Corte appello di Ancona, Sez. Lav., 16 agosto 2012, n. 734 - Infortunio con la macchina "toupie" e preteso concorso di colpa del lavoratore


 

 


LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE LAVORO

Composta dai magistrati:
Dott. JACOVACCI Stefano - Presidente -
Dott. CETRO Eugenio - Consigliere -
Dott. MAZZAGRECO Pierfilippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


nella causa civile iscritta al n. 682/10 R.G.L. il 29.11.2010, promossa da:
H.B.S., già A.S., nato il (OMISSIS), residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso come in atti;
- appellante -
contro Falegnameria Artigianale La 3C S.R.L., già Falegnameria Artigianale La 3C dei F.lli Carboni Giacomo ed Emanuele S.N.C.", sedente in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti.
- appellato -

FattoDiritto


1. H.B.S. ha proposto appello avverso la sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno differenziale conseguente all'infortunio sul lavoro patito il (OMISSIS), proposta nei confronti del datore di lavoro, società "La 3C S.R.L., già Falegnameria Artigianale". L'appello è fondato e la domanda deve essere accolta nei limiti di cui al superiore dispositivo.
2. Non è sostanzialmente in contestazione che l'incidente sia avvenuto mentre il lavoratore stava utilizzando la macchina "toupie" per profilare un pezzo di legno di dimensioni ridotte senza utilizzare il trascinatore amovibile ("spingi pezzi"), pur disponibile, che avrebbe evitato l'accostamento della mano destra al meccanismo che l'ha poi lesa, meccanismo di per sè conforme alle norme di sicurezza.
E' indubbiamente fuori discussione che da tali rilievi non può farsi automaticamente discendere la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., che non ha natura di responsabilità oggettiva.
Non deve però sfuggire che, per costante affermazione giurisprudenziale, " le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così dia porsi come causa esclusiva dell'vento. Il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come concausa dell'infortunio, e in tal caso la responsabilità del datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 7328 del "17/04/2004, Rv. 572139).
Nel caso in esame, se non può dimostratamente imputarsi al datore di lavoro di avere rimosso le sicurezze fisse e mobili del macchinario di non averle messe a disposizione, non può affatto ritenersi che detta idonea vigilanza sia stata svolta.
In primo luogo, tanto non può affermarsi solo per la pretesa raccomandazione al lavoratore, alcuni minuti prima dell'evento, di utilizzare l'attrezzo spingitore.
Il collega di lavoro Al.La., in sede di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p., ha riferito: "può accadere talvolta, questo accade anche a me, che per velocizzare le operazioni non venga utilizzato lo stesso trascinatore".
In sede d'interrogatorio, il legale rappresentante della società, pur negando che vi fosse una prassi in tal senso, ha detto che sono gli operai i quali "fanno come gli pare..." e, con specifico riferimento al mancato impiego del trascinatore, ha risposto: "...non si deve fare ma quando sono assente se per velocizzare le operazioni si sbrigano e non attivano l'apparecchio di sicurezza cosa posso fare? Magari vanno a fumare e poi si affrettano sul lavoro".
E' evidente, dunque, che l'imprudente manovra posta in essere dall'odierno appellante non solo non può considerarsi abnorme (ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 22818 del 28/10/2009, Rv. 610329:
"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro la condotta del lavoratore è abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, solo quando assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, non già quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza"), ma era per di più tutt'altro che occasionale nello svolgimento dell'attività aziendale.
Non deve infatti dimenticarsi che già il D.P.R. n. 547 del 1995, art. 4, accanto ai generali obblighi di adozione delle misure infortunistiche e d'istruzione e informazione dei lavoratori, pone quello di "disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione a loro disposizione".
Si badi che una simile doverosa attività del datore di lavoro non solo è smentita dalle superiori emergenze, ma non è neanche positivamente dimostrata dal datore di lavoro (che non ha allegato nè l'effettuazione di richiami, nè l'adozione di sanzioni disciplinari per i contravventori, nè l'adozione di un adeguato e non occasionale sistema di vigilanza.
Deve pertanto ritenersi provato l'inadempimento, causalmente efficiente, del datore di lavoro.

3. D'altra parte, non può ritenersi dimostrato un effettivo concorso di colpa del lavoratore.
Anche a ritenere che effettivamente fosse stata impartita un'adeguata istruzione teorica e che inizialmente l'infortunato fosse stato seguito da un lavoratore più esperto (come riferito in sede di sommarie informazioni da M.A.), è evidente che il ricorrente esempio di altri e più anziani lavoratori non poteva consentire di apprezzare l'effettiva importanza dell'impiego del mezzo di cautela, specie da parte di un soggetto "ultimo arrivato...", il quale "utilizzava la macchina Toupie solo saltuariamente" (come si legge nel relativo verbale di s.i.t.).
D'altra parte, proprio la mancanza di consolidata esperienza lavorativa e l'evidente trascuratezza di chi lo avrebbe inizialmente istruito e seguito (nel breve periodo dall'assunzione all'infortunio) impone di ritenere la stessa negligenza dei lavoratore, peraltro solo ventiquattrenne, effetto dell'inadeguatezza dell'istruzione ricevuta più che della sua deliberata opzione.

4. Il danno biologico è stato accertato dalla c.t.u. in ragione del 15,5% che, considerata l'età dell'infortunato, in applicazione del punto base tratto dalle apposite tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2011, aumentato del 3% in considerazione della particolare gravita della perdita funzionale della mano destra e delle altre condizioni fisiche residuate e della loro inevitabilmente grave autopercezione (in particolare il costante tremore), si traduce nella liquidazione dell'importo risarcitorio di Euro 47.734,83.
A tali importi deve aggiungersi il risarcimento dei periodi accertati d'invalidità temporanea parziale (indennità giornaliera di Euro 113,50, avuto in particolare riguardo alla protratta durata complessiva, per gg. 30 al 100%, gg. 90 al 50%, giorni 120 al 20%) che conduce alla completa liquidazione del danno biologico in ragione di Euro 58.971,33.
Deve poi liquidarsi anche il richiesto danno patrimoniale che - avuto riguardo al reddito in godimento annuo di Euro 13.380,00, con un possibile scarto tra vita fisica e lavorativa del 20% ed una invalidità specifica che (dato il tipo di lesione) non può ritenersi inferiore al 5% - giustifica la liquidazione dell'ulteriore importo di Euro 10.049,45 attualizzato alla data del sinistro.
Considerato che da tali importi deve essere detratta la somma di Euro 22.079,00 erogata dall'INAIL in data 25.1.2008 (sul presupposto di un danno biologico ascendente al 22%) e che i medesimi, trattandosi del risarcimento del danno da inadempimento di obbligazioni contrattuali non pecuniarie, devono essere maggiorati, fino alla data del dispositivo, di rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata (ad equitativa compensazione del ritardo col quale il danneggiato consegue la liquidazione del danno), con decorrenza dal 1.1.2011 per la componente di danno biologico e dal (OMISSIS) per quella patrimoniale).

5. Ne risulta la riforma della sentenza appellata nel senso della condanna della società appellata al pagamento della somma indicata nel dispositivo letto in udienza - da correggersi materialmente nella data che non è quella ivi erroneamente indicata del "22 giugno 2012" bensì, come risulta dal verbale d'udienza, quella del 20 giugno 2012, che deve essere conformemente corretta.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte, in riforma della sentenza appellata, condanna la società Falegnameria Artigianale La 3C S.R.L., già Falegnameria Artigianale La 3C dei F.lli Carboni Giacomo ed Emanuele S.N.C." al pagamento, in favore di H.B.S., della somma di Euro 53.797,54, nonché a rifondere le spese di lite, in ragione di Euro 1.000,00 e 1.200,00 per diritti ed Euro 1.500,00 e 2.000,00 per onorari, rispettivamente per i due gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario.
Pone gli oneri di c.t.u., definitivamente a carico della società appellata.
Cosi deciso in Ancona, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2012