Categoria: Giurisprudenza sul d.lgs.n. 231/2001
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Tribunale di Lucera, dott. Michele Nardelli, 21 luglio 2009 - Vantaggio economico dell'ente di diretta e immediata derivazione causale dal reato corrispondente all’entità delle erogazioni illecitamente ricevute




...omissis...

FattoDiritto


All'esito della istruttoria dibattimentale, deve ritenersi dimostrata la colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi C, D ed E. Deve per contro dichiararsi non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 c.p.p. per il capo A, e deve prendersi atto che non vi è prova che i fatti ascritti ai capi B ed F costituiscano reato.

La vicenda oggetto del presente processo si è verificata nell'ambito di una procedura tesa all'ottenimento di contributi pubblici, ai sensi della legge 488/1992.

La società "(1)", costituita il 2.3.2001 tra (2), (3) e (4), e il cui amministratore era stato nominato nella persona di (2), aveva infatti richiesto l'ammissione al ricevimento dei contributi, con domanda del 28.2.2002, per un programma di investimenti finalizzato all'ammodernamento della propria unità produttiva ubicata in Rodi Garganico.

All'esito della istruttoria svolta, il Ministero delle Attività Produttive ha emesso il D.M. nr. 116993 del 19.7.2002, con il quale ha ammesso la società ai benefici, rilevandone il collocamento nella posizione nr. 40 della graduatoria regionale ordinaria.

E' bene dire subito che l'art. 3, lett. C, del richiamato decreto, prevedeva che la società beneficiaria operasse nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia ambientale, mentre la successiva lettera E prevedeva che la società dimostrasse -alla data di disponibilità dell'ultima quota del contributo- di aver sostenuto spese in misura pari almeno a quella necessaria per richiedere la prima quota del contributo (a pena di revoca dei contributi stessi: art. 3, comma 2 del D.M.).

Ed è bene altresì osservare che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del richiamato D.M., l'erogazione delle agevolazioni era subordinata alla presentazione della documentazione idonea a comprovare l'apporto di capitale proprio fino al raggiungimento di 1.900.000,00 euro, e che per le erogazioni successive alla prima doveva anche essere comprovato l'avvenuto versamento e/o accantonamento di almeno la metà del capitale proprio, previsto complessivamente in 1.900.000,00 euro.

A fronte di tanto, secondo la tesi di accusa sarebbe accaduto che la società contabilizzasse due fatture per operazioni inesistenti (contestate rispettivamente ai capi F e B), i cui costi erano poi stati comunicati alla banca concessionaria al fine di conseguire le somme accordatele; effettuasse un aumento fittizio del capitale sociale, con versamenti di somme da parte del socio (3), al quale la società le aveva però interamente restituite; presentasse alla banca concessionaria una falsa perizia giurata (contestata al capo C), che attestava che le opere eseguite presso la struttura non necessitavano di concessione o autorizzazione edilizia, ma di semplice comunicazione, che nella specie era stata inviata, laddove invece per alcune delle opere sarebbe stato necessario il permesso di costruire e l'autorizzazione derivante dal vincolo paesaggistico nonché quella connessa al fatto che le opere erano eseguite nell'ambito del Parco Nazionale del Gargano.

Il complesso di tali attività, secondo la tesi d'accusa, avrebbe integrato la commissione di artifici e raggiri, grazie ai quali la società (1) avrebbe illecitamente conseguito l'ingiusto profitto consistente nel ricevimento di una prima quota di contributo, e nell'acconto di una seconda quota del contributo (rispettivamente euro 203.142,00, accreditata il 3.1.2003, ed euro 162.513,60, accreditata il 6.12.2004), profitto ingiusto perché la corretta illustrazione dei dati non avrebbe consentitol'inserimento della società nella graduatoria ovvero non avrebbe consentito l'effettiva erogazione delle agevolazioni (capo D).

Nello stesso tempo, il P.M. ha contestato alla società la violazione dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, dipendente dal reato sub D, perché la condotta del legale rappresentante aveva consentito l'indebita acquisizione della somma di euro 365.655,60.

Ciò posto, va premesso che all'udienza del 2.5.2008 è stata disposta la riunione al presente processo del capo di imputazione iscritto alla lettera F. Tale fatto era inizialmente contestato a (2) nel processo nr. 54/07 pendente presso questo Ufficio. La riunione si è resa necessaria perché il fatto è identico, fatta eccezione per la aggravante ex art. 61 nr. 2 C.P., che risulta contestata nel solo capo A e non anche in quello sub F.

Ad ogni modo, per il principio di cui all'art. 649 c.p.p., e tenuto conto che l'esercizio dell'azione penale è avvenuto nel processo 54/07 in epoca antecedente rispetto al presente processo -nr. 151/07- (con decreto del 7.2.2007, rispetto al decreto del 16.05.2007), in ordine al capo A deve dichiararsi il non doversi procedere, dal momento che il fatto deve essere giudicato in riferimento al capo F.

Venendo al merito, converrà dividere l'analisi per ciascuna delle singole questioni che vengono contestate.

1. operazione di aumento del capitale sociale.

In primo luogo deve allora parlarsi dell'operazione di aumento di capitale sociale.

Il dato, obiettivo perché documentale, e premesso che il capitale proprio, come si è visto nel commento al decreto di ammissione al beneficio, era necessario ai fini della stessa erogazione del contributo ("L'erogazione delle agevolazioni è subordinata ...": art. 6, comma 2, D.M.), è nel senso che la società ha deliberato l'aumento del capitale all'esito dell'assemblea del 22.9.2002.

Sarà il caso di notare che per l'erogazione a titolo di anticipazione (nel caso in esame il primo accredito di somme, per euro 203.142,00, risalente al 3.1.2003), non era necessaria la dimostrazione dell'effettivo e avvenuto versamento e/o dell'accantonamento di almeno la metà del capitale proprio, previsto in euro 1.900.000,00, perché l'art. 6, comma 2, seconda alinea, del D.M., richiedeva tale dimostrazione solo per le erogazioni successive a quella corrisposta a titolo di anticipazione.

Va da sé, quindi, che alla data di ricevimento della prima erogazione, era sufficiente la delibera di aumento di capitale sociale, nella quale era previsto il conferimento di euro 1.900.000,00, che ciascun socio avrebbe dovuto versare in proporzione alla quota di partecipazione nella società, "allo scopo di confermare il contributo alla copertura finanziaria dell'investimento ammesso alle agevolazioni previste ai sensi della legge 488/92" (così nella delibera).

In vista della seconda erogazione, invece, era necessaria l'effettiva operazione di versamento (cfr. CT di parte privata dr. B.L.C., pag. 25 e 26 p.v. di fonoregistrazione).

Anche in questo caso il dato, obiettivo perché documentale, permette di comprendere le esatte modalità con le quali l'operazione di versamento del capitale, da parte di (3), è stata effettuata.

La dimostrazione si trae dall'estratto conto della Banca CARIGE, alla data del 30.6.2004, inviato allo stesso (3) (nel volume "Indice allegati" il documento in esame è contrassegnato con l'indicazione "allegato 11").

Ebbene, il 25.5.2004 si verifica -sul conto di (3)- il versamento in contanti di una somma pari a euro 70.000,00.

A seguire, tale somma viene movimentata reiteratamente quale B.fico in favore della srl (1), e quale accredito per B.fico da parte della (1).

In altre parole, la stessa somma di euro 70.000,00, inizialmente versata da (3) in contanti, presso il proprio conto corrente, viene B.ficata alla (1), e da questa restituita, con operazioni che si ripetono uguali nel periodo dal 25.5.2004 al 23.6.2004.

Ed è interessante notare come guardando l'estratto conto della (1) srl (allegato 9 nel medesimo volume), si trova corrispondenza rispetto all'estratto conto di (3), nel senso che il conto riceve la movimentazione mediante i B.fici del predetto, e restituisce le medesime somme ricevute, fino a quando la somma di euro 70.000,00 viene alla fine prelevata in contanti, il 23.6.2004.

Se si guarda al libro giornale della società (allegato 8 del richiamato volume), si ha quindi modo di constatare come le operazioni siano registrate in entrata quali versamenti in futuro aumento capitale sociale (il conto "dare" è indicato nella banca Carige, il conto "avere" è indicato in quello "soci conto aumento futuro capitale sociale"). In uscita le richiamate operazioni sono indicate come restituzioni ai soci (il conto "dare" è indicato in "soci conto anticipi infruttuosi", e il conto "avere" è indicato nella banca Carige), ovvero come restituzioni di caparre ai germani (2) E (3) (il conto "dare" è indicato in "caparra e anticipi", e il conto avere è ancora una volta indicato nella banca Carige).

Come si vede, il "conto banca" è registrato dapprima nella parte "dare" (che secondo le notorie regole della contabilità indica l'incremento del conto, vale a dire la circostanza per la quale su quel determinato conto sono state versate delle somme), e poi nella parte "avere" (che correlativamente indica il prelievo di somme).

E si badi che anche in questo caso la prima operazione è registrata in entrata, vale a dire quale versamento nel conto Banca Carige in corrispondenza di un versamento nel conto "soci conto aumento futuro capitale sociale" (il giorno 25.5.2004), e l'ultima operazione è registrata in uscita dal conto Banca, in corrispondenza di una restituzione ai soci nel conto "caparra e anticipi" (il giorno 23.6.2004).

In definitiva, l'esame dei due estratti conto bancari della società e di (3), in uno all'esame del libro giornale della (1), dimostra che l'operazione di aumento del capitale sociale è stata effettuata mediante dodici versamenti successivi di 70.000,00 euro ciascuno, tutti però originati da un unico versamento in contanti eseguito da (3) nel suo conto corrente. Tale versamento risulta di volta in volta restituito dalla società al (3), e da questi nuovamente utilizzato per effettuare il B.fico successivo alla società, fino al raggiungimento della somma di 840.000,00 euro.

Da ultimo, la somma di euro 70.000,00 che si trovava sul conto della società viene prelevata in contanti il giorno 23.6.2004 (cfr. estratto conto della società), e registrata come detto quale restituzione di un anticipo ai germani (2) E (3).

L'illustrazione che si è appena operata permette di evidenziare alcuni punti, e di trarre un convincimento.

1.1 La prima considerazione.

Il primo punto da evidenziare consiste in ciò, che l'operazione di aumento di capitale sociale si è sostanzialmente estrinsecata a partire da un'unica somma in contanti, versata da (3) nel suo conto corrente, e poi movimentata in entrata e in uscita sul conto della società e su quello dello stesso (3).

In altre parole, la somma si è movimentata a partire dal (3), e non dalla società.

A ben guardare, questa evenienza smentisce in radice l'assunto del consulente di parte privata, dr. B.L.C., a dire del quale i versamenti del socio (3) erano occorsi in concomitanza con i contestuali rimborsi che la società eseguiva a favore del socio medesimo (relazione di C.T., § 5 lett. C), nel senso che la società aveva provveduto a sistematica restituzione di precedenti finanziamenti ottenuti dal socio, e questi aveva riversato i relativi importi in qualità di apporti di mezzi propri (pag. 22 p.v. di fonoregistrazione).

Nella tesi difensiva, così come esplicitata dal richiamato CT, (3) avrebbe provveduto nel tempo ad effettuare delle anticipazioni in favore della società, che a sua volta avrebbe usato tale denaro per l'acquisto di beni immobili (pag. 22).

In particolare, (3) avrebbe anticipato somme per euro 840.000,00, per l'acquisto di beni mobili e immobili (pag. 28). A quel punto, secondo il richiamato CT, "la società restituisce i soldi a (3), che il riversa in società a titolo di ... assolve al suo debito in qualità di socio" (pag. 30 e 33).

Si badi che a specifica domanda ("quindi sostanzialmente il versamento di denaro contante da parte di (3) è avvenuto dopo che la società gli ha pagato i soldi che lui aveva anticipato per acquistare questi beni e servizi"), il CT ha risposto affermativamente ("certo": pag. 30), come pure è avvenuto nel prosieguo dell'esame (pag. 33: domanda "ad un certo punto la società diventa debitrice nei confronti di (3). La società estingue questo suo debito di euro 840.000,00 in contanti a (3)" - CT "con B.fico bancario" - Domanda "su questo ci siamo?" - CT "questo lo dico perché in materia "contanti" ha un significato diverso" - Domanda "con B.fico bancario gli restituisce euro 840.000,00 - CT "e con B.fico bancario lui provvede a versare").

In definitiva, sul punto, e contrariamente a quanto affermato dal CT dott. B.L.C., non è vero che la società abbia restituito al socio (3) le somme che aveva ricevuto come anticipazioni o comunque finanziamenti, e solo dopo (3) abbia versato quanto da lui dovuto per l'aumento di capitale sociale, perché dai riscontri documentali emerge come sia stato il (3) a versare per primo una somma, peraltro di soli 70.000,00 euro, e quindi la società a restituirla, con un movimento ripetuto per 12 volte, fino a raggiungere l'apparenza di un versamento complessivo di 840.000,00 euro da parte del socio.

1.2. La seconda considerazione.

La seconda considerazione da trarre da quanto appena evidenziato, è che in tal modo (3) avrebbe versato, quale aumento di capitale sociale, addirittura più di quanto gli sarebbe spettato di versare (lo stesso CT di parte privata ha affermato che la quota di spettanza del socio di cui è cenno sarebbe dovuta consistere in un terzo di 1.900.000,00 euro: pag. 31).

Si tratta di un aspetto di per sé non vietato (ad esempio, avrebbe potuto essere che (3) stesse versando anche parte della quota di altro socio, del quale contestualmente diventava creditore), ma del quale manca in contabilità qualunque indicazione. D'altra parte, neppure risulta anche solo allegato che (3) avesse versato somme di spettanza di altri soci, poichè è mancata in dibattimento qualunque indicazione relativa al fatto che il predetto fosse diventato creditore degli altri soci per tale voce.

Si tratta allora di una giustificazione già di per sé inverosimile, oltre che priva di idonea dimostrazione, e sulla quale anzi i documenti permettono considerazioni di segno contrario.

Deve infatti anche evidenziarsi come seppure il CT di parte privata, che pure ha affermato in dibattimento di aver potuto verificare che vi fossero documenti giustificativi di spese sostenute da (3) per 840.000,00 euro (pag. 29), e che ha in particolare fatto riferimento all'acquisto di beni strumentali, tra i quali un immobile (pag. 29 trascrizione esame in udienza, e penultima pagina della sua relazione), di tali spese non sia stata fornita alcuna dimostrazione.

In particolare, tale non può essere considerato il contratto di vendita al quale ha fatto riferimento il richiamato dr. B.L.C. (a pag. 29 della trascrizione egli ha specificato, a domanda tesa a conoscere se gli acquisti che avrebbe effettuato (3) per conto della società fossero documentati con fatture, ha risposto che per l'immobile vi era l'atto di vendita, e che in generale tali spese erano documentate con fatture e atti pubblici: domanda "lei ha potuto verificare che i soldi spesi da (3) ammontassero a 840.000,00 euro?" - risposta "certo" - domanda "tra fatture e atti pubblici, contratti ed altro?" - risposta "certo"). La lettura di tale contratto, presente agli atti e datato 15.12.2005, da un lato fa infatti emergere che (3) non ne era stato parte, e dall'altro lato non dimostra che il precedente pagamento della somma di euro 550.000,00 (che nell'atto la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto), sia avvenuto ad opera di (3), né che tale pagamento fosse avvenuto prima delle dodici operazioni da 70.000,00 euro ciascuna, di cui si è in precedenza parlato.

Non può quindi in alcun modo ritenersi che l'assunto del CT di parte privata, dr. B.L.C., sia dimostrato alla stregua di tale documento, e non può conseguentemente accogliersi la sua tesi, secondo la quale da tale documento si trarrebbe la prova della circostanza per la quale (3) fosse creditore della società (1).

Anche sotto un ulteriore profilo le affermazioni del CT di parte privata, dr. B.L.C., non trovano riscontro documentale. Nel corso del suo esame, egli si è infatti riferito all'immobile di via Scalo Marittimo, in Rodi Garganico (ndr.: si tratta dell'immobile del quale si è parlato, acquistato per euro 550.000,00 in data 15.12.2005), spiegando che per tale immobile, per il quale la società sapeva che non poteva ottenere contributi, trattandosi di immobile acquistato da familiari, era stato redatto dapprima un preliminare di vendita e poi un contratto definitivo (pag. 20). Ebbene, dalla lettura del rogito datato 15.12.2005, invece, si ha modo di apprendere che per tale bene non era intervenuto un contratto preliminare, bensì un contratto di comodato, datato 29.1.2002, e registrato a San Severo il 31.1.2002, al nr. 459 (e questa è la evenienza documentale che porta verso conclusioni contrarie rispetto a quelle invocate dal CT di parte privata).

Infine, il CT dr. B.L.C. ha parlato di un immobile di sicuro valore, trattandosi di un bene di 653 mq, del valore indicato (pag. 20).

Non si hanno elementi per giungere, in ordine al valore, a determinazioni diverse, e tuttavia non può fare a meno di notarsi come tale immobile, compravenduto da parenti dello stesso (2) (che il rapporto di parentela vi fosse lo ha affermato il richiamato CT, a pag. 20, come appena ricordato), fosse gravato da ipoteche fino al quinto grado, per somme di euro 2.500.000,00 la prima, di euro 150.000,00 la seconda, di euro 3.250.000,00 la terza, di euro 150.000,00 la quarta (per la quinta non è indicato il valore, ma solo richiamato il contratto ad essa relativa).

1.3. La terza considerazione.

D'altra parte, nei bilanci non vi è traccia di debiti della stessa società nei confronti dei soci, in misura tale da giustificare l'assunto del CT di parte privata.

In particolare, nel bilancio al 31.12.2002 è riportato un debito verso soci (soci conto finanziamenti infruttuosi) per euro 372.529,70.

Nel bilancio al 31.12.2003 è riportata la voce di versamenti di soci in conto aumento capitale sociale, per euro 329.519,76, ma non sono più riportati debiti verso soci, come nel bilancio precedente.

Da ciò dovrebbe conseguire che i versamenti del socio (3), non essendo riportati debiti verso soci al 31.12.2003, dovrebbero essere stati effettuati nel periodo dall'1.1.2004 alla data della prima movimentazione di cui ai dodici B.fici da 70.000,00 euro ciascuno, di fine maggio 2004. E che quindi a tale data di fine maggio 2004 sarebbe poi avvenuta la restituzione.

E tuttavia, si ribadisce, di tali versamenti, nel periodo indicato, non è stata fornita alcuna dimostrazione effettiva, non essendo sufficiente il richiamo all'atto di compravendita in precedenza indicato, né alle non meglio specificate fatture di acquisto, alle quali ha fatto riferimento il CT di parte privata.

1.4 La quarta considerazione.

Continuando l'esame della operazione che qui interessa, deve poi dirsi che se anche fosse stato effettivo il debito della società verso il socio (3), nella misura indicata dal CT dr. B.L.C., l'operazione di versamento dei dodici B.fici bancari non avrebbe comunque avuto alcuna ragione giustificativa.

Come appare evidente, in tale caso sarebbe stato sufficiente eliminare contabilmente il debito della società verso il socio, con contestuale "giro" di tale voce nel conto destinato al futuro aumento di capitale sociale.

Allo scopo, infatti, l'effetto dimostrativo, nei confronti degli Enti preposti alla gestione della procedura, sarebbe stato lo stesso, poiché il valore del capitale proprio sarebbe corrisposto, infine, a quello necessario per ottenere le contribuzioni.

Sotto il profilo dimostrativo, sarebbe stata sufficiente una perizia, che avesse attestato la veridicità dei debiti della società verso i soci, e quindi la veridicità di una operazione che avesse eliminato i debiti, con contestuale aumento del capitale, nella forma dell'acquisizione degli immobili e dei mobili che -secondo il CT di parte privata- (3) avrebbe acquistato per conto della società (di tale possibilità contabile dà conto lo stesso dr. B.L.C., a pag. 22 della trascrizione del suo esame).

Ma tale modalità di operazione, del tutto semplice e lineare, non è stata adottata, avendo la società preferito porre in essere la diversa -e ben più complessa- operazione costituita dai dodici B.fici bancari dei quali si è parlato (della quale, è bene evidenziarlo, il maresciallo B. ha riferito che la banca che aveva gestito l'operazione era stata posta a conoscenza solo parzialmente, avendo avuto notizia solo dei B.fici ricevuti, e non anche delle restituzioni effettuate: cfr. pag. 27 della trascrizione dell'esame dell'indicato teste).

Ed in questo senso è agevole anche rilevare che la procedura indicata (dell'eliminazione dei debiti verso il socio con contestuale aumento di capitale sociale) non poteva in ogni caso essere effettuata, poiché l'immobile, che in ultima analisi avrebbe dovuto costituire l'oggetto dell'apporto di mezzi propri, è stato addirittura acquistato soltanto nel 2005, vale a dire ben dopo l'operazione che doveva dimostrare l'avvenuto aumento di capitale sociale. Nel corso degli anni precedenti, a tutto voler concedere, la società aveva infatti stipulato un semplice contratto di comodato, che certo in bilancio non poteva comportare l'iscrizione del bene, e men che meno con il valore di cui si è detto, né poteva di conseguenza giustificare la contabilizzazione di un debito della società verso il socio (3).

Si badi che mancando nella specie un contratto preliminare di compravendita, che giustificasse formalmente il versamento di somme da (3) verso i danti causa dell'immobile di via Scalo Marittimo, nell'interesse della società, ed essendo stato realizzato in precedenza il solo comodato di tale immobile, ove anche fosse vero che l'importo a costoro fosse stato erogato da (3), in ogni caso ciò non avrebbe potuto avere rilievo al fine di dimostrare un debito della società verso il socio di cui è cenno.

Fino alla data di stipula dell'atto di compravendita, infatti, eventuali somme versate da (3) ai danti causa dell'immobile di via Scalo Marittimo, non avrebbero potuto essere formalmente imputate a vantaggio della (1), mancando atti -diversi dal comodato- che mettessero in relazione la (1) con i danti causa di tale immobile.

Non a caso, sul punto, al 31.12.2003 non vi erano debiti della società verso i soci risultanti dal bilancio, come si è avuto modo di indicare in precedenza.

E questo impediva, in ogni caso, di offrire dimostrazione dell'aumento di capitale sociale, mediante il contestuale abbattimento di pretesi finanziamenti da parte di (3), perché le eventuali erogazioni di denaro da parte di quest'ultimo, a tutto voler concedere, non potevano essere imputate a vantaggio della società (1).

1.5 La conclusione relativa all'operazione di aumento del capitale sociale.

Ad ogni modo, ciò che in definitiva emerge è che la dimostrazione della esistenza dell'invocato debito della (1) verso (3), per scelta della stessa società, è mancata in due diverse circostanze.

Dapprima è mancata nella presentazione della documentazione alla società bancaria che si occupava della pratica di erogazione del contributo (in quanto è stata adottata la diversa procedura di aumento del capitale sociale oggetto di contestazione, e non quella del "giro" dal conto debito versi soci al conto aumento capitale sociale, con contestuale perizia a dimostrazione della veridicità del debito).

E quindi è mancata in questa sede.

Ove si consideri che per contro il P.M. ha dimostrato le concrete modalità di effettuazione della richiamata operazione, con un'unica somma di denaro di 70.000,00 euro che mediante dodici operazioni successive (a partire dalla prima, eseguita con un versamento effettuato in contanti sul conto corrente di (3)) ha permesso di far apparire in favore della società (1) un versamento in conto capitale di ben 840.000,00 euro, ed ove si consideri che a fronte di tanto gli odierni imputati non hanno fornito alcuna valida dimostrazione contraria, essendosi limitati ad addurre una possibile ricostruzione alternativa priva però di adeguati riscontri, non vi è dubbio che l'intera operazione debba essere considerata come artificiosa.

A conclusione di quanto fin qui detto, deve allora dirsi che dalle specifiche modalità di versamento effettuate, e dalla mancanza di idonea dimostrazione di segno contrario, si trae il convincimento per il quale l'intera operazione sia stata preordinata a simulare un apporto di capitali propri in misura pari a 840.000,00 euro, da parte di (3), che in effetti non vi è mai stato.

Quello che si è verificato è invece un artificio, a mezzo del quale la (1) è riuscita a dare la dimostrazione cartolare di aver ricevuto somme per complessivi euro 840.000,00, per aumento di capitale sociale, che però non ha mai effettivamente ricevuto. Anche l'unica somma effettivamente movimentata, pari a 70.000,00 euro, è infatti da ultimo stata prelevata in contanti sul conto della stessa (1), con contabilizzazione nel libro giornale quale restituzione ai germani (2) E (3) di anticipazioni precedenti.

2. La falsa perizia.

Il secondo aspetto che deve verificarsi attiene alla condotta contestata sub C, laddove si ipotizza che l'ing. (4) abbia falsamente dichiarato, nella perizia stragiudiziale giurata presso la Cancelleria del Tribunale di Lucera, sezione di Rodi Garganico, in data 2.8.2004 (cfr. allegato 18 nel volume "indice allegati"), che per le opere eseguite presso la società "(1)", e relative al progetto ammesso al contributo, non occorressero concessione o autorizzazione edilizia.

Secondo il P.M., tale dichiarazione sarebbe falsa, perché erano state eseguite anche opere esterne (tre balconi e diversi muri di contenimento), che necessitavano del permesso di costruire e delle autorizzazioni paesaggistiche e dell'Ente Parco Nazionale del Gargano.

2.1 Premesse giuridiche.

Prima di affrontare il merito della questione che qui interessa, converrà operare una breve premessa giuridica in ordine agli istituti che vengono all'attenzione.

Intanto è opportuno chiarire che la perizia stragiudiziale, oggetto di giuramento avanti al Cancelliere, rappresenta propriamente un atto pubblico di rilievo ai sensi dell'art. 483 C.P.

Quindi va subito detto essere noto che l'espressione di un giudizio non integri una ipotesi di falso (Cass., sez. V, nr. 9203 del 15.6.1982, Marasca, Rv 155575).

E tuttavia non può sottacersi che occorre guardare, nell'ambito della dichiarazione, ad un ulteriore aspetto che della stessa rappresenta la premessa. In altre parole, se il giudizio non è suscettibile di essere tacciato come falso, ben potrebbe essere che esso venga ad essere fondato su circostanze di fatto che -esse sì- potrebbero essere falsamente rappresentate.

Va da sé, in tale evenienza, che il momento della falsità viene ad essere anticipato, non al giudizio, ma alla percezione fattuale che il soggetto ponga a base della propria valutazione (in tema cfr. Cass., sez. V, nr. 6244 del 14.1.2004, P.M. in proc. Bongioanini, Rv 228076; sez. V, nr. 12108 del 9.7.1987, Maggesano, Rv 177156 proprio in tema di perizia giurata stragiudiziale).

2.2. La dichiarazione contenuta nella perizia giurata stragiudiziale che qui interessa.

Ebbene, nel caso in esame la dichiarazione dell'ing. (4) si basa su un enunciato fattuale che non trova corrispondenza nella realtà effettiva.

Egli ha infatti riferito il suo giudizio di valore -di per sé altrimenti insindacabile nel senso che qui interessa- su una premessa che invece deve essere sindacata, e che non può dirsi veridica.

In particolare egli si è limitato ad affermare che le opere murarie di ristrutturazione, realizzate nei locali dove la società svolge l'attività, non necessitavano di concessione o autorizzazione edilizia, perché si sarebbe trattato di opere interne.

Tale affermazione è di per sé del tutto veridica, poichè è principio pacifico che per le opere interne non sia necessario il permesso di costruire.

E tuttavia tale affermazione ha completamente omesso di evidenziare che tra le opere presenti sui luoghi ve ne erano anche di ulteriori e diverse, che avrebbero invece necessitato certamente del permesso di costruire.

Ci si riferisce ai muri di contenimento (Cass., sez. III, nr. 35898 del 14.5.2008, Russo e altro, Rv 241075), e ai balconi (Cass., sez. III, nr. 5331 del 3.3.1992, Staiano, Rv 189968).

Come appare evidente, nel caso in esame non è allora in discussione l'affermazione dell'ing. (4), a dire del quale per le opere da lui indicate non occorresse il permesso di costruire, ma sono in discussione le omissioni dell'ing. (4), nella parte in cui egli non ha indicato l'esistenza di opere, che invece avrebbero necessitato non solo del permesso di costruire, ma anche del nulla osta paesaggistico, dal momento che l'intero territorio del comune di Rodi Garganico è sottoposto a vincolo paesaggistico (cfr. DD.MM. 15.4.1975 -in G.U. 27.9.1975 nr. 258; 1.8.1985 -in G.U. nr. 30 del 6.2.1986; 16.2.1987 -in G.U. 8.7.1989 nr. 158, e cfr. teste DI MONTE, pag. 69), e le modifiche dei luoghi, con opere come quelle della specie, sono sottoposte al previo assenso dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Gli effetti della omissione non sono di poco momento.

Come si è rilevato fin dall'inizio, il D.M. di concessione del contributo prevedeva l'onere di uniformare la condotta della società al rispetto della normativa urbanistica e paesaggistica.

E la perizia giurata che viene all'attenzione è stata sicuramente portata a conoscenza della banca che curava l'istruttoria del contributo, nell'ambito della presentazione dello status finale degli investimenti (teste M., pag. 8), perché ai fini della pratica di contributo, non era sufficiente che i lavori fossero stati eseguiti, ma anche che lo fossero stati con le dovute autorizzazioni (teste M., pag. 16, a sostanziale conferma di quanto stabilito nel D.M.).

In particolare, e posto che il collaudo delle opere avviene in epoca successiva al versamento del contributo (teste M., pag. 16), ai fini della erogazione, e salva la proposta di revoca del contributo nel frattempo erogato, ove all'esito del collaudo si riscontrassero delle irregolarità, la banca che cura l'istruttoria basa il versamento sulla perizia giurata relativa alle opere stesse (teste M., pag. 17 e 18).

Si badi che nel caso in esame, la perizia è stata portata all'attenzione della banca prima della erogazione della seconda somma, che in assenza della perizia stessa non avrebbe potuto essere concessa (teste M., pag. 18).

2.3 Le opere effettivamente eseguite.

Quanto alle opere eseguite, il teste B. ha riferito, tra le altre e per quanto qui di interesse, di un muro di cinta (pag. 36), con funzioni di contenimento, dal momento che era stato realizzato in corrispondenza di un punto scosceso, all'interno della proprietà e non a delimitazione della stessa ("no, diciamo, perché sopra che tutta quella parte scoscesa di roccia": pag. 37) -ciò che è di rilievo ai fini di quanto indicato da Cass., sez. III, nr. 6906 del 12.6.1997, Sessa Rosalia, Rv 208678.

E ha riferito altresì di tre balconi (pag. 39), sui quali ha riferito anche il teste G., già amministratore della struttura alberghiera fino al 2001 (pag. 66), che ha affermato come i tre balconi in esame si collocavano in corrispondenza di tre aggetti già in precedenza edificati, e sui quali erano posizionati tre bagni in corrispondenza di altrettante stanze (il teste ha chiarito che le tre stanze erano piccole, e quindi erano state già in precedenza dotate di servizi esterni, sicché a suo modo di vedere i tre balconi dovevano aver occupato uno spazio esterno ulteriore rispetto a quello occupato dai bagni).

Si badi che il teste G. ha altresì parlato della esistenza dei muri di contenimento, realizzati sicuramente dopo il 2001 perché in precedenza ha affermato che non erano esistenti (pag. 68).

2.4. L'epoca di realizzazione di tali opere.

Resta da vedere quando le opere che qui interessano sono state eseguite, al fine di comprendere se al momento della redazione della perizia da parte dell'ing. (4) esse fossero visibili.

Dal teste (5) si è appreso che sui luoghi avevano prestato attività lavorativa anche operai dipendenti dall'impresa edile (6) (pag. 4). Analoga dichiarazione ha reso il teste MA. (pag. 9), come pure il teste ATTANASIO (pag. 12).

I lavori che sarebbero stati eseguiti dalla ditta (6) (oggetto di fattura contestata come inesistente al capo F, e sulla quale quindi si tornerà in seguito), sono documentati dalla fattura nr. 23 del 31.10.2003 (la cui copia è prodotta agli atti, come allegato 28 al volume "indice allegati").

Ebbene, tale fattura fa riferimento, tra le altre cose, ad un muro di sostegno in cemento armato, del valore di 40.000,00 euro.

Da un punto di vista di fatto, la difesa ha fornito ampia dimostrazione della effettività fattuale dei lavori compendiati nella fattura di cui è cenno.

Che operai in astratto riconducibili alla ditta citata abbiano lavorato sui luoghi, come detto, lo hanno confermato ben tre testi della difesa, e che lavori -in generale- fossero stati eseguiti nell'ambito della struttura alberghiera, lo ha dichiarato la teste M. a specifica domanda dell'avv.to GALULLO (pag. 9); il maresciallo B. (che ha parlato della esistenza di opere consistenti: pag. 35 e poi ancora 43, ove ha affermato che della richiamata fattura potevano dirsi eseguiti anche tutti i lavori); il teste G. (che ha parlato di una struttura che aveva subito una sostanziale trasformazione: pag. 59); il teste D. C. (che ha a sua volta riferito che nel corso del suo sopralluogo aveva riscontrato la presenza di lavori: pag. 13); il teste G., che ha eseguito una perizia per conto di (2), nella quale ha dato atto della esistenza, tra gli altri lavori, di un muro di sostegno in cemento armato lungo una rampa di 16 mt. (si tratta della perizia asseverata presso la Cancelleria del Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Rodi Garganico, il 18.9.2006).

Alla stregua di tanto, deve allora convenirsi che i lavori indicati nella richiamata fattura, non importa in questo momento stabilire da parte di chi, siano stati effettuati, e poi per l'appunto fatturati il 31.10.2003.

è di interesse segnalare che proprio l'arch. G., in una perizia successiva datata 2.10.2008, e prodotta al fascicolo del dibattimento, ha specificato che i lavori predetti erano stati tutti eseguiti prima del 31.10.2003 (ciò che ha confermato anche nel corso del suo esame, a pag. 14 della trascrizione), come d'altra parte si evince anche dal fatto che la fattura della ditta (6)era proprio del 31.10.2003.

Deve allora concludersi che effettivamente i lavori di cui alla fattura apparentemente emessa dalla ditta (6), siano stati eseguiti, e lo siano stati prima del 31.10.2003.

2.5 Conclusioni sul capo C.

Così stando le cose, non vi è allora dubbio in ordine al fatto che all'epoca dello svolgimento del suo incarico, l'ing. (4) fosse certamente in condizioni di specificare l'esistenza del richiamato muro di contenimento, di 16 mt.

Egli non lo ha invece indicato tra le opere eseguite, essendosi limitato a riferirsi ad opere interne.

Posto che per l'esecuzione del muro di contenimento, ciò che è sufficiente nel caso in esame, erano necessari il permesso di costruire e il nulla osta paesaggistico, e che nel caso in esame nessuno di tali atti era stato richiesto ed ottenuto, va da sé che l'omissione da parte dell'ing. (4) non è stata casuale, ma necessaria ad evitare l'attestazione, da parte sua, per la quale le opere realizzate non erano state eseguite nel rispetto della normativa urbanistica e paesaggistica.

Le giustificazioni addotte dal tecnico non appaiono poi idonee ad elidere gli elementi a suo carico.

In effetti, egli ha spiegato la sua attestazione facendo riferimento ai soli lavori che egli aveva contabilizzato negli stati di avanzamento (pag. 6).

Ma è proprio tale attestazione parziale che non si giustifica.

Nella redazione della sua perizia, che faceva espresso riferimento al D.M. di concessione del contributo, egli non era chiamato a dare conto dei soli lavori da lui contabilizzati, ma di tutti i lavori eseguiti.

Posto che il 19.7.2004, data nella quale egli ha attestato di aver eseguito il sopralluogo, i lavori relativi al muro di contenimento erano già eseguiti, egli aveva quindi il dovere di inserirli nella perizia (e si badi che secondo (2), l'incarico conferito era quello di redigere una perizia che indicasse lo stato dei lavori eseguiti: pag. 18, ciò che avrebbe dovuto portare alla indicazione di tutti i lavori eseguiti, e non solo di quelli che non necessitavano di permesso di costruire e nulla osta paesaggistico).

Non averlo fatto, stante la mancanza per tale lavoro degli atti di assenso amministrativi, si giustifica solo nell'ottica di voler evitare l'affermazione di irregolarità del lavori, ciò che avrebbe comportato la revoca del contributo (art. 3 comma 2 del D.M.).

Ed è in ciò che deve ritenersi integrato il falso nella perizia, vale a dire nella parte in cui si è omesso il riferimento ad opere che il tecnico era tenuto ad evidenziare, ma che per una chiara scelta egli ha -per l'appunto- evitato di citare, al fine di evitare la perdita dei benefici.

Tale reato, peraltro, deve essere ravvisato anche in capo a (2), amministratore della (1), stante la chiara ed evidente partecipazione alla decisione che qui interessa.

Si badi che non può affatto ritenersi che manchi la prova della partecipazione del (2) alla condotta del (4), poiché tale prova è assolutamente implicita nelle considerazioni che si sono appena svolte.

L'omissione da parte dell'ing. (4), come appare evidente, era direttamente finalizzata a favorire l'iniziativa del (2), ed è quindi del tutto logico e ragionevole desumere da ciò la piena partecipazione di quest'ultimo alla condotta del tecnico.

D'altra parte, è anche chiaro che il (4) non avrebbe avuto alcun interesse proprio a celare la circostanza fattuale che si è appena illustrata, posto che l'unico soggetto individuabile, in virtù del principio del cui prodest, quale diretto beneficiario della richiamata condotta, era propriamente il (2), nella sua qualità.

In conclusione, deve convenirsi che la perizia stragiudiziale redatta dall'ing. (4) sia effettivamente falsa, nella parte in cui ha omesso di citare tutte le opere eseguite, e in particolare il muro di contenimento che invece avrebbe necessitato di permesso di costruire e di nulla osta paesaggistico, che non erano mai stati richiesti né, ovviamente, ottenuti.

E deve anche convenirsi che di tale condotta devono rispondere, in concorso tra di loro, sia il (4) e sia (2).

Del reato in argomento è integrato l'elemento oggettivo, essendosi verificata una falsa attestazione, da parte dell'ing. (4), in concorso per quanto detto con (2), nell'ambito di una perizia stragiudiziale, giurata avanti al Cancelliere del Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Rodi Garganico, quindi avanti ad un Pubblico Ufficiale.

E del reato in argomento è integrato anche l'elemento soggettivo, sia perchè è di intuitiva evidenza, e non poteva essere ignorato dagli imputati che qui interessano, che dichiarare il falso in un atto avanti ad un Pubblico Ufficiale, integri una specifica violazione di una norma penale, e sia perché la condotta dei due imputati appare del tutto volontaria e cosciente, e anzi preordinata alla predisposizione di un atto funzionale all'ottenimento dei contributi pubblici.

Il reato in argomento è pertanto pienamente integrato in tutti i suoi elementi costitutivi.

3. La fattura emessa dalla ditta (6).

Il terzo aspetto che deve essere esaminato, attiene alla fattura emessa dalla ditta (6).

In via generale, la dimostrazione della spesa era necessaria ai fini della erogazione del contributo (D.M., art. 3, commi 1, lett. D, e 2; teste M., pag. 9: "allora, noi abbiamo erogato il contributo quando è stata presentata la documentazione finale di spesa").

Nello specifico del reato che qui interessa, è bene evidenziare, in via preliminare, che per operazioni inesistenti -ai fini penali- devono intendersi allo stesso modo sia le fatture oggettivamente inesistenti (per le quali le opere non sono state realizzate), e sia quelle soggettivamente inesistenti (per le quali sono i soggetti indicati nei documenti ad essere diversi da quelli che si siano effettivamente resi parti delle operazioni).

Nel caso di specie la contestazione si presta ad ambedue le letture, perché non vi è alcuna specificazione che ne imponga la lettura in un senso piuttosto che nell'altro.

Deve anche ribadirsi, a questo punto, quanto già in precedenza chiarito.

Ci si riferisce al fatto che non vi sono elementi per affermare che le opere indicate nella fattura che qui ci occupa non siano state effettivamente realizzate, ed anzi emerge -alla stregua di tutti gli elementi probatori richiamati- che tali opere siano state effettivamente eseguite.

Allo scopo, deve partirsi dalla indicazione del maresciallo B., che ha chiarito come a loro modo di vedere la fattura in esame fosse soggettivamente inesistente (pag. 43).

Deve poi richiamarsi quanto affermato proprio dal (6), esaminato quale imputato in procedimento probatoriamente collegato, che ha escluso di aver emesso o anche solo firmato la fattura di cui è cenno (pag. 46). Al riguardo, va altresì richiamato quanto dichiarato dal (6)nel diverso processo 54/07 RGT pendente presso questo Ufficio, in cui il predetto è a sua volta imputato, e nel quale ha affermato, quanto alla fattura che qui interessa, che poteva essere che la firma fosse la sua, pur se in ogni caso escludeva che avesse apposto la firma quando il foglio era compilato così come si vedeva (pag. 33 e 34). Vi è una incongruenza nelle due dichiarazioni del (6), perché nel presente processo ha escluso che la firma fosse la sua, mentre nell'altro processo ha dichiarato di pensare che la firma fosse la sua, ma si tratta di una incongruenza che non vale a privare di credibilità le dichiarazioni dello stesso, perché in ogni caso vi è che egli ha affermato di non aver eseguito i lavori presso la società (1), e non vi è alcuna acquisizione probatoria di segno contrario, che permetta di stabilire una relazione tra i lavori in esame e il (6).

Ad ogni modo, quest'ultimo ha anche affermato che nella gestione della ditta era affiancato da tale (7), che aveva un duplicato del timbro della ditta (pag. 47); che poteva darsi che la fattura nr. 23 fosse stata emessa proprio dal (7), a sua insaputa (pag. 48); che il (7) si occupava anche di reclutare gli operai (pag. 48).

Sennonché, tali emergenze non sono sufficienti per affermare che il (7) agisse sempre e comunque in nome e per conto della ditta (6).

Il (6)ha infatti chiarito che a volte il (7) gli presentava dei contratti, per lavori che aveva preso, ma ha anche aggiunto che non sapeva dire se il (7) avesse svolto lavori a sua insaputa (nel senso che dei contratti che stipulava il (7), egli era a conoscenza solo di quelli che poi eseguiva lui stesso: pag. 50 e poi 51, ove ha ribadito che non sapeva di lavori eventualmente svolti dal (7) in proprio con il nominativo della ditta (6); analogamente il (6)ha risposto nel processo 54/07, a pag. 51 e 52).

Così stando le cose, e dovendosi prendere atto che i lavori documentati nella fattura nr. 23 emessa apparentemente dalla ditta (6) sono stati effettivamente svolti, deve non di meno convenirsi che essi non sono stati eseguiti nell'ambito di operatività della ditta in esame.

Non è importante che il (7) a volte stipulasse contratti le cui opere venivano svolte dalla ditta (6), perché ciò che conta è che a fronte della negazione dello stesso (6)di aver partecipato agli specifici lavori che qui interessano, la circostanza che li abbia eventualmente svolti il (7), e che questi partecipasse di fatto alla gestione della ditta del (6), non vale a ricondurre a quest'ultimo l'esecuzione dei lavori.

Sul punto, la conclusione alla quale si perviene è necessitata per il fatto che il (7), esaminato nel presente processo, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Ed è altresì necessitata perché, si ribadisce, a fronte della negazione opposta dal (6), non vi sono elementi per affermare che il (7) abbia svolto i lavori di cui alla fattura, nell'ambito effettivo della ditta (6), piuttosto che in maniera autonoma.

Ovviamente, la tesi della difesa non può essere accolta per il solo fatto che il (7) fosse uso a partecipare alla gestione della ditta (6), come ammesso anche da quest'ultimo.

Si tratta di un aspetto che non escluderebbe, in mancanza di prove specifiche, l'ipotesi per la quale il (7) organizzasse anche in proprio prestazioni di lavori edili, con propri operai e in maniera del tutto autonoma rispetto al (6), del quale potrebbe aver sfruttato illecitamente il duplicato del timbro al fine di evitare obbligazioni tributarie a proprio nome (si badi che nel diverso processo 54/07, già in precedenza richiamato, a carico tra gli altri anche del (6), e nel quale questi è stato esaminato, con verbale del quale è stata disposta l'acquisizione nel presente processo, il (6)aveva dichiarato che gli operai che assumeva il (7) erano poi comunque formalmente assunti da lui stesso, perché il titolare della ditta era lui e il (7) non poteva procedere ad assunzioni -pag. 22-, ciò che conferma che anche le assunzioni del (7), quando effettivamente relative alla ditta (6), erano note a quest'ultimo).

Ad ogni modo, e ferma l'inesistenza soggettiva dell'operazione, deve in ogni caso escludersi rilievo, ai fini della integrazione del reato contestato sub F, al fatto che la fattura non sia soggettivamente valida.

In effetti, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti richiede la finalità di conseguire una evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Dovendosi ammettere che nel caso di specie le operazioni ricondotte fittiziamente alla ditta (6) siano in realtà state effettuate, non residua spazio per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in argomento (e in tema cfr. Trib. Milano, 21.12.2000, in Foro Ambrosiano, 2001, 262; Trib. Pinerolo, 7.3.2001, in Dir. pen. e proc., 2001, 1411; GIP Milano, 8.6.2000, in Foro Ambrosiano, 2000, 389), dal momento che il costo annotato in contabilità dalla (1), e poi confluito nelle dichiarazioni, è un costo che non può dirsi fittizio, e nessuna evasione può essere stata perseguita mediante l'indicazione del costo medesimo.

Per il reato sub F, in definitiva, (2) deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato.

4. La fattura emessa dalla ditta (8).

Anche per la fattura che qui interessa valgono le medesime considerazioni che si sono in precedenza proposte.

Nella specie, (2) ha ancora una volta spiegato che i rapporti erano stati da lui tenuti non con l'amministratore della ditta richiamata, bensì con il padre di questi (pag. 20).

Ciò non toglie che C.M., amministratore della ditta, nel corso del suo esame abbia negato di aver emesso la fattura oggetto di contestazione, peraltro diversa anche nella forma grafica rispetto a quelle che la sua ditta emetteva (pag. 5).

Egli ha anche negato di aver mai ricevuto assegni intestati al padre (domanda: "il signor (2) non ha mai in particolare effettuato dei pagamenti per prestazioni ricevute dalla (8), con assegni a favore di suo padre?" - risposta: "che io mi ricordo no": pag. 7).

Egli ha infine negato di aver sottoscritto la fattura a titolo di quietanza, e neppure ha riconosciuto il timbro apposto sulla fattura medesima (pag. 8).

Alla stregua di tanto, non può dubitarsi del fatto che la fattura che qui interessa, la nr. 9 del 12.5.2004, dell'importo complessivo di euro 48.000,00, emessa nei confronti della srl (1), ed apparentemente riconducibile alla ditta (8), sia una fattura per operazioni inesistenti dal punto di vista soggettivo.

Anche in questo caso, tuttavia, non può dirsi che la prestazione indicata in fattura non sia stata effettivamente eseguita, tenuto conto delle indicazioni in ordine alla presenza di opere che hanno fornito i testi esaminati e che in precedenza si sono richiamati.

Anche nel caso della contestazione sub B, pertanto, (2) deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato.

5. Conclusioni in ordine ai capi di imputazione C e D.

Passando alle valutazioni conclusive in ordine ai capi di imputazione indicati, deve intanto dirsi che non è rilevante, ai fini del reato di truffa di cui all'art. 640-bis C.P., che i costi delle due fatture richiamate siano effettivamente stati sostenuti. In ogni caso infatti restano da valutare le ulteriori e diverse condotte utilizzate al fine di percepire indebitamente le erogazioni previste dalla legge 488/1992.

Ed in questo senso la falsa perizia e la falsa operazione di aumento del capitale sociale, rappresentano momenti assolutamente essenziali nella condotta truffaldina, essendo esse state di assoluto rilievo al fine di ottenere le erogazioni dei contributi discendenti dal D.M. di ammissione ai benefici indicati.

Va infatti ribadito che la erogazione dei contributi era subordinata al rispetto della normativa urbanistica e paesaggistica nella esecuzione dei lavori edili, e all'effettivo apporto di mezzi propri al capitale della società ammessa al beneficio.

Le condotte richiamate sono state allora tutte funzionali ad ottenere l'erogazione dei contributi da parte dello Stato, e a non subire la revoca del beneficio, che sarebbe certamente conseguita nella situazione reale della società (1).

Ciò integra quindi anche il delitto sub D.

Di tale reato vi è infatti l'utilizzo di artifici (quelli appena richiamati), e l'induzione in errore della società incaricata di eseguire l'istruttoria.

Vi è parimenti il profitto ingiusto ottenuto dalla (1), nel senso di profitto che la sua reale situazione non le avrebbe consentito di ottenere, e l'ingiusto danno patito sia dall'erario, e sia dai soggetti che avrebbero avuto titolo ad ottenere i richiamati benefici, e che invece sono stati esclusi dalla graduatoria del bando di cui alla legge 488/1992, per effetto della condotta illecita della (1).

Del reato sub D deve rispondere in primo luogo (2), amministratore della società.

Questi si è occupato delle domande, ma anche di commissionare la perizia all'ing. (4), e di tenere i contatti per l'esecuzione dei lavori eseguiti a nome della ditta (6), e a suo dire con il padre del C. M., della (8).

Quale amministratore della società deve poi personalmente rispondere delle operazioni di fittizio aumento del capitale sociale, registrate nella contabilità della (1), e realizzatesi anche mediante dodici operazioni eseguite sul conto della medesima società (in undici casi operazioni di B.fico verso il conto di (2), e in un caso operazione di prelievo in contanti).

(3), socio della società e autore delle operazioni di fittizio aumento del capitale sociale, ha dato sicura mostra di piena condivisione della condotta, e anzi di sicura partecipazione alla stessa.

Quanto al (4), la redazione della falsa perizia, nel senso che si è in precedenza indicato, evidenzia anche in capo allo stesso la piena condivisione della condotta e della sua finalizzazione verso l'ottenimento dei profitti illeciti. Si è infatti trattato di una perizia orientata ad evidenziare esclusivamente circostanze di fatto favorevoli alla società (1), ciò che si spiega solo ammettendo la sua sicura partecipazione all'illecito.

Anche il (4), di conseguenza, deve rispondere del reato sub D, avendo contribuito alla redazione della richiamata falsa perizia.

Del reato in argomento si è detto essere sussistente l'elemento oggettivo, costituito dagli artifici che si sono specificamente indicati; dal conseguimento dell'ingiusto profitto mediante l'induzione in errore, e dal danno subito dallo Stato e dai terzi controinteressati.

Di tale reato sussiste la ipotesi aggravata così come contestata, posto che la condotta ha riguardato contributi erogati dallo Stato.

Di tale reato sussiste infine l'elemento soggettivo, posto che l'intera condotta, articolatasi in più momenti e in più adempimenti tra loro collegati, è stata chiaramente voluta in piena consapevolezza della sua illiceità, al fine di conseguire il profitto illecito.

Il reato sub D, in conclusione, come pure quello sub C, è allora pienamente integrato in tutti gli elementi costitutivi, e va attribuito agli imputati ai quali è contestato.

6. La responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

A questo punto deve trattarsi della responsabilità della srl (1), in riferimento alla contestazione di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 di cui al capo E.

Al riguardo, non può che constatarsi come la condotta di (2) (rilevante ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. A del D.Lgs. 231/01), e degli altri imputati, sia stata in effetti finalizzata a concentrare l'erogazione dei contributi pubblici in favore della società. D'altra parte, le somme sono state accreditate alla società (cfr. documenti allegati 4 e 6 al volume "indice allegati"), e in questo senso la giurisprudenza ha chiarito che integra il concetto di interesse o vantaggio dell'ente, ai sensi dell'art. 24 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, l'ipotesi in cui il profitto del reato di truffa sia inizialmente conseguito dalla società indagata, attraverso l'accreditamento in suo favore delle somme erogate dalla pubblica amministrazione, restando irrilevante ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente l'eventuale successiva distrazione delle medesime somme ... (Cass., sez. II, 20.12.2005 nr. 3615, in Foro It., 2006, 6, 329), nel senso, per quanto qui di interesse, che non hanno alcun rilievo le concrete destinazioni date al denaro ricevuto, purché si sia configurato l'ingresso dello stesso nella sfera di disponibilità dell'ente, come nel caso in esame è accaduto.

Deve allora convenirsi che la società (1) debba essere destinataria della sanzione prevista dall'art. 24 del D.Lgs. 231/01, essendo dimostrato il suo interesse alla condotta delittuosa attuata dagli imputati, ed essendo dimostrata la sussistenza del reato presupposto, nella specie dell'art. 640-bis C.P. (e parimenti essendo mancata qualunque allegazione circa l'esistenza di modelli di organizzazione che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 avrebbero potuto elidere la responsabilità dell'ente).

Per quanto attiene il trattamento sanzionatorio, la sanzione è prevista in misura fino a cinquecento quote (art. 24 D.Lgs. 231/01).

La commisurazione della sanzione deve poi essere effettuata proprio con il richiamato sistema per quote, la cui finalità è quella di rapportare la gravità della sanzione alle condizioni economiche del reo, in questo caso dell'ente.

Essa si sviluppa in due distinte fasi, delle quali la prima è finalizzata a stabilire a quante quote corrisponda la risposta sanzionatoria, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11 D.Lgs. 231/2001), e la seconda è diretta a quantificare il valore di ogni singola quota -che può variare, secondo l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 231/2001- da 250 a 1500 euro.

Dalla moltiplicazione del numero di quote per il valore di ogni singola quota scaturisce l'ammontare della sanzione pecuniaria a carico dell'ente.

Nel caso di specie, tenuto conto dell'entità del profitto, e della piena responsabilità dell'ente, essendo il fatto attribuibile al suo amministratore e ad uno dei soci, e tenuto conto che non risulta neppure solo allegata una condotta finalizzata ad eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, le quote che devono costituire la sanzione devono essere determinate in 250.

L'entità della singola quota deve a sua volta essere determinata in euro 500,00, alla stregua dei medesimi motivi appena illustrati.

Alla condanna consegue la confisca del profitto ai sensi degli artt. 640-quater e 322-ter C.P. (Cass., sez. un., 27.3.2008 nr. 26654, in Cass. Pen., 2008, 12, 4544, ha chiarito che "in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del d.lg. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto"), che nel caso in esame si quantifica nell'entità delle erogazioni illecitamente ricevute, pari a euro 365.655,60 (pari peraltro alla somma in sequestro).

Alla condanna consegue altresì l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c, d ed e.

7. La determinazione della pena.

Da ultimo, devono operarsi le determinazioni riguardanti il trattamento sanzionatorio degli imputati.

Al riguardo, va premesso che tutti i reati loro rispettivamente contestati, e dei quali si ritiene in questa sede la sussistenza e la colpevolezza degli imputati, vanno ritenuti tra loro in continuazione.

Vanno poi concesse agli imputati le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, e alla recidiva contestata a (3), tenuto conto della condotta processuale.

Quanto alla determinazione della pena, e a fattor comune per i tre imputati, va chiarito che deve tenersi conto della particolare insidiosità della condotta (realizzata con le modalità che si sono in precedenza ricostruite) e del rilevante profitto conseguito. Non può poi sottacersi la particolare intensità del dolo, che ha caratterizzato l'intera fase della condotta illecita, e le varie e specifiche attività nelle quali essa si è estrinsecata.

Quanto alla pena, per (2) essa deve essere determinata, tenuto anche conto del ruolo di amministratore della (1) da lui rivestito, che denota una maggiore responsabilità nella effettuazione delle condotte, in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa (pena base per il capo D anni due e mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa, aumentata alla misura indicata per la continuazione del rimanente reato).

Per (3), tenuto in questo caso conto anche del ruolo di socio della società, essa deve essere determinata in anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Per (4) deve essere determinata in anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa (pena base per il capo D anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa, aumentata per la continuazione alla misura indicata).

Consegue la condanna di ciascuno degli imputati al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì la declaratoria di falsità della perizia giurata stragiudiziale a firma dell'ing. (4).

Conseguono infine la pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i tre imputati persone fisiche, ai sensi dell'art. 32-quater C.P., nella misura che si reputa equo stabilire in anni due, e della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche per (2), ai sensi dell'art. 32-bis C.P., dovendosi ritenere che la sua condotta sia stata contraria ai doveri inerenti il proprio ufficio di amministratore. La misura di quest'ultima sanzione è pari a quella della pena detentiva inflitta.

La pena può essere interamente condonata per tutti gli imputati, ai sensi della legge 241/06.

P.Q.M.



Visti ed applicati gli artt. 529, 530, 533, 535 e 537 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di (2) in ordine all'imputazione sub A, perché l'azione penale non deve essere proseguita per essere il fatto già stato oggetto di esercizio di azione penale nell'ambito del procedimento nr. 54/07 RGT di questo Ufficio, poi riunito al presente processo e oggetto di contestazione al capo F.

Assolve (2) dalle imputazioni a lui ascritte sub B ed F perché il fatto non costituisce reato.

Dichiara (2) colpevole dei rimanenti reati a lui ascritti, ritenuta tra i medesimi la continuazione, e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa nonché al pagamento delle spese processuali.

Dichiara (4) colpevole dei reati a lui ascritti, ritenuta tra i medesimi la continuazione, e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali.

Dichiara (3) colpevole, del reato a lui ascritto, e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata lo condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali.

Commina a (2), a (3) e a (4) la pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni due.

Commina a (2) la pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di anni due e mesi quattro.

Dichiara interamente condonata la pena irrogata a (2), a (3) e a (4), ai sensi della legge 241/06.

Dichiara la falsità della perizia giurata stragiudiziale redatta dall'ing. (4), e giurata avanti al Cancelliere del Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Rodi Garganico, in data 2.8.2004.

Dichiara la srl (1) responsabile dell'imputazione ascrittale, e la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di 250 quote del valore di euro 500,00 ciascuna, e quindi di euro 125.000,00 complessivi, nonché delle spese processuali.

Commina alla srl (1) le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e della revoca del contributo concesso con il D.M. del Ministero delle Attività Produttive nr. 116993 del 19.7.2002; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Dispone la confisca del denaro in sequestro, pari a euro 365.655,60.

Rodi Garganico, 9.7.2009

Il Giudice

Michele NARDELLI