Tribunale di Milano, GIP Secchi, ordinanza 09 novembre 2004 - Esame dell’idoneità dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex artt 6 e 7 d.lg. 231/2001


 

 


TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
N. 30382-03 R.G.N.R. N. 4728-03 R.G.GIP.
ORDINANZA
ex art. 45 D. Lgs 231/2001



Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Beatrice Secchi,


Esaminata la richiesta del Pubblico Ministero, pervenuta in data 9 luglio 2004, con la quale si richiede l'applicazione della misura della cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per la durata di un anno nei confronti di:


I.V.R.I. Holding s.p.a., con sede in Milano, p.le Principessa Clotilde 6, C.F. 12841410157 in persona del L.le rappresentante Noziglia Claudio, nato a Vina del Mar (Cile) il 25.05.1953; difesa di fiducia dall'avv. Corso Bovio del Foro di Milano e dall'avv. Roberto Bronzini del Foro di Torino;


COGEFI s.p.a., con sede in Milano, v. Aurelio Saffi, 12, C.F. 09944490151 in persona del L.le rappresentante Z. Diana, nata a Milano il 17.10.1960; difesa di fiducia dall'avv. Corso Bovio del Foro di Milano e dall'avv. Roberto Bronzini del Foro di Torino;


V.C.M. Vigilanza Città di Milano s.p.a., con sede in Milano, via Monte Generoso n. 37; C.F. 03122560158 in persona del L.le rappresentante Generale Santi Coco nato a Cefalu' l' 8.08.1941; difesa di fiducia dall' avv. Pierluigi Canziani del Foro di Milano e dall'avv. Alessandro Sacca del Foro di Milano;


I.V.R.I. Istituti Vigilanza Riunito d'Italia s.p.a., con sede in Torino, v. Barletta n.178, C.F. 08308450017 in persona del L.le rappresentante Rigamonti Aldo; difesa di fiducia dall' avv. Giovanni Fontana del Foro di Torino e dall'avv. Alberto Varallo del Foro di Aosta;



Sciogliendo la riserva assunta all'esito della camera di Consiglio in data 20 settembre 2004;


Osserva


Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 detta la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi da propri funzionari prevedendo, tra l'altro, che nel corso del procedimento penale all'ente possa essere applicata quale misura cautelare una delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, dello stesso decreto.
L'art. 45 stabilisce le condizioni di applicabilità delle misure cautelari nei confronti dell'ente: la sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell' ente per un illecito amministrativo dipendente da reato; la sussistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.
Perché possano ritenersi sussistenti gravi indizi di responsabilità dell' ente devono sussistere le condizioni di cui all'art. 5 — 7 dello stesso decreto; le norme stabiliscono i criteri di imputazione dell'illecito all'ente.
In primo luogo il reato deve essere stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di soggetti in posizione apicale (art. 5 comma I).
Il reato deve inoltre essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell' ente. Sotto questo profilo deve considerarsi che la responsabilità a carico dell'ente sorge ogniqualvolta il soggetto L.to a vario titolo all'ente ha posto in essere la condotta illecita e dunque non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell' ente.
L'art. 6 del decreto stabilisce che se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Il P.M. ha chiesto l'applicazione della misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività nei confronti delle società V.C.M. Vigilanza Città di Milano, I.V.R.I. Istituti Vigilanza Riunito d'Italia, I.V.R.I. Holding s.p.a., COGEFI s.p.a.


In data 20 settembre 2004 si è celebrata l'udienza di cui all'art. 47 III comma D. lgs 231/2001.

Le difese hanno prodotto documentazione ed in particolare i modelli organizzativi previsti dall'art. 6 D. lgs 231/2001.
La difesa di VCM ha chiesto il rigetto delle richiesta del P.M. per mancanza dei presupposti di cui all'art. 45. In subordine ha chiesto di porre in essere, ex art. 49, gli adempimenti di cui all' art. 17. ha chiesto la sospensione della misura ex art. 49.

La difesa di Ivri Torino ha chiesto il rigetto delle richiesta del P.M.; ha affermato di non potere offrire il risarcimento del danno e la messa a disposizione del profitto a causa della difficile situazione economica della società.
La difesa di Cogefi ed Ivri Holding ha chiesto il rigetto della richiesta del P.M.
In subordine ha chiesto di porre in essere, ex art. 49, gli adempimenti di cui all' art. 17. Ha chiesto la sospensione della misura ex art. 49.


V.C.M. Vigilanza Città di Milano s.p.a.

Alla società VCM sono ascritti due differenti illeciti amministrativi contemplati dall'art. 25 conseguenti alla responsabilita' penale di soggetti rientranti nelle categorie previste dall'art. 5 D.L.vo 231/2001, ovverosia di soggetti che svolgono funzioni gestorie o direttive dell'ente, comunque in posizione apicale.

a) illecito amministrativo di cui agli artt.: 25 comma 3 D.L.vo 231/2001 con riferimento al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, 321, 319 bis c.p perché — non avendo predisposto prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e comunque non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati - rendeva possibile che, in concorso fra loro, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, Z. G. P. in qualità di socio e presidente del CDA della IVRI HOLDING spa, nonché socio e amministratore unico della COGEFI srl direttamente interessato agli esiti delle gare di appalto cui partecipano le società del gruppo IVRI, C. Leone in qualità di amministratore deL.to della BSK PIEMONTE, ora IVRI TORINO srl, presso la cui sede erano in parte detenuti i fondi neri utilizzati per la corruzione, T.C. in qualità di presidente del CDA della BSK PIEMONTE, ora IVRI TORINO srl, nonché presidente del CDA di VIGILANZA CITTA' DI MILANO, amministratore unico di VICIEMME HOLDING, in tempi diversi, promettevano e quindi consegnavano a S. Francesco, all'epoca tenente colonnello dell' Esercito Italiano in servizio presso la Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali del Ministero della Difesa, ente appaltante, e C. Maurizio, impiegato presso la Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali del Ministero della Difesa, che avrebbe curato l'ampliamento dei servizi di vigilanza in appalto, importi di circa € 100.000 a S. Francesco nel 2002, perché in violazione del dovere di imparzialità e delle procedure di evidenza pubblica favorisse l'ATI con capogruppo VCM VIGILANZA CITTA' DI MILANO, relativamente al I lotto, e l'ATI con capogruppo IVRI, relativamente al II lotto, nell'aggiudicare gli appalti per servizi di vigilanza, portierato e custodia delle installazioni militari relative a n. 46 enti/distaccamenti/reparti in 24 province, per un importo complessivo di oltre 15 milioni di euro annui (bando di gara pubblicato sulla GURI n. 68 del 21.3.2002); consegnavano quindi nel secondo semestre del 2003 circa € 20.000 in contanti a C. Maurizio perché, in violazione dei principi di imparzialità, economicità e buon andamento della p.a., la stazione appaltante ampliasse i siti oggetto di vigilanza includendo ulteriori enti/distaccamenti/reparti, così da aumentare di circa 2 milioni di euro il corrispettivo dei servizi di vigilanza. In Milano e Roma nelle date di cui sopra.
b) illecito amministrativo di cui agli artt. 25 comma 3 D.L.vo 231/2001 con riferimento al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, 321, 319 bis c.p perché non avendo predisposto prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e comunque non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile che, in concorso fra loro, Z. G. P. in qualità di socio e presidente del CDA della IVRI HOLDING spa, nonché socio e amministratore unico della COGEFI srl direttamente interessato agli esiti delle gare di appalto cui partecipano le società del gruppo IVRI, T.C. in qualità di amministratore di VCM e diretto conoscente di F. Maurizio, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, promettevano a F. Maurizio, membro esterno della Commissione giudicatrice, avente il compito di valutare le Relazioni tecniche, ex art. 4 del Capitolato speciale d'oneri, importi tra 135.000 ed 200.000 euro e quindi gli corrispondevano tale somma di denaro in contanti in diverse tranches dal settembre 2002 al marzo 2004, perché in violazione del dovere di imparzialità e delle procedure di evidenza pubblica favorisse V.C.M. VIGILANZA CITTA' DI MILANO S.p.A., nell'aggiudicare l'appalto della Regione Lombardia relativo ai servizi vigilanza diurna, notturna e festiva agli stabili, ubicati in Milano, sedi di uffici della Giunta Regionale della Lombardia per la durata di un trienno e per l'importo complessivo di Euro 12.642.864,89. In Milano dal settembre 2002 fino al marzo 2004.
Alla società VCM è ascritto un ulteriore illecito amministrativo contemplato dall'art. 24 conseguente alla responsabilità penale di soggetti rientranti nelle categorie previste dall'art. 5 D.L.vo 231/2001, ovverosia di soggetti che svolgono funzioni gestorie o direttive dell'ente, comunque in posizione apicale, ovvero di soggetti dipendenti posti sotto la direzione e la vigilanza dei primi.
c) illecito amministrativo di cui agli artt. 24 commi 1 e 2 D. L.vo 231/2001 con riferimento agli artt. 81 cpv. c.p., 110 c.p. e 640 II comma n. 1 c.p. in relazione all'art. 61 n. 7 c.p., perché, non avendo predisposto prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e comunque non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile che, in concorso fra loro, nelle qualità di seguito specificate, T.C., L.le Rappresentante dell'Istituto di Vigilanza Privata Città di Milano, Presidente del CDA e titolare della Licenza di P.S., C.G., Dirigente Responsabile dell' Organizzazione e Servizi dell'Istituto di Vigilanza Privata Città di Milano, direttamente subordinato a T.C., L.M., Comandante addetto all'Ufficio Servizi dell'Istituto di Vigilanza Privata Città di Milano, sottoposto alla direzione e vigilanza di C.G., G.G., Comandante del I Settore dell'Istituto di Vigilanza Privata Città di Milano, sottoposto alla direzione e vigilanza di C.G. e L.M., M.A., Capo Squadra del I Settore dell'Istituto di Vigilanza Privata Città di Milano, sottoposto alla direzione e vigilanza di C.G., L.M. e G.G., procuravano un ingiusto profitto alla Società Vigilanza Città di Milano, inducendo in errore il Comune di Milano facendo simulatamene figurare l'impiego dell'esatto numero di guardie per la custodia notturna del Parco delle Basiliche e del Parco Sempione, come da contratto stipulato col Comune di Milano il 3/4/2002, mentre in realtà ne applicavano la metà, ed anche meno. Così procurandosi l'ingiusto profitto di circa 600.000 euro, con danno di pari importo per il Comune di Milano. Con artifizi e raggiri consistiti nell'inviare al Settore Parchi e Giardini del Comune di Milano "Rapportali Giornalieri" contenenti false indicazioni, con le quali, contrariamente al vero, veniva attestata la puntuale resa del servizio come previsto dal Capitolato d'Appalto. Con le aggravanti di avere commesso il fatto a danno di un Ente pubblico e di avergli cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità. In Milano, dall'1/4/2002 al 5/9/2003.

L'illecito amministrativo di cui al capo a).
La corruzione aggravata e continuata richiamata al capo a) relativa alla corruzione di un colonnello dell' Esercito Italiano e di un dipendente del Ministero della Difesa, al fine di avere aggiudicato un importante appalto per la vigilanza di numerosi siti del Ministero nonché al fine di conseguire l'ulteriore ampliamento dei servizi, è stata delineata nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa da questo Giudice in data 10.5.2004 nei confronti degli indagati Z., T., C., S. e C. , confermata dal Tribunale di Milano in sede di riesame (da intendersi qui integralmente richiamata).
Nei confronti di T.C., all'epoca presidente del Consiglio di Amministrazione di VCM, sussistono pacificamente gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione in esame come emerge dalle dichiarazioni confessorie dallo stesso rese al P.M., dalle dichiarazioni rese da C. Leone e da G. P. Z., dalle conversazioni telefoniche intercettate, dalla consulenza tecnica redatta dal Dott. Ma..
Al momento della commissione del fatto T.C., in quanto presidente del Consiglio di Amministrazione di VCM, rivestiva in seno a VCM una posizione apicale ex art. 5 I comma lettera a D.Lvo 231/2001.
E' assolutamente pacifico poi che T.C. abbia commesso il reato di corruzione in esame per far conseguire alla società da lui presieduta — VCM - l' appalto pubblico.
Claudio T., all'epoca presidente del CDA di VCM, ha agito dunque nell'interesse della società da lui presieduta, società capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese che si è aggiudicata il I lotto (nonché nell'interesse delle ulteriori società del gruppo societario in cui VCM è a sua volta inserita); certamente Claudio T. non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.


E' altrettanto certo che prima della commissione del reato l'ente non aveva adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi ex art. 6 D.Lvo 231/2001.

L'illecito amministrativo di cui al capo b).
Anche la corruzione aggravata e continuata di cui al capo b) relativa alla corruzione di un membro della commissione aggiudicatrice di un significativo appalto per la vigilanza triennale dei siti della Giunta della Regione Lombardia, è stata delineata nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa da questo Giudice in data 10.5.2004 nei confronti degli indagati Z., T. e F., confermata dal Tribunale di Milano in sede di riesame (da intendersi qui integralmente richiamata).
Nei confronti di T.C., all'epoca presidente del Consiglio di Amministrazione di VCM, sussistono pacificamente gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione in esame, come emerge dalle dichiarazioni confessorie dallo stesso rese al P.M., dalle dichiarazioni rese da G. P. Z. e dalla consulenza tecnica redatta dal Dott. Ma.. Devono poi ricordarsi le dichiarazioni rese da L. e Ce. i quali hanno confermato l'anomalo iter seguito per l'individuazione del F. quale membro della gara poi vinta da VCM.
Al momento della commissione del fatto T.C., in quanto presidente del Consiglio di Amministrazione di VCM, rivestiva in seno a VCM una posizione apicale ex art. 5 I comma lettera a D.Lvo 231/2001.
E' assolutamente pacifico che T.C. ha commesso il reato di corruzione per far conseguire alla società da lui presieduta l' appalto pubblico per la vigilanza triennale dei siti della Giunta della Regione Lombardia. Claudio T., all'epoca presidente del CDA di VCM, ha agito dunque nell'interesse ed a vantaggio della società da lui presieduta; certamente Claudio T. non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
E' altrettanto certo che prima della commissione del reato l'ente non aveva adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi ex art. 6 D.Lvo 213/2001.


L'illecito amministrativo di cui al capo c)
In ordine al delitto di truffa aggravata e continuata di cui al capo c) relativa all' esecuzione del servizio di custodia notturna del Parco delle Basiliche e del Parco Sempione, appaltato dal Comune di Milano, gli elementi di prova si sostanziano nei servizi di osservazione effettuati dalla Polizia Municipale del Comune di Milano, nelle dichiarazioni di dipendenti dell'istituto di vigilanza, nella verifica sui rapporti giornalieri trasmessi, nelle risultante delle intercettazioni telefoniche (v. gli atti contenuti nel faldone 5).
Dagli atti appena indicati emerge che effettivamente T.C. e C.G., in concorso con altre persone loro sottoposte (ed indicate nel capo di imputazione), hanno posto in essere una truffa ai danni del Comune di Milano facendo simulatamene figurare l'impiego dell'esatto numero di guardie per la custodia notturna del Parco delle Basiliche e del Parco Sempione, come da contratto stipulato col Comune di Milano il 3/4/2002, mentre in realtà ne applicavano un numero nettamente inferiore. Con ciò procurando un ingiusto profitto alla Società Vigilanza Città di Milano.

Il reato è sicuramente ascrivibile a C.G., Dirigente Responsabile dell' Organizzazione e Servizi dell'Istituto di Vigilanza Privata Città di Milano, direttamente subordinato a T.C. (v. sul punto organigramma di VCM sequestro dalla P.G. all'atto della perquisizione in data 16.9.2003 ed alL.to alla memoria difensiva di T., in fald. 5, fl. 21).

Per quanto riguarda il requisito dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza di cui all'art. 7 comma 1, risulta non tanto — e non solo - l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, quanto la complice partecipazione dei soggetti in posizione apicale.
Il reato è stato commesso nell'esclusivo interesse della società VCM la quale lucrava la differenza fra il servizio concordato e pagato dal Comune ed il servizio (inferiore) effettivamente svolto dall'istituto di vigilanza.
La difesa ha osservato che VCM non avrebbe tratto dal fatto in esame alcun concreto vantaggio patrimoniale: deve ribadirsi che la responsabilità a carico dell'ente sorge ogniqualvolta il soggetto L.to a vario titolo all'ente ha posto in essere la condotta illecita nell'interesse o a vantaggio dell'ente, indipendentemente dal conseguimento in concreto di un vantaggio. La responsabilità a carico dell'ente sussiste, quindi, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell' ente.



I. V.R.I. ISTITUTI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA, con sede in Torino


Alla società I.V.R.I. Torino sono ascritti due differenti illeciti amministrativi contemplati dall'art. 25 conseguenti alla responsabilità penale di soggetti rientranti nelle categorie previste dall'art. 5 D.L.vo 231/2001, ovverosia di soggetti che svolgono funzioni gestorie o direttive dell'ente, comunque in posizione apicale.
d) illecito amministrativo di cui agli artt.: 25 comma 3 D.L.vo 231/2001 con riferimento al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, 321, 319 bis c.p perché - non avendo predisposto prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e comunque non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati - rendeva possibile che in concorso fra loro, Z. G. P. in qualità di socio e presidente del CDA della IVRI HOLDING spa, nonché socio e amministratore unico della COGEFI srl direttamente interessato agli esiti delle gare di appalto cui partecipano le società del gruppo IVRI, C. Leone in qualità di amministratore deL.to della BSK PIEMONTE, ora IVRI TORINO srl, presso la cui sede erano in parte detenuti i fondi neri utilizzati per la corruzione, T.C. in qualità di presidente del CDA della BSK PIEMONTE, ora IVRI TORINO srl, nonché presidente del CDA di VIGILANZA CITTA' DI MILANO, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, promettevano e quindi consegnavano a COSENTINO Roberto dell'ENAV importi di circa € 24.000, perché favorisse la BSK PIEMONTE, ora IVRI TORINO srl, nell'aggiudicare gli appalti per la vigilanza presso il sito denominato CAV TORINO nell'aeroporto di Torino Caselle; accertato in Milano nell'aprile 2004 e consumato in Milano nell'ottobre 2003.
e) illecito amministrativo di cui agli artt. 25 comma 3 D.L.vo 231/2001 con riferimento al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, 321, 319 bis c.p. perché - non avendo predisposto prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e comunque non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati - rendeva possibile che, in concorso fra loro, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, Z. G. P. in qualità di socio e presidente del CDA della IVRI HOLDING spa, nonché socio e amministratore unico della COGEFI srl direttamente interessato agli esiti delle gare di appalto cui partecipano le società del fruppo IVRI, C. Leone in qualità di amministratore deL.to della BSK PIEMONTE, ora IVRI TORINO srl, presso la cui sede erano in parte detenute i fondi neri utilizzati per la corruzione, T.C. in qualità di presidente del CDA della BSK PIEMONTE, ora IVRI TORINO srl, nonché presidente del CDA di VIGILANZA CITTA' DI MILANO, amministratore unico di VICIEMME HOLDING, in tempi diversi, promettevano e quindi consegnavano a S. Francesco, all'epoca tenente colonnello dell' Esercito Italiano in servizio presso la Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali del Ministero della Difesa, ente appaltante, e C. Maurizio, impiegato presso la Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali del Ministero della Difesa, che avrebbe curato l'ampliamento dei servizi di vigilanza in appalto, importi di circa € 100.000 a S. Francesco nel 2002, perché in violazione del dovere di imparzialità e delle procedure di evidenza pubblica favorisse l'ATI, - cui partecipava la società BSK SECURMARK SERVIZI FIDUCIARI PIEMONTE s.r.l., successivamente denominata IVRI Torino srl -, con capogruppo


VCM VIGILANZA CITTA' DI MILANO, relativamente al I lotto, e l'ATI con capogruppo IVRI, relativamente al II lotto,
nell'aggiudicare gli appalti per servizi di vigilanza, portierato e custodia delle installazioni militari relative a n. 46 enti/distaccamenti/reparti in 24 province, per un importo complessivo di oltre 15 milioni di euro annui (bando di gara pubblicato sulla GURI n. 68 del 21.3.2002); consegnavano quindi nel secondo semestre del 2003 circa € 20.000 in contanti a C. Maurizio perché, in violazione dei principi di imparzialità, economicità e buon andamento della p.a., la stazione appaltante ampliasse i siti oggetto di vigilanza includendo ulteriori enti/distaccamenti/reparti, così da aumentare di circa 2 milioni di euro il corrispettivo dei servizi di vigilanza. In Milano e Roma nelle date di cui sopra.

L'illecito amministrativo di cui al capo d).
Anche per la corruzione aggravata e continuata di cui al capo d) relativa alla corruzione di un dipendente ENAV, al fine di vedersi aggiudicato l' appalto per la vigilanza dell'aeroporto di Torino Caselle, si rinvia a quanto già esposto in sede di ordinanza applicativa di misura cautelare emessa da questo Giudice in data 10.5.2004 nei confronti degli indagati Z., T., C. e Cosentino, confermata dal Tribunale in sede di riesame.
Nei confronti di T.C., all'epoca presidente del Consiglio di Amministrazione di VCM, e nei confronti di C. Leone, all' epoca amministratore deL.to della società BSK PIEMONTE (ora IVRI TORINO), sussistono pacificamente gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione in esame
come emerge dalle dichiarazioni confessorie rese al P.M. dagli stessi T. e C., dalle spontanee dichiarazioni rese da G. P. Z., dalle conversazioni telefoniche intercettate, dalla consulenza tecnica redatta dal Dott. Ma..
Al momento della commissione del fatto T.C., in qualità di presidente del CDA della società BSK
PIEMONTE (ora IVRI TORINO), e C. Leone in qualità di amministratore deL.to della società BSK PIEMONTE (ora
IVRI TORINO), rivestivano in seno alla società stessa una posizione apicale ex art. 5 I comma lettera a D. lgs 231/2001.
E' assolutamente pacifico che C. Leone e T. hanno commesso il reato di corruzione per far conseguire alla società IVRI Torino l' appalto pubblico per la vigilanza presso il sito denominato CAV TORINO nell'aeroporto di Torino Caselle.
Claudio T. e Leone C. hanno dunque agito nell'interesse ed a vantaggio della società presieduta ed amministrata; certamente Claudio T. e Leone C. non hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
E' altrettanto certo che prima della commissione del reato l'ente non aveva adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi ex art. 6 D.Lvo 213/2001.

L'illecito amministrativo di cui al capo e)
La corruzione aggravata e continuata di cui al capo e) - relativa alla corruzione di un colonnello dell' Esercito Italiano e di un dipendente del Ministero della Difesa - al fine di avere aggiudicato un importante appalto per la vigilanza di numerosi siti del Ministero, nonché al fine di conseguire l'ulteriore ampliamento dei servizi è anche essa ampiamente delineata nell' ordinanza applicativa di misura cautelare emessa da questo Giudice in data 10.5.2004 nei confronti degli indagati nell'ambito della quale si è anche evidenziato che - come emerge dalle dichiarazioni di T. e di C. - parte dei fondi utilizzati per pagare la tangente sono stati prelevati dallo "scheletro" di BSK Piemonte.
Dalla consulenza agli atti risulta che BSK Piemonte (ora IVRI TORINO) ha partecipato all'ATI che ha pagato la tangente per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto.
Sussistono quindi gravi indizi di colpevolezza a carico sia dell'allora presidente del CDA di BSK Piemonte, Claudio T., sia dell'allora amministratore deL.to, Leone C., come emerge dalle dichiarazioni confessorie rese al P.M. da T. e da C., dalle spontanee dichiarazioni rese da G. P. Z., dalle conversazioni telefoniche intercettate, dalla consulenza tecnica redatta dal Dott. Ma..
Sia per T. che per C. è indubbia la posizione apicale.
E' pacifico poi che T. e C., nel commettere i reati di corruzione in esame, hanno agito per far conseguire alla società da loro amministrata appalti pubblici e dunque nell'interesse ed a vantaggio della società.
Risulta altresì la mancata adozione ed efficace attuazione, prima della commissione del reato, di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.




IVRI HOLDING s.p.a e COGEFI s.p.a.


Alle società Ivri Holding e Cogefi è ascritto il medesimo illecito amministrativo contemplato dall'art. 25 conseguente alla responsabilità penale di soggetti rientranti nelle categorie previste dall'art. 5 D.L.vo 231/2001, ovverosia di soggetti che svolgono funzioni gestorie o direttive dell'ente, comunque in posizione apicale.


f) illecito amministrativo di cui agli artt. 25 comma 3 D.L.vo 231/2001 con riferimento al delitto di cui agli artt. 319, 321, 319 bis c.p. perché non avendo predisposto prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e comunque non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile che, in concorso fra loro, Z. G. P. in qualità di socio e presidente del CDA della IVRI HOLDING spa, nonché socio e amministratore unico della COGEFI srl direttamente interessato agli esiti delle gare di appalto cui partecipano le società del gruppo IVRI, T.C. in qualità di amministratore di società del gruppo, diretto conoscente di F. Maurizio per pregressi rapporti illeciti, C. Donato, in qualità di commercialista del gruppo che curava parallelamente la trattativa negli aspetti tecnici ed economici, promettevano a F. Maurizio, direttore centrale di Poste Italiane spa, e amministratore di POSTE TUTELA spa, importi di circa € 600.000 nel dicembre 2003 gennaio 2004, perché in violazione del dovere di imparzialità e delle procedure di evidenza pubblica favorisse l'ATI cui partecipavano società del gruppo IVRI nel rinnovare per un triennio l'appalto per i servizi di scorta valori presso gli uffici postali di numerose province. In Milano e Roma fino al marzo 2004
La corruzione aggravata e continuata di cui al capo f) è stata delineata in sede di ordinanza applicativa di misura cautelare emessa da questo Giudice in data 10.5.2004 nei confronti degli indagati Z., T., C., F.. L'ordinanza cautelare é stata confermata (tranne che per la posizione di C.) dal Tribunale di Milano in funzione di riesame.
Si richiamano le dichiarazioni confessorie rese da T.C. e da G. P. Z., le dichiarazioni rese al P.M. da Giuseppe Erminio Bifronte, le intercettazioni telefoniche, i servizi di osservazione svolti dalla P.G. in ordine agli incontri fra T. e F., la consulenza tecnica redatta dal dott. Ma..
Sussistono quindi gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Z. G. P., già amministratore delle Holding, nonché azionista di riferimento e dunque soggetto in posizione apicale. In particolare deve ritenersi che Z. G. P. — — abbia promesso (in concorso con T.C.) a F. Maurizio (v. capo di imputazione preliminare di cui all'ordinanza di custodia cautelare emessa da questo GIP).
Per stabilire se sussista responsabilità delle società IVRI Holding e Cogefi ai sensi del D.lvo 231/2001 deve verificarsi se, in questo caso, sussistano i requisiti di cui all'art. 5, I e II comma, e 6 I comma Dl.vo 231/2001.


Deve dunque verificarsi se Z. - socio e presidente del CDA di IVRI HOLDING spa nonché socio e amministratore unico di COGEFI s.p.a. (art. 5 comma I lett. a) - abbia agito nell'interesse di queste due società (IVRI Holding e COGEFI) ovvero nell'interesse esclusivo proprio o terzi (art. 6 II comma).
Per rispondere al quesito sono necessarie alcune premesse.
Quando l'impresa raggiunge consistenti dimensioni aziendali essa può assumere la configurazione di una pluralità di società operanti sotto la direzione unificante di una società capogruppo o holding.
A ciascuna delle società che compongono il gruppo può corrispondere un distinto settore di attività, una distinta fase del processo produttivo, una diversa zona territoriale di operatività: ma le azioni di ciascuna di queste società appartengono, in tutto o in maggioranza, ad una ulteriore società, detta appunto società holding, alla quale spetta la direzione ed il coordinamento dell'intero gruppo ed all'interno della quale i vari settori sono ricondotti ad economica unità.
La scomposizione dell'impresa in una pluralità di società può portare a separare fra loro, facendone oggetto di separate società, le due fondamentali funzioni imprenditoriali: l'attività di direzione da un lato e l'attività di produzione o scambio dall'altro. Si da così luogo ad una società capogruppo — che si definisce in questo caso holding - che non svolge alcuna attività di produzione o di scambio ma che si limita ad amministrare le proprie partecipazioni azionarie cioè a dirigere le società del proprio gruppo (società operanti).
In altri casi invece la holding, in forza della propria partecipazione di controllo in altre società, esercita sulle controllate una attività di direzione e coordinamento, ponendosi così a capo di un gruppo di società. In questo caso la funzione della holding è essa stessa funzione imprenditoriale corrispondente alla funzione di direzione strategica e finanziaria che è presente in ogni impresa. Nelle imprese isolate questa funzione si assomma alle funzioni operative. Nei gruppi invece essa si separa dalle funzioni operative dando luogo al fenomeno per il quale l'impresa si scompone in una pluralità di fasi separate, esercitate ciascuna da un soggetto diverso; sicchè la holding esercita, in modo mediato, la medesima attività di impresa che le controllate esercitato in modo immediato e diretto (1).
L'oggetto della holding, in questo caso, non è dunque la gestione di partecipazioni azionarie come tali, ma l'esercizio indiretto di attività d'impresa. Il concetto di - già riconosciuto in varie decisioni dalla Corte di Cassazione la quale ha sottolineato che la società controllante che agisca in ausilio di altra società del gruppo non soddisfa un interesse altrui, bensì realizza un proprio interesse (2) - è stato espressamente preso in considerazione nella legge deL. per la riforma del diritto delle società di capitali ed ha determinato l'inserimento nel codice civile delle norme di cui agli artt. 2497 ter e 2947 c.c.
Sulla base di queste premesse questo Giudice ritiene di dovere affermare che le società controllanti Ivri Holding e Cogefi hanno esercitato, attraverso le controllate, una propria attività d'impresa ed hanno soddisfatto, sempre attraverso le controllate, un proprio interesse.
Ivri Holding e Cogefi sono state direttamente coinvolte nella gestione dell'attività di impresa delle società controllate e non si sono limitate alla mera gestione delle partecipazioni possedute in queste ultime. Dagli atti emerge che le controllanti, attraverso i propri amministratori, hanno attivamente partecipato alla fase delle scelte decisionali concernenti la gestione degli appalti e la consumazione degli illeciti.
Z., dunque, soggetto in posizione apicale in quanto presidente del CDA di IVRI HOLDING spa, nonché amministratore unico di COGEFI s.p.a., nel commettere il reato di corruzione richiamato nel capo f), ha agito nell'interesse delle stesse IVRI Holding e COGEFI - perseguendo questo interesse facendo sì che le società partecipate ottenessero, grazie alla corruzione di F., l'aggiudicazione dell'appalto - e non nell' interesse esclusivo proprio o di terzi.
La difesa ha osservato che Z. non avrebbe agito in quanto presidente del CDA di Ivri Holding e amministratore unico di Cogefi, ma quale amministratore di fatto delle controllate: sul punto basta osservare che Z. ha potuto realizzare i comportamenti a lui ascritti — sebbene privo di qualifiche formali nelle controllate — solo in funzione dei poteri rivestiti nelle controllanti.
Il capitale sociale di Ivri Holding è così suddiviso: 40,5% Cogefi, 36,5% Difin s.r.l., 23% Antonella Z. (cugina di G. P. Z.).
Il capitale sociale di Cogefi s.p.a. è così suddiviso: 99% Z. G. P., 1% D.D.R. (moglie di Z. G. P.).
IVRI Holding e Cogefi controllano le società del gruppo IVRI come emerge dai prospetti agli atti.
(v. annotazione 12.3.2004, fl. 341 e ss, in fald. 1; v. memoria depositata nell'interesse di Z. G. P. in data 7.5.2004, in fald. 3).
Dalla consulenza redatta dal Dott. Ma. relativa all'esame delle gare d'appalto esperite da Poste Tutela s.p.a. finalizzate all' affidamento del servizio di trasporto valori (v. consulenza, fl. 172 e ss, in fald. 3) risulta che numerose società del gruppo IVRI hanno vinto il relativo appalto (v. tabella 1, pag. 5 della consulenza Ma.).
Le società vincitrici dell' appalto sono società controllate da IVRI Holding o da Cogefi (v. consulenza Ma., in fald 2; v. prospetto alL.to alla memoria depositata nell'interesse di Z. in data 7.5.2004, in fald 3; annotazione di P.G. in data 12.3.2004, in fald. 1).
Prima della commissione del reato IVRI Holding e Cogefi non avevano adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (v. nota Guardia di Finanza in data 24.6.2004).
Devono dunque ritenersi pienamente realizzati i presupposti di cui agli artt. 5, 6 e 7 D.lgs. 231/2001.



Le esigenze cautelari
L'attività di indagine fino ad ora svolta — e tuttora in corso — ha evidenziato la sistematicità con la quale le persone ai vertici delle società coinvolte nel presente procedimento sono ricorse allo strumento della corruzione per ottenere l'aggiudicazione di appalti pubblici.
L'attività di indagine ha altresì evidenziato la capacità delle società in esame di creare ingenti disponibilità di fondi neri: fondi indispensabili per potere pagare le tangenti a favore dei pubblici funzionari in grado di intervenire nell' aggiudicazione degli appalti. Basta a questo proposito ricordare le conversazioni intercettate relative al c.d. scheletro (l'armadio blindato collocato presso la sede di IVRi Torino e nel quale è stata rinvenuta una consistente somma di denaro) e le dichiarazioni rese sul punto dall'indagato C..
Da altre conversazioni risulta poi che la contabilità delle diverse società del gruppo veniva gestita in maniera illegale, con frequenti — e non giustificati - spostamenti di capitali fra le diverse società del gruppo (Si richiamano le conversazioni in data 23.12.2003 n. 294 e 24.12.2003 n. 333 intercorse tra C. e Fabrizi; la conversazione in data 8.1.2004, n. 1222 intercorsa tra Gamanossi e C.; la conversazione in data 28.1.2004 n. 1735, intercorsa tra T. e C.; la conversazione in data 26.3.2004 n. 2823 intercorsa tra M. e C.).
Il P.M. in sede di udienza camerale ha prodotto un verbale di sommarie informazioni reso in data 1.7.2004 da un dipendente della società IVRI il quale ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che presso la sede di Lodi dell' Ivri Milano vengono falsificate le schede carburanti sostituendo agli importi effettivi importi diversi e maggiorati; aggiungeva che alle schede falsificate vengono apposti i timbri di alcuni gestori compiacenti ed in particolare un timbro Agip ed un timbro Tamoil. Riferiva ancora di ritenere che le spese reali vengano aumentate mensilmente di 1000-1.5000 euro. Veniva altresì prodotto un verbale di perquisizione e sequestro datato 27.8.2004 nei confronti della sede di Lodi di IVRI Milano nel quale si da atto del rinvenimento di "un timbro in gomma riportante la seguente dicitura ".
Sebbene gli importi riferiti dalla persona informata sui fatti siano modesti, risulta dimostrato che la società IVRI — ancora nell'attualità — pone in essere una serie di comportamenti finalizzati alla creazione di disponibilità . Si sottolinea che la perquisizione presso la sede di Lodi dell' Ivri Milano è avvenuta quando era già stato notificato l'avviso di fissazione della Camera di Consiglio ex D. lgs 231/2000.
Deve ancora ricordarsi che il ricorso allo strumento della corruzione era pienamente condiviso dall'azionista di riferimento Z. il quale, per lo meno in una occasione, ha anche materialmente trasportato somme di denaro destinate al pagamento di tangenti. Nel corso della telefonata n. 793 del 18.11.2003, ore 17.45, Z. parla con A. al quale riferisce di dovere ed al quale chiede insistentemente se sono in grado di individuare mazzette di denaro poste in una borsa. A. consiglia a Z. di trasportare le mazzette di denaro mettendole in una busta e senza L.re, come invece vorrebbe fare l'interlocutore, le banconote con degli elastici.
La circostanza che le società non facciano capo ad un azionariato diffuso, ma ad un azionista di riferimento -direttamente ed attivamente coinvolto nella organizzazione ed esecuzione delle attività corruttive - rende meno rilevante, nella valutazione della sussistenza di esigenze cautelari, la circostanza degli avvenuti avvicendamenti nella direzione delle società.
Lo svolgimento dei fatti di corruzione, quale già esposto in sede di ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti degli indagati, impone di ritenere la sussistenza di un pericolo grave, concreto ed attuale di commissione di illeciti della stessa indole di quelli per i quali si procede: reati di corruzione, di false comunicazioni sociali, reati in materia tributaria.
Deve necessariamente sottolinearsi che, nella vita di tutte le società in esame, il ricorso allo strumento della corruzione (ed ai reati strumentali) non è stato eccezionale. Al contrario può ben affermarsi che il pagamento di tangenti ai pubblici funzionari al fine di ottenere l'aggiudicazione di appalti è stato sistematico, diffuso e pienamente condiviso - anzi organizzato - dai vertici delle società.
Deve altresì essere considerata la totale opacità nella gestione delle risorse finanziarie delle società: la commissione dei reati di corruzione oggetto di indagine ha evidenziato che la gestione dei flussi finanziari rappresenta una delle aree maggiormente a rischio nelle società del .
La gestione amministrativa delle società è dominata da una grave assenza di trasparenza: anche, e soprattutto sotto questo profilo, si manifesta la inadeguatezza dei compliance programs che non affrontano il punto e non dettano regole che, rendendo controllabile la gestione delle risorse finanziarie, possano diminuire il rischio del verificarsi di eventi della stessa indole di quelli già verificatisi.
Sulla base di tutto quanto esposto deve essere affermata la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 45 D.Lvo 231/2001 vale a dire un concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.


I modelli organizzativi
All'udienza in data 20.9.2004 IVRI Holding, Cogefi, VCM ed IVRI Tonno hanno depositato i modelli di organizzazione di cui all'art. 6 D.Lvo 231/2001.
E' dunque indispensabile verificare se questi modelli siano ex art. 6 lett a D.Lvo 231/2001 e se gli stessi siano .
I modelli di cui all'art. 6 devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Attraverso l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi l'ente deve eliminare — come stabilito dall' art. 17 — quelle "carenze organizzative che hanno determinato il reato".
Il modello deve dunque prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
Deve subito sottolinearsi che le scelte organizzative dell'impresa sono proprie dell'imprenditore.
Il D. Lgs 231/2001 non può dunque essere interpretato nel senso di una intromissione giudiziaria nelle scelte organizzative dell'impresa ma nel senso di una necessaria verifica di compatibilità di queste scelte con i criteri di cui al D. Lgs 231/2001. Ciò che il decreto richiede é che l'imprenditore adotti modelli di organizzazione idonei a ridurre il rischio che si verifichino, nella vita dell'impresa, (art. 6 d D. Lgs 231/2001).
I modelli — in quanto strumenti organizzativi della vita dell'ente - devono qualificarsi per la loro concreta e specifica efficacia e per la loro dinamicità; essi devono scaturire da una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale.

Come osservato nella Relazione allo schema del Decreto legislativo 231 "requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l' esenzione da responsabilità dell'ente é che esso venga anche efficacemente attuato: l'effettività rappresenta dunque un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo sistema di responsabilità".
La rilevanza di un idoneo modello organizzativo é estrema: il modello infatti é criterio di esclusione della responsabilità dell'ente ex art. art. 6 I comma ed ex art. 7; é criterio di riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12; consente, in presenza di altre condizioni normativamente previste, la non applicazione di sanzioni interdittive ex art. 17; consente la sospensione della misura cautelare interditta emessa nei confronti dell'ente ex art. 49.
Il modello peraltro potrà determinare questi effetti favorevoli nei confronti dell'ente solo ove lo stesso sia concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell'ambito dell'ente per il quale é stato
elaborato; il modello dovrà dunque essere concreto, efficace e dinamico, cioé tale da seguire i cambiamenti dell' ente cui si riferisce. La necessaria concretezza del modello, infatti, ne determinerà ovviamente necessità di aggiornamento parallele all'evolversi ed al modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti.

Nel caso in esame particolare attenzione dovrà essere rivolta — per tutto quanto esposto in sede di valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari - ai meccanismi di creazione di fondi extracontabili, alle modalità di redazione della contabilità, alle modalità di redazione dei bilanci, ai meccanismi di fatturazione infragruppo, agli spostamenti di liquidità da una società all'altra del gruppo (sul punto eloquenti le conversazioni telefoniche di cui ai fl. 674 e ss, fald. 4), alle modalità di esecuzione degli appalti ed ai controlli relativi.
L' individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati presuppone un' analisi approfondita della realtà aziendale con l'obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato.
E' altresì necessaria un' analisi delle possibili modalità attuative dei reati stessi.
Questa analisi deve sfociare in una rappresentazione esaustiva di come i reati possono essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.
In questa analisi dovrà necessariamente tenersi conto della storia dell'ente - cioè delle sue vicende, anche giudiziarie, passate - e delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel medesimo settore.
L'analisi della storia dell'ente e della realtà aziendale è imprescindibile per potere individuare i reati che, con maggiore facilità, possono essere commessi nell'ambito dell'impresa e le loro modalità di commissione.
Questa analisi consente di individuare — sulla base di dati storici - in quali momenti della vita e della operatività dell'ente possono più facilmente inserirsi fattori di rischio; quali siano dunque i momenti dell'vita dell'ente che devono più specificamente essere parcellizzati e procedimentalizzati in modo da potere essere adeguatamente ed efficacemente controllati: ad esempio il momento della presentazione delle offerte per gli enti che partecipano ad appalti pubblici; i contatti con la concorrenza; la costituzione di ATI; le modalità di esecuzione degli appalti; l'analisi delle attribuzioni a soggetti esterni di consulenze (con particolare riguardo al costo ed alla effettività delle stesse), la gestione delle risorse economiche, le movimentazioni di denari all'interno del gruppo, ecc.
Solo una analisi specifica e dettagliata può consentire un adeguato e dinamico sistema di controlli preventivi e può consentire di progettare .
La giurisprudenza ha già sottolineato la assoluta necessità di porre particolare attenzione, nella formazione dei modelli organizzativi, alla storia dell'ente affermando che (GIP Trib. Roma, 4.4.2003).
E' evidente che non esiste una diversità strutturale tra modelli organizzativi a seconda che gli stessi vengano elaborati ex ante ovvero ex post; lo stesso modello organizzativo può ritenersi o meno adeguato indipendentemente dal momento in cui lo stesso venga adottato: ciò che si deve sottolineare non è una eventuale maggiore necessità di incisività del modello elaborato ex post, ma la assoluta necessità che il modello elaborato ex post - e cioè dopo la contestazione dell'illecito - tenga presente la storia dell'ente e prenda in serio esame i che detta storia ha evidenziato.
Le linee guida elaborate da alcune associazioni rappresentative di enti suggeriscono la separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi cruciali nell'ambito di un processo a rischio, l'attribuzione di poteri di firma autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali, l'esistenza di un sistema di monitoraggio idoneo a segnalare situazioni di criticità. Si è ancora suggerito, nel settore specifico dei rapporti con la P.A., la nomina di un responsabile, interno alla società, per ogni singola operazione rientrante in aree di rischio, con obblighi di documentazione specifica delle attività svolte; l'adozione di soglie ulteriori di controllo interno quando si partecipa a consorzi o ad ATI, l'adozione di strumenti finalizzati alla verifica dell'esistenza, non meramente contabile, delle prestazioni espletate dai consulenti, l' adozione di strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie e che, in sintesi, impediscano che vengano create - attraverso emissione di fatture per operazioni inesistenti, attraverso spostamenti di denaro non giustificati fra società appartenenti allo stesso gruppo, attraverso pagamenti di consulenze mai effettivamente prestate ovvero di valore nettamente inferiore a quello dichiarato dalla società - disponibilità occulte.
E' infatti evidente che la consumazione di una ampia serie di quei reati che i compliance programs devono tentare di impedire presuppone la disponibilità da parte delle società di denaro non emergente dalla contabilità ufficiale e, dunque, spendibile senza controllo.
Sulla base di queste premesse possono ora analizzarsi i modelli organizzativi predisposti dalle società.

I modelli elaborati nell'interesse di VCM
Questo Giudice ritiene di dovere affermare la inadeguatezza del modello organizzativo elaborato nell'interesse di VCM.
In particolare possono individuarsi alcuni punti del modello certamente non rispondenti alle caratteristiche di specificità ed efficacia sopra delineate.
Per quanto concerne l' Organo di Vigilanza (di cui al paragrafo 3 del documento generale prodotto da VCM) si osserva che, perché questo organo possa adeguatamente ed efficacemente adempiere ai propri compiti, è necessario che ne sia garantita la autonomia, l'indipendenza e la professionalità.
Sotto questo profilo il modello appare lacunoso e generico.
In punto di autonomia dell'organo di vigilanza il modello si limita a rinviare ai "curricula dei singoli componenti dell'organo". Il modello non prevede che, necessariamente, i componenti dell'organo di vigilanza debbano possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. Ci si riferisce al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, alle metodologie per l'individuazione delle frodi. La composizione dell'organo di vigilanza muta nel tempo ed é evidente che un organo di vigilanza "debole" non può adempiere ai propri compiti.
In tema di nomina dei componenti dello stesso organo si prevedono alcune cause di ineleggibilità: la condanna con sentenza passata in giudicato per avere commesso uno dei reati di cui al D. lgs 231/2001 ovvero la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche op delle imprese.
Se l'organo di vigilanza deve, pur se organo interno alla società, essere indipendente ed in grado di controllare non solo i dipendenti, ma anche i direttori e gli amministratori dell'ente, appare veramente eccessivo pretendere, perché operi la causa di ineleggibilità, che nei confronti del soggetto che si vorrebbe nominare sia stata emessa una sentenza di condanna e che la sentenza sia diventata irrevocabile: potrebbe cioè nominarsi quale membro dell'organo di vigilanza un soggetto condannato — seppure con sentenza non irrevocabile - per corruzione, per truffa aggravata ai danni di ente pubblico, per frode fiscale ovvero un soggetto nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile ad esempio per gravi fatti corruttivi.
In ordine alla formazione - il cui compito è quello di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti - le contenute nel modello VCM sono assolutamente generiche: non si differenzia la formazione a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno; non si prevede il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione; non si prevedono controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi di formazione.
Per quanto concerne il sistema disciplinare non è espressamente prevista la comminazione di sanzione disciplinare nei confronti degli amministratori, direttori generali e compliance officers che — per negligenza ovvero imperizia — non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.
Anche la sezione del modello organizzativo di VCM dedicato alla , è estremamente generica e, dunque, inadeguata.
Già si è detto che l'elaborazione di modelli organizzativi deve tenere necessariamente conto della specificità dell' ente per il quale vengono elaborati, del settore nel quale l'ente opera e della sua storia (anche giudiziaria).
Nel caso di VCM, dunque, società i cui amministratori sono indagati per gravi fatti di corruzione e di truffa ai danni di Ente Pubblico, la mappatura dei rischi e la individuazione di protocolli di prevenzione avrebbe dovuto essere estremamente attenta ai profili colL.ti alla gestione delle risorse economiche, alla creazione di fondi neri, alla gestione di tutte le fasi relative alla partecipazione a gare d'appalto, all'esecuzione dei contratti.
A proposito della questione estremamente rilevante e relativa alle modalità di gestione delle risorse economiche nelle società del gruppo devono qui richiamarsi le dichiarazioni rese da T.C. Claudio, da C. Leone, da C. Donato, le risultanze delle intercettazioni telefoniche e l'avvenuto sequestro, in data 31.3.2004, della somma di euro 443.140,00 nel c.d. scheletro sito nella sede di IVRI Torino. E' pacifico che questa somma — sebbene materialmente detenuta nella sede di IVRI Torino- fosse destinata al pagamento di tangenti a favore di pubblici funzionari in grado di agevolare non solo IVRI Torino, ma tutte le società del gruppo.

Il modello elaborato da VCM si mostra sotto i profili sopra evidenziati estremamente carente, si esaurisce in una mera iterazione del dettato normativo e difetta conseguentemente sia di specificità che di dinamicità.
Deve ancora aggiungersi che, per quanto concerne i sistemi di controllo e di monitoraggio del funzionamento e dell'aggiornamento del modello, non sono previste sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale) così come non sono previsti controlli di routine e controlli a sorpresa — comunque periodici — nei confronti delle attività aziendali sensibili.
Il modello organizzativo di VCM non può dunque ritenersi così come richiesto dal D. Lgs 231/2001.

I modelli elaborati nell'interesse di IVRI Torino
Anche la lettura dei modelli di organizzazione di IVRI Torino ne evidenzia la estrema genericità e dunque la inadeguatezza al perseguimento degli obiettivi di cui al D. lgs 231/2001.
In tema di nomina dei componenti dell'organo di Vigilanza nella sezione IX del modello si prevedono alcune cause di ineleggibilità e decadenza, fra le quali la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Richiamato tutto quanto già detto sul punto a proposito dei modelli organizzativi di VCM, si ribadisce che appare veramente eccessivo pretendere, perché operi la causa di ineleggibilità, che nei confronti del soggetto che si vorrebbe nominare quale componente dell'organo di vigilanza sia stata emessa sentenza di condanna divenuta irrevocabile. E' dunque esclusa la rilevanza di una eventuale sentenza di condanna non irrevocabile ovvero di una sentenza di patteggiamento (anche per grave fatto corruttivo) emessa nei confronti di chi dovrebbe fare parte dell'organo di vigilanza.
Non è previsto e disciplinato un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all' organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati.
L'unica previsione al riguardo é quella — estremamente generica - di cui a pagina 25 del modello ove si prevede che "IVRI Torino .... predispone canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno della società ... possano riferire all'organismo di vigilanza" (v. anche l'analoga previsione contenuta nel capito 9, pagina 7 del modello). Non viene fornita alcuna concreta indicazione sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza: i "canali di informazione" cui si riferisce il modello organizzativo per la loro grande rilevanza dovrebbero, invece, essere resi noti — anche tramite la diffusione del modello stesso - ai dipendenti delle società.
La particolare rilevanza della previsione di obblighi di informazione dei dipendenti e amministratori nei confronti dell'organismo di vigilanza é sottolineata anche nelle linee guida elaborata da enti rappresentativi di associazioni le quali hanno altresì cercato di catalogare i dati che dovrebbero essere obbligatoriamente riferiti dai dipendenti all'organo di vigilanza.

Anche nel modello di Ivri Torino non è prevista la comminazione di sanzione disciplinare nei confronti degli amministratori, direttori generali e compliance officers che — per negligenza ovvero imperizia — non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.
Inoltre: le previsioni del modello organizzativo in tema di formazione sono assolutamente generiche e si può sul punto richiamare quanto già osservato a proposito dei modelli organizzativi di VCM: non si differenzia la formazione a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno; non si prevede il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione; non si prevedono controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi di formazione.
Il modello organizzativo di IVRI Torino contiene poi una parte dedicata alla "mappatura dei reati, individuazione dei rischi, protocolli di prevenzione".
Deve qui ribadirsi tutto quanto già sopra osservato e deve essere sottolineata la assoluta genericità dei c.d. protocolli di prevenzione i quali — proprio in relazione ai reati rientranti nella area di rischio delle società in esame — si limitano ad enunciati privi di un qualsiasi contenuto concreto ed operativo.
Già si è detto che la specificità e dinamicità del modello organizzativo è indispensabile perché lo stesso possa essere ritenuto efficace ed idoneo e che il modello deve tenere conto della storia, anche giudiziaria, della società alla quale si riferisce.
Si ricorda che in data 31.3.2004 è stata effettuata una perquisizione presso la sede dell' IVRI di Torino a carico dell'amministratore deL.to della società, C. Leone (indagato per concorso in corruzione continuata) (v. decreto di perquisizione in data 30.3.2004).
Nel corso della perquisizione gli Ufficiali di P.G. rinvenivano una somma di denaro contante per complessivi euro 443.140,00 (v. verbale di sequestro in data 31.03.04). La somma era posta all'interno di un armadio metallico di sicurezza collocato nella sala riunioni della società e nella disponibilità dello stesso C. (lo di cui alle conversazioni telefoniche intercettate).
Gli operanti chiedevano ai presenti (tra i quali Omissis, Segretaria di Direzione dell'I.V.R.I., Omissis, Comandante dell'I.V.R.I., Omissis, Direttore Commerciale, Omissis, Responsabile Amministrativo, e Omissis, Consigliere d'Amministrazione) di esibire ogni documento che potesse giustificare la presenza di una somma così ingente di denaro contante, non compatibile con l'ordinario esercizio di una normale attività societaria; nessuno dei presenti era però in grado di fornire alcuna attestazione documentale o contabile in merito (v. annotazione di P.G. datata 02.04.04).
Da un controllo delle scritture contabili della società emergeva che, in base al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2003, l' IVRI aveva una consistenza di cassa pari ad euro 14.875,00: consistenza certamente non compatibile con la corposa liquidità di denaro rinvenuta nella società stessa (v. rapporto di servizio datato 02.04.04). Sempre dal bilancio 2003, inoltre, risultava un indebitamento dell' IVRI nei confronti di diversi istituti di credito per un totale complessivo pari ad euro 1.429.849,00: anche questo elemento è in netto contrasto con quanto trovato a seguito della perquisizione dei locali della stessa IVRI e chiarisce che la somma sequestrata non era destinata a fare fronte a debiti od a spese documentabili della società.
Si deve poi ricordare la telefonata n. 1621 del 27.01.04 ore 18.29 (intercettata sull'utenza in uso a T.C.) nel corso della quale C. dice espressamente a T., il quale lo accusa dell'ammanco di circa 12.000,00 euro dalle casse dell'IVRI, di avergli consegnato personalmente tale importo "per l'ENAV e per l'ESERCITO".

C.: allora qualcuno mi dovrà spiegare come sono usciti soldi in contanti per darli a qualcuno
T.: io lo sto domandando a te
C.: senza giustificazione
T.: e a chi li hai dati ?
C.: li ho dati a te i soldi
T.: a me ?
C.: si per l'ENAV e per l'Esercito
T.: a me li hai dati ?
C.: e allora vedi che sei bugiardo
(...)
I due interlocutori discuto in modo molto animato. Poi il dialogo riprende in questi termini. T.: bene allora ti ricordi cosa ci hanno detto ? C.: si, che devono essere condivisi
T.: no, no devono essere che cosa ? Certi. E poi ? Condivisi. Giusto ?
(.)
T.: condivisi vuole dire che entrambi dobbiamo confermare la stessa cosa. Giusto ? C.: si certo
T.: allora tu mi hai detto che sono disponibilità che abbiamo utilizzato (si riferisce alla somma di denaro mancante dalla cassa)

(.)

T.: tu prima hai detto una cosa, quindi io condivido
Da tutto quanto esposto appare chiaro, dunque, che la società IVRI Torino era solita accantonare ingenti quantitativi di denaro contante da avere nell'immediata disponibilità e da consegnare a pubblici funzionari in grado di assicurare l'aggiudicazione degli appalti, ivi compresi (come dichiarato dallo stesso T.) appalti ai quali non partecipava la società torinese, ma altre società del gruppo.

La somma contante rinvenuta a seguito della perquisizione del 31.03.04 era tenuta dall'IVRI nella propria pronta e diretta disponibilità solo ed esclusivamente per fini illeciti correlati alla necessità di corrispondere denaro a pubblici funzionari per aggiudicarsi appalti: questo emerge in modo chiaro ed inequivocabile dalla conversazione telefonica sopra riportata: li ho dati a te i soldi ... per l'ENAV e per l'Esercito.
Ciò premesso si rileva che — nonostante l'esistenza di indici particolarmente concreti di segnalazione di un rischio specifico - nessuna indicazione é contenuta nel modello IVRI Torino al fine di rendere estremamente complessa la possibilità di accantonamento di fondi neri.
Questo Giudice ritiene che l'ente — nella predisposizione del modello e per far sì che lo stesso potesse effettivamente essere ritenuto specifico ed efficace - avrebbe dovuto dedicare particolare attenzione all'individuazione delle modalità di accantonamento di "fondi neri" (utilizzati per il pagamento di tangenti) e all'individuazione delle carenze organizzative e di controllo interno che hanno reso possibile una gestione delle risorse finanziarie caratterizzata da una assoluta mancanza di trasparenza.
Deve dunque concludersi nel senso che anche il modello elaborato da IVRI Torino risulta, sotto tutti i profili sopra evidenziati, estremamente carente; si esaurisce in una mera iterazione del dettato normativo e difetta conseguentemente sia di specificità che di dinamicità.
Il modello organizzativo di IVRI Torino non può dunque ritenersi così come richiesto dal D. Lgs 231/2001.
I modelli elaborati da IVRI Holding e da Cogefi.
Anche i modelli elaborati nell'interesse delle società IVRI Holding e Cogefi — ed in particolare la sezione dei modelli dedicata alla - sono estremamente generici.
Al capo f di imputazione preliminare si ascrive alle società Ivri Holding e Cogefi di avere reso possibile che, in concorso fra loro, Z. G. P. in qualità di socio e presidente del CDA della IVRI HOLDING spa, nonché socio e amministratore unico della COGEFI srl direttamente interessato agli esiti delle gare di appalto cui partecipano le società del gruppo IVRI, T.C. in qualità di amministratore di società del gruppo, diretto conoscente di F. Maurizio per pregressi rapporti illeciti, C. Donato, in qualità di commercialista del gruppo che curava parallelamente la trattativa negli aspetti tecnici ed economici, promettevano a F. Maurizio, direttore centrale di Poste Italiane spa, e amministratore di POSTE TUTELA spa, importi di circa € 600.000 nel dicembre 2003 gennaio 2004, perché in violazione del dovere di imparzialità e delle procedure di evidenza pubblica favorisse l'ATI cui partecipavano società del gruppo IVRI nel rinnovare per un triennio l'appalto per i servizi di scorta valori presso gli uffici postali di numerose province.
Già si è detto che il modello organizzativo deve qualificarsi per la sua concreta e specifica efficacia e per la sua dinamicità; esso deve scaturire da una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale; il modello deve dunque necessariamente tenere conto della storia della società alla quale si riferisce in quanto l'analisi della stessa è indispensabile per la individuazione dei c.d. fattori di rischio.


I modelli organizzativi di IVRI Holding e Cogefi avrebbero, quindi, dovuto dedicare particolare attenzione all'individuazione delle modalità attraverso le quali è stato possibile per le società realizzare un costante e consistente accantonamento di fondi neri, spendibili quindi senza alcuna necessità di giustificazione.
Avrebbero, poi, dovuto essere previsti meccanismi tali da rendere estremamente difficoltoso per i vertici di IVRI Holding e Cogefi le attività corruttive funzionali a fare in modo che le società operative (le controllate) potessero ottenere l'aggiudicazione di appalti pubblici: si ricorda il ruolo gestorio svolto da T. - in ragione del suo particolare rapporto fiduciario con G. P. Z. - a favore di società del gruppo delle quali tuttavia egli non era formalmente amministratore (v. l'intervento di T. nel "rinnovo" del contratto con Poste, nonché la telefonata intercorsa tra T.C. e C. Donato al progressivo 1118 del 5.1.2004).
I modelli organizzativi elaborati da IVRI Holding e da Cogefi sono, invece, sotto tutti i profili sopra evidenziati, estremamente carenti; essi si esauriscono in una mera iterazione del dettato normativo e difettano conseguentemente sia di specificità che di dinamicità.
Ci si riferisce ad esempio a quanto stabilito nella sezione dei modelli dedicata ai protocolli di prevenzione ed in particolare a quanto previsto nelle cartelle n. 21 e seguenti: si prevede la . Deve essere sottolineata la estrema genericità ed astrattezza della previsione che non indica quali siano concretamente le modalità, i meccanismi ed i tempi di archiviazione delle scritture e, dunque, gli effettivi poteri di controllo esercitabili dall'Organo di Vigilanza4.
I modelli elaborati da Ivri Holding e Cogefi devono essere ritenuti inadeguati anche sotto altri
profili.
Deve ribadirsi quanto già osservato a proposito dei modelli VCM ed Ivri Torino in ordine alle cause di ineleggibilità previste per i membri dell'organo di vigilanza ed in particolare per la causa di ineleggibilità consistente nell'avere riportato condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Se l'organo di vigilanza deve, pur se organo interno alla società, essere indipendente ed in grado di controllare non solo i dipendenti, ma anche i direttori e gli amministratori dell'ente, appare veramente eccessivo pretendere, perché operi la causa di ineleggibilità, che nei confronti del soggetto che si vorrebbe nominare sia stata emessa una sentenza di condanna irrevocabile: potrebbe cioè nominarsi quale membro dell'organo di vigilanza un soggetto condannato — seppure con sentenza non irrevocabile - per corruzione, per truffa aggravata ai danni di ente pubblico, per frode fiscale ovvero un soggetto nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di patteggiamento ad esempio per gravi fatti corruttivi.
Nulla è previsto dai modelli organizzativi in esame in tema di formazione (il capitolo VI contiene solo la parte dedicata alla diffusione del codice etico).
Per quanto concerne il sistema disciplinare non è espressamente prevista dai modelli la comminazione di sanzione disciplinare nei confronti degli amministratori, direttori generali e compliance officers che — per negligenza ovvero imperizia — non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.
Non è poi previsto un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all' organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. Nelle linee guida elaborate da associazioni rappresentative di enti è sottolineata la necessità di inserire nei modelli organizzativi una previsione di questo tipo; alcune associazioni rappresentative hanno anche cercato di catalogare i dati che dovrebbero essere obbligatoriamente riferiti dai dipendenti all'organo di vigilanza.

L'unica disposizione al riguardo inserita nei modelli di IVRI Holding e Cogefi é quella — estremamente generica (di cui a pagina 23 del modello Cogefi e di cui a pagina 25 del modello Ivri Holding) - ove si prevede che la società "predispone canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno della società ... possano riferire all'organismo di vigilanza".
Per tutti i motivi indicati anche i modelli organizzativi di IVRI Holding e di Cogefi non possono dunque ritenersi così come richiesto dal D.
Lgs 231/2001.
La misura richiesta
Sulla base di tutto quanto esposto deve ritenersi che le gravi, consistenti ed attuali esigenze cautelari di commissione di reati della stessa indole di quello per il quale si procede possano essere tutelate solo applicando agli enti la misura dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per la durata di un anno ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. a) per tutti i fatti di cui ai capi a), b), d), e) ed f di imputazione preliminare.
Solo la misura dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per la durata di un anno — determinando una interruzione dell'attività dell'ente - può ritenersi adeguata alla salvaguardia delle gravissime ed attuali esigenze cautelari presenti: si è già osservato come il ricorso allo strumento della corruzione funzionale all'ottenimento di appalti pubblici non sia stato eccezionale ed abbia, al contrario, rappresentato il modo stabile di operare delle società in esame e dei loro vertici. Si è altresì rilevato che anche nell'attualità (dopo l'esecuzione della misure cautelari personali e dopo la fissazione dell'udienza ex art. 47 D. lgs 231/2001) le società del gruppo pongono in essere illeciti al fine di realizzare l'accantonamento di fondi neri, come tali liberamente spendibili (v. la vicenda relativa alla sede Lodi di Ivri Milano, già sopra ricordata).
In considerazione dell'elevato numero di dipendenti di VCM e di IVRI Torino ed in considerazione del fatto che i dipendenti delle due società, in qualità di guardie giurate spesso addette alla sicurezza di installazioni pubbliche, svolgono un servizio di pubblica necessità la cui interruzione potrebbe provocare un evidente grave pregiudizio alla collettività può disporsi, ai sensi dell'art. 15 D.lvo 231/2001, la prosecuzione dell'attività degli enti V.C.M. Vigilanza Città di Milano, I.V.R.I. Istituti Vigilanza Riunito d'Italia da parte di un commissario giudiziale per un periodo di un anno.
Anche nei confronti di I.V.R.I. Holding s.p.a. e COGEFI s.p.a può disporsi, in luogo della misura dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per la durata di un anno, la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale per lo stesso periodo: questa misura è più favorevole alle società controllanti le quali non vedranno la loro attività imprenditoriale interrotta. E' inoltre evidente che l'interdizione dall'esercizio dell'attività delle controllanti IVRI Holding e Cogefi si riverbererebbe sulle controllate determinandone la paralisi. L'interdizione dall'esercizio dell'attività delle controllanti determinerebbe, dunque, la sostanziale inutilità della nomina di un commissario giudiziale alle controllate le quali, nella paralisi delle controllanti, non sarebbero in grado di operare.
La richiesta di applicazione della misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per la durata di un anno non può, invece, essere accolta in relazione all' illecito ex art. 24 D. lgs 231/2001 di cui al capo c).
Infatti il principio di cui all'art. 13 comma 1 — il quale stabilisce che le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste — vale anche in sede cautelare.
L'art. 24 stabilisce che in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 640 c.p. si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e): è dunque esclusa l'applicabilità all'ente della sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività ex art. 9 comma 2 lett. a).


Le richieste di sospensione ex art. 49 D.Lvo 231/2001
L'art. 49 stabilisce che la misura cautelare può essere sospesa se l'ente chiede di realizzare gli adempimenti di cui all'art. 17.
Questo Giudice ritiene che la richiesta di sospensione possa essere avanzata sia successivamente all'esecuzione della misura sia nell'udienza ex art. 47 D. lgs 231/2001. Nessun motivo testuale o logico consiglia una diversa interpretazione della norma.
La legge riconosce al giudice un potere discrezionale nella valutazione della richiesta di sospensione , ma non specifica su quali elementi valutativi debba essere adottata la decisione di sospensione.

Deve considerarsi che la norma di cui all'art. 49 si spiega in quanto la realizzazione degli adempimenti di cui all'art. 17 può fare ritenere cessate le esigenze cautelari ravvisate dal giudice della cautela.
Quindi: da un lato occorrerà evitare che l'ente presenti richieste di sospensione a fine dilatorio, dall'altro si dovrà incoraggiare l'ente a porre in essere le condotte riparatorie in quanto solo in questo modo si ottiene quel recupero di L.lità, che è il fine perseguito dal sistema.
Nel caso in esame questo Giudice ritiene di potere valutare positivamente la richiesta di sospensione avanzata nell'interesse di VCM, Ivri Holding e Cogefi.
La misura cautelare deve dunque essere sospesa per due mesi affinché entro questo termine le società realizzino gli adempimenti di cui all'art. 17.
Entro questo termine dovranno dunque essere elaborati i modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 D.Lvo 231/2001; dovrà essere risarcito il danno; dovrà essere restituito il profitto del reato.
Deve essere determinata una somma di denaro a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 49 I e II comma D.Lvo 231/2001; detta somma non può essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per il quale si procede.
Per VCM l'entità della cauzione, ritenuto applicabile il principio di cui all'art. 21 D.Lvo 231/2001, ritenuto più grave l'illecito di cui al capo a deve essere fissata in euro 250.000, aumentata ex art 21 ad euro 300.000 (fissando in euro 5000 il valore della quota e determinando in 500 in numero delle quote).
Per Ivri Holding e Cogefi l'entità della cauzione deve essere fissata in euro 250.000 (fissando in euro 5000 il valore della quota e determinando in 500 in numero delle quote).
La cauzione dovrà essere versata entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento.

P.Q.M.


Visto l'art. 45 e 15 D.Lgs 231/2001 Nomina
per le società di cui in epigrafe in relazione ai fatti di cui ai capi a), b), d), e) ed f) loro rispettivamente ascritti commissario giudiziale nella persona del Dott. Marco Antonioli per la durata di un anno e dispone che l'attività dell'ente sia proseguita dal predetto commissario

Visto l'art. 49 D. Lgs 231/2001
Sospende
l'esecuzione della misura cautelare nei confronti delle società VCM, IVRI Holding e Cogefi

Determina
l'entità della cauzione in euro 300.000 per VCM; in euro 250.000 per IVRI Holding; in euro 250.000 per Cogefi.


Stabilisce
per il versamento della cauzione il temine di dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento. Respinge
La richiesta del P.M. in relazione all'illecito di cui al capo c).

Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la trasmissione della presente ordinanza al P.M. che ne curerà la notificazione all'ente ai sensi dell'art. 48 D. Lgs 231/2001
Milano, 20 settembre 2004
Il Giudice Beatrice Secchi
Il Cancelliere

 

 

Note:

1. Le norme che regolano la redazione dei bilanci distinguono tra partecipazioni di controllo che sono immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni di controllo che sono attivo circolante. Ai sensi dell'art. 2424 bis comma II c.c. le partecipazioni in società controllate o colL.te si presumono immobilizzazioni, ossia partecipazioni miranti ad esercitare una influenza dominante sulla controllata, o una influenza notevole sulla collegata, e non meri valori di scambio ossia partecipazioni acquistate in vista della loro successiva rivendita.

2. Cass. 20.3.68 n. 2215; Cass. 2.4.69 n. 1963, Cass. 20.10.69, n. 907 (secondo le quali la remissione del debito da parte della holding a favore di una sua controllata non è tassabile come atto di liberalità essendo la prima mossa da un proprio interesse patrimoniale a ridurre il passive della controllata ed a salvarla dal rischio di fallimento); Cass. 14.9.76 n. 3150 (secondo la quale le fideiussioni rilasciate da una società del gruppo a favore di altra società del medesimo gruppo non sono atti estranei all'oggetto sociale della prima perché preordinati ad un interesse sia pure mediato ed indiretto della società, ma giuridicamente rilevante, e non possono pertanto a causa della semplice mancanza di controprestazioni contrattualmente esigibili essere considerati contrari o estranei al conseguimento dell'oggetto sociale della società che li ha compiuti); Cass. 11.3.96 n. 2001 (secondo la quale non è atto di liberalità, come tale revocabile ai sensi dell'art. 64 l. fall. la cessione gratuita di crediti verso terzi da una società all'altra del medesimo gruppo, trattandosi di atto che ubbidisce ad una logica di gruppo ed è quindi espressione di politica imprenditoriale volta al perseguimento di obiettivi che trascendono quelli delle singole società partecipanti) ; Cass. 29.9.97 n. 9532 (secondo la quale non è atto di liberalità, agli effetti dell'art. 64 l. fall., la fideiussione infragruppo, perché diretta a realizzare un interesse del fideiussore).

3. Si ricorda che per reati della stessa indole si intendono - in base all'art. 101 c.p. - più reati realizzati in circostanze oggettive simili, o in condizioni ambientali o di persone simili, sorretti da motivi omogenei.

4. E' evidente la estrema importanza di quanto sopra alla luce delle conversazioni telefoniche intercettate: v. in particolare tei 23.12.2003 ore 19.03, 24.12.2003 ore 9.37 e 8.1.2004, ore 14.32 nel quale si discute di spostamenti di capitali fra le società del gruppo; tel. 26.3.2004 ore 19.38 nel corso della quale C. - commercialista del gruppo - dice a M.: ; v. anche tel. 23.4.2004 ore 8.50 (fald. 4).