Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 29 agosto 1951
Validità: 11.05.1950 - 10.05.1952
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori e Unione Provinciale-Csil, Unione Provinciale-Cisl, Federbraccianti, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Reggio Calabria

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Cottimo.
Art. 8. - Lavoro in zone malariche.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20. - Tariffe salariali.
Art. 21.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Reggio Calabria, 29 agosto 1951

L’anno 1951 il giorno 29 del mese di agosto, tra l’Unione Provinciale della Confederazione Sindacale Italiana dei Lavoratori (Cisl) [...], l’Unione Provinciale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], la Federbraccianti [...], la Camera Sindacale Provinciale della Uil [...] e l'Associazione Provinciale Agricoltori [...], si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Reggio Calabria.

Art. 2.
Per braccianti agricoli avventizi si intendono quei lavoratori di ambo i sessi che vengono assunti per la esecuzione di lavori di carattere ordinario, straordinario ed accessorio ricorrenti nelle aziende agricole, retribuiti con paga oraria o giornaliera.

Art. 4.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge vigenti.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro non dovrà superare le otto ore giornaliere. Nei vari mesi dell’anno l’orario di lavoro sarà così distribuito:
gennaio, febbraio, dicembre: ore 7;
marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre: ore 8; giugno, luglio, agosto: ore 9.
Il personale addetto al bestiame, poiché svolge lavoro discontinuo non è soggetto alla limitazione di orario.
Al lavoratore deve essere concesso un riposo intermedio di almeno due ore e nei mesi estivi sarà concesso un intervallo non Inferiore a tre ore.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno: quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nel casi di evidente necessità e non dovranno avere carattere sistematico salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 8. - Lavoro in zone malariche.
Ai prestatori d’opera che lavorano in zone malariche verrà somministrato il chinino gratuitamente dal datore di lavoro. Dal 10 giugno al 30 settembre le tariffe previste dal presente contratto saranno maggiorate del 25 % a titolo di indennità malarica.

Art. 9.
Ai prestatori d’opera non può essere fatto obbligo di pernottamento nelle aziende site in zone dichiarate malariche.

Art. 11.
[...]
Ai lavoratori provenienti da altre province o da centri della provincia di Reggio Calabria distanti dal luogo di lavoro tanto per cui non è possibile rientrare la sera in residenza con i mezzi ordinari, il datore di lavoro deve fornire l’alloggio e il vitto oppure una indennità sostitutiva del vitto pari al 15 % del salario fermo restando per il datore di lavoro l’obbligo dell’alloggio.

Art. 13.
Ai braccianti agricoli è dovuto ogni settimana il riposo di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica. Il riposo può cadere in giorni diversi dalla domenica e può essere attuato mediante turni.

Art. 19.
Al lavoratore oltre la retribuzione compete una indennità in luogo delle festività nazionali e di quegli Istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari quali gratifica natalizia, ferie, ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio perché propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
[...]