Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 30 aprile 1955
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori e Unione Provinciale-Csil, Unione Provinciale-Cisl, Federbraccianti Provinciale
Settori: Agroindustriale, Salariati, Reggio Calabria

Sommario:

Art. 1. - Definizione e durata del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso e classificazioni.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Donne e ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Classificazione.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Malattia e infortuni.
Art. 19. - Diarie.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 22. - Maternità.
Art. 23. - Permessi straordinari.
Art. 24. - Trapasso di azienda.
Art. 25. - Norme disciplinari.
Art. 26. - Indennità di anzianità.
Art. 27. - Controversie individuali di lavoro.
Art. 28. - Controversie collettive.
Art. 29. - Condizioni di miglior favore.

Contratto collettivo per i salariati fissi della agricoltura della provincia di Reggio Calabria, 30 aprile 1955

L’anno 1955, addì 30 del mese di aprile in Reggio Calabria, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Reggio Calabria [...] e l’Unione Provinciale della Confederazione Sindacale Italiana dei Lavoratori (Csil) [...], l’Unione Provinciale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], la Federbraccianti Provinciale [...], presente il [...] Segretario responsabile della Camera Confederale del Lavoro; si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i salariati fissi dell’agricoltura della Provincia di Reggio Calabria.

Art. 1. - Definizione e durata del contratto.
Il presente contratto collettivo fissa le norme da valere fra i datori di lavoro e i lavoratori aventi la qualifica di salariati fissi.
[...]

Art. 2. - Definizione del salariato fisso e classificazioni.
Sono considerati salariati fissi agli effetti del presente contratto quei lavoratori assunti e vincolati con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore a un anno e la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa Azienda Agricola.
Il salariato fisso come sopra definito è compreso nelle seguenti categoria:
a) Addetto alle colture: è quel lavoratore adibito esclusiva- mente alle colture agrarie e non può essere adibito a mansioni diverse, fermo restando quanto previsto dall’art. 6.
b) Bovaro o massaro: ha la custodia e il governo dei buoi e degli attrezzi di lavoro. Guida il carro e lavora con l’aratro e le altre macchine. Cura la pulitura della stalla, il trasporto e il riordino del letame in concimaia, prepara la lettiera e il foraggio occorrente, l’abbeverata del bestiame in custodia ed attende a tutto il governo del bestiame stesso.
c) Vaccaro o bovaro: custodisce e cura i vaccini dell’azienda; esegue con essi tutti i lavori ordinari; ha in consegna gli attrezzi e guida il carro; è adibito alla pulizia della stalla, al trasporto e alla sistemazione del letame in concimaia, alla preparazione della lettiera e del foraggio ed attende al governo del bestiame. Cura la mungitura delle vacche a lui affidate.
d) Pastore: attende alla custodia, all’allevamento e al pascolo del bestiame ovino e caprino di proprietà del datore di lavoro ed è tenuto alla lavorazione dei prodotti e sottoprodotti del latte secondo le direttive del proprietario del gregge.
e) Garzone: è addetto ai lavori sussidiari della Azienda.
f) Carrettiere o carrese: esegue i trasporti per conto dell’Azienda aiutando il personale incaricato nel carico e nello scarico dei prodotti trasportati; ha la custodia e il Governo del bestiame affidatogli ed ha in consegna i carri e finimenti; provvede al governo, alla pulizia, all’abbeverata e alla preparazione del foraggio.
g) Guardiano di campi: è addetto alla vigilanza del fondo e dei prodotti, gli possono essere affidate saltuariamente funzioni di sorveglianza sugli addetti alla lavorazione del fondo.
Si chiarisce che è considerato guardiano agli effetti dell’applicazione del presente contratto il lavoratore assunto con regolare contratto individuale per essere adibito alle sole mansioni di guardiano di cui al comma precedente e che esegue la sua prestazione ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la medesima azienda agricola e con l’orario di lavoro previsto dalla legge per i lavoratori addetti a mansioni di attesa e custodia.
h) Autista di mezzi pesanti: è addetto alla manutenzione e alla guida di autocarri e macchine agricole pesanti.
i) Autista di mezzi leggeri: è addetto alla manutenzione e alla guida di autovetture, motofurgoni, furgoncini e macchine agricole leggere.
l) Casaro: è addetto esclusivamente alla lavorazione del latte e derivati.
m) Famiglio: è addetto normalmente ai servizi domestici, eccezionalmente a lavori leggeri di campagna e convive di norma con la famiglia del datore di lavoro.

Art. 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato all’atto dell’assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all’art. 7.
[...]

Art. 6. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 10. - Donne e ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è stabilito come segue:
Mesi di gennaio, febbraio e dicembre, ore 7;
Mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre, ore 8;
Mesi di giugno, luglio, agosto, ore 9.
Per i salariati addetti al bestiame in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni l’orario normale di lavoro previsto per come sopra è determinato in via indiretta dalle mansioni eseguite e dalla dotazione di bestiame e comunque dovrà essere rispettata la media annua di otto ore giornaliere di effettivo lavoro.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro di cui al precedente articolo:
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e di cui all’art. 14, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta dal datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma dell’art. precedente.
[...]

Art. 13. - Riposo settimanale.
Ai salariati fissi deve essere riconosciuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica, e qualora ciò non fosse possibile deve essere in ogni caso concesso il riposo compensativo nella misura di 24 ore consecutive entro i tre giorni successivi alla ricorrenza della domenica.

Art. 18. - Malattia e infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 20. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa Azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 8 [...]

Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 22. - Maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 25. - Norme disciplinari.
I lavoratori per quanto attiene al rapporto di lavoro dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato; i rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi e il loro datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) Richiamo e diffida da registrare nel libretto di lavoro nel caso in cui il lavoratore, senza giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro o ne anticipi la cessazione, per un massimo di un’ora dall’orario prescritto per l’inizio o la cessazione.
1) Multa fino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione per un tempo superiore a quello di cui al precedente n. 1.
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
e) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
2) Multa pari all’importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva o di maggiore gravità delle mancanze di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo.
3) Licenziamento immediato senza preavviso e con la sola corresponsione delle indennità di anzianità maturate;
[...]
b) recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alle punizioni previste al n. 3;
4) Licenziamento in tronco senza preavviso né indennità nei seguenti casi;
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o un suo rappresentante nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
c) risse o condanne penali per reati comuni;
d) in tutti gli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 27. - Controversie individuali di lavoro.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungono direttamente l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento.
La organizzazione alla quale viene presentata la denuncia di controversia deve trasmettere entro 15 giorni all’altra organizzazione copia della denuncia che deve contenere tutti gli elementi atti a dare cognizioni dettagliate e precise.
L’organizzazione che ha ricevuto la vertenza convocherà entro i successivi 15 giorni le parti per esperire il tentativo di bonario componimento.
Dall’esito di tale tentativo sarà redatto apposito verbale, ponimento.

Art. 28. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e interpretazione del presente contratto collettivo di lavoro debbono essere esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.