetta una indennità malarica di L. 40 giornaliere.

Art. 12. - Assicurazioni sociali.
Per le assicurazioni sociali - vecchiaia e invalidità, tubercolosi, nuzialità e natalità, infortunio e assegni familiari - valgono le norme di legge.

Art. 16. - Orario di lavoro.
Per quanto si riferisce all’orario di lavoro le parti stabiliscono che saranno osservate le disposizioni di legge e contrattuali che, disciplinano il rapporto di lavoro discontinuo, di custodia e di semplice attesa.

Art. 17. - Rapporti di lavoro e norme disciplinari.
I rapporti di lavoro, fra datori di lavoro o loro rappresentanti e lavoratori, dovranno essere improntati a reciproco rispetto, fiducia e comprensione, ai fini di una superiore produzione.
Tutti i lavoratori, nei rapporti attinenti al servizio dipendente dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda o dai rispettivi capi immediati dovranno attenersi alle disposizioni loro impartite ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.
Le infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore potranno essere punite, a secondo della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa sino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
[...]
2) Con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1.
3) Con il licenziamento immediato senza preavviso e indennità nei casi seguenti:
а) Insubordinazione grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante dell’azienda;
b) Danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[...]
a) Risse, condanne penali per reati comuni;
b) Recidiva delle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal 2° paragrafo;
c) In tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Art. 18. - Controversie individuali di lavoro.
In caso di contestazioni fra datore di lavoro e prestatore d’opera, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata, per il tentativo di amichevole componimento, in prima istanza, alle rispettive organizzazioni sindacali ed in seconda istanza, una volta fallito il predetto primo esperimento, all’Ufficio Prov. del Lavoro e M.O.

Art. 19. - Controversie collettive di lavoro.
Le controversie collettive di lavoro che dovessero sorgere per l’applicazione e l’interpretazione delle norme del presente contratto saranno esaminate con la stessa procedura di cui al precedente art. 18.