Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale Sez. 4, 27 febbraio 2013, n. 9480 - Trielina utilizzata per la pulizia delle maniglie e vapori venefici: morte di un lavoratore



 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antoni - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - rel. Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da:
M.G. N. IL (Omissis);
M.S.L. N. IL (Omissis); B.F. N. IL (Omissis); T.Y. N. IL (Omissis); avverso la sentenza n. 4151/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di M.G., M. S. e T.Y.; e l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di B.F.;
Uditi i difensori Avv. Fagnani per M.G. e M.S.; Avv. Tagliabue per B. e T.; che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

 

FattoDiritto

 


1. Il Tribunale di Monza ha affermato la responsabilità di M.G. e M.S. in ordine al reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; e di B. F. e T.Y. in ordine all'illecito di favoreggiamento personale. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Milano.
L'evento è accaduto nei locali dello stabilimento della C. s.p.a. Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, il lavoratore Be.Ma. si portava all'interno di una vasca contenente trielina utilizzata per la pulizia delle maniglie prodotte dall'azienda; e veniva investito da vapori venefici che ne cagionavano la morte.

Nei confronti di M.S., presidente del consiglio di amministrazione della società e di M.G., amministratore delegato della stessa, è stato mosso l'addebito di non aver formato ed informato il lavoratore e di non aver predisposto le misure tecniche ed i dispositivi di protezione per governare i rischi connessi all'uso del solvente in questione.
Nei confronti di B. l'illecito riguarda l'aver falsamente dichiarato di non essere a conoscenza di presenza di trielina e di non aver mai visto alcun collega presso l'impianto.
Nei confronti di T. la contestazione attiene all'aver falsamente dichiarato di non aver mai riferito ai colleghi Be. e R. di aver utilizzato la vasca contenente trielina su incarico di M.G..


3. Ricorrono per cassazione gli imputati.
3.1 B. deduce violazione di legge e vizio della motivazione.
L'imputato non ha mai reso dichiarazioni mendaci. Quelle rese collimano con quanto riferito da sette testimoni, mentre sono confutate solo da quelle della moglie della vittima. La Corte d'appello ha liquidato la questione con una formula di maniera.
Il gravame trascrive brani di dichiarazioni testimoniali per dimostrare il travisamento della prova. Si aggiunge che le dichiarazioni rese a proposito delle modalità della lavorazione e della non utilizzazione della trielina sono ampiamente confortate. In conclusione, la responsabilità non è dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio.
3.2 T. propone censure non dissimili da quelli di B..
L'imputazione nasce dal fatto di aver riferito che una macchina non era utilizzata da anni e che non veniva fatto uso di trielina. Tali dichiarazioni, tuttavia, non sono mendaci essendo confortate da quelle rese da numerosi altri testi. La Corte di merito, d'altra parte, non ha considerato la possibilità che nel corso del colloquio con il fratello della vittima e con l'amico R. vi sia stato un fraintendimento, anche per la rumorosità dell'ambiente di lavoro.
Si è pure trascurato che l'impianto incriminato era privo di collegamenti elettrici. L'apparato era fermo da molti anni e la trielina esistente non era comunque sufficiente per il suo funzionamento. A fronte di tale quadro la Corte d'appello ha utilizzato espressioni generiche ed apodittiche per ritenere la falsità delle dichiarazioni. In ogni caso le affermazioni che si assumono false non avrebbero comunque potuto avere influenza sulla sorte del processo, posto che l'evento è comunque da addebitare ad un'iniziativa sconsiderata della vittima. In conclusione, non è stata provata la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
3.3 M.G. e M.S. ricorrono con unico atto.
3.3.1 Si assume che l'istruttoria ha dimostrato che l'evento letale si è verificato in una vasca contenente trielina chiusa con coperchi che hanno determinato la concentrazione dei vapori. L'apparato, utilizzato solo in passato per pulire le maniglie semilavorate, era in disuso. Il lavoratore si è arbitrariamente introdotto nella vasca senza che ciò attenesse in alcun modo alle lavorazioni che gli erano affidate e, per
effetto dei vapori, ha subito lesioni letali. Tutti i dipendenti hanno dichiarato di non aver mai sentito odore di trielina. La Corte d'appello ha completamente disatteso tutte le fonti di cognizione diretta, attribuendo ingiustificato credito alle dichiarazioni indirette della moglie della vittima. Vengono trascritti brani di deposizioni che testimoniano dello stato di disuso della vasca in questione permanentemente chiusa con coperti.
Si aggiunge che è pure emerso che la pulizia con trielina avveniva in altro stabilimento. Ciò rende ancora più inverosimile l'ipotesi che la vittima abbia fatto uso della vasca per procedere alla pulizia di manufatti, tanto più che la trielina, per esercitare la sua azione pulente ha bisogno di essere scaldata. E' pure emerso che nello stabilimento non vi erano riserve di trielina e che la vittima era magazziniere e non aveva incombenze afferenti alla pulizia dei manufatti. La motivazione è censurabile perchè non tiene in alcun conto le acquisizioni probatorie. La Corte ha travisato i fatti ed ha attribuito ingiustificato rilievo solo ad alcune prove. La realtà è che le cause del decesso sono rimaste ignote: non si è compreso perchè il lavoratore si sia introdotto nella vasca. Essendo l'apparato fuori uso non incombeva alcun obbligo di formazione ed informazione, tanto più che la vasca era in sicurezza con l'apposizione dei coperti.
L'impianto non poteva funzionare perchè conteneva un quantitativo di trielina insufficiente; ed inoltre il cavo elettrico era staccato dalla rete. Tale dato oggettivo contrasta le deposizioni utilizzate dalla sentenza impugnata. Ciò esclude che il lavoratore fosse intento alla pulizia delle maniglie. L'affermazione di responsabilità, inoltre, è basata solo sulle presunte incongruenze tra le varie deposizioni. Vengono a tale riguardo trascritti alcuni brani dell'istruttorie dibattimentale.
3.3.2 Con il secondo motivo si censura l'ordinanza con la quale, in violazione dell'art. 63 c.p.p., è stato acquisito il verbale di sommarie informazioni testimoniali di B.F.. La norma citata impone di interrompere l'esame anche quando il reato che si viene profilando è quello di favoreggiamento personale. La distinzione prospettata dal giudice di merito non trova giustificazione. 3.3.3. Con distinto motivo si censura la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di Re.Ma., escusso ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p.. Si sollecita l'esame del profilo di costituzionalità della normativa.
3.3.4 Con il quarto motivo si censura la mancata concessione di attenuanti generiche: non viene indicato alcuno dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e si trae argomento solo dalla presunta gravità delle violazioni.
3.3.5 Con l'ultimo motivo si prospetta mancanza della motivazione in ordine al diniego della non menzione della condanna.


4. I ricorsi sono infondati.

4.1 Quanto al motivo sub p.3.3.2, occorre prendere atto che correttamente la Corte territoriale si attiene al condiviso principio di diritto ripetutamente enunciato da questa Suprema Corte secondo cui le dichiarazioni "indizianti" evocate dall'art. 63 c.p.p., comma 1, sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico in una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza (Da ultimo, Cass. 6, 13 maggio 2008, Rv. 240790).
4.2 Per ciò che attiene al motivo di cui al p.3.3.3, rileva che la medesima Corte d'appello evoca la pertinente pronunzia della Corte cost. n. 456 del 2007. Nè si scorge per quale specifica, solida ragione, i principi espressi in quella pronunzia e diffusamente esaminati dal giudice di merito, non si attaglino al caso in esame.
Dunque, non è censurabile l'assunzione del Re.Ma. con la procedura di cui all'art. 197 bis c.p.p.. Per sovrappiù, la Corte d'appello ha aggiunto che la deposizione in questione non è, comunque, per nulla decisiva; limitandosi a corroborare il quadro probatorio complessivo. Dunque, non si configura alcuna violazione idonea ad incidere sulla sorte del processo.
4.3 Tutte le censure che riguardano l'affermazione di responsabilità sono infondate. La sentenza impugnata espone preliminarmente che il datore di lavoro è chiamato alla valutazione ed al governo dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Il rischio, d'altra parte, è già connesso alla sola presenza in azienda di sostanze letali o nocive. Nel caso di specie è emerso che mancava un programma di sicurezza; che il rischio trielina non era stato eliminato e che la vasca in cui la sostanza si trovava non era stata messa in sicurezza;
che non era segnalata la presenza della sostanza medesima; che non era stata fornita alcuna formazione ed informazione ai lavoratori.
Tali violazioni, si aggiunge, rilevano pure nel caso in cui l'impianto fosse in disuso, posto che l'arte era frequentata dai lavoratori e che erano presenti 200 litri della sostanza. In breve, il rischio esisteva e non era in alcun modo governato.
D'altra parte, prosegue la Corte di merito, il fatto che il lavoratore sia entrato nella vasca indossando due mascherine di tessuto, totalmente inidonee, dimostra che la vittima non era incosciente ma non era stata per nulla informata sulla pericolosità della sostanza e sul rischio di morte. La pronunzia ritiene altresì che il lavoratore stesse compiendo un'operazione che saltuariamente aveva luogo in azienda per la pulitura di manufatti. Vengono indicati al riguardo alcuni indizi, come la presenza di una pedana e l'acquisto di trielina. Verosimilmente la sostanza veniva usata a freddo per la pulizia di pezzi isolati, sicchè non rileva il fatto che i cavi elettrici fossero scollegati. In coerenza con tale ricostruzione sono le dichiarazioni della moglie della vittima che ha riferito che il marito tornava a casa stordito; e la deposizione del teste M. che ha narrato di aver lavorato insieme alla vittima alla pulizia di alcune maniglie campione per una fiera.
Tale complesso, articolato e coerente apprezzamento della vicenda è perfettamente conforme ai principi ed immune da vizi logici.
La maggior parte delle censure prospettate davanti a questa Corte suprema, d'altra parte, non colgono il nucleo significativo della decisione e si soffermano su aspetti della vicenda che non risultano decisivi, relativi al possibile uso della vasca. Ciò che radica la responsabilità è che nell'impianto vi era una vasca contenente una sostanza idonea a produrre vapori altamente tossici; e che il rischio connesso non era per nulla governato. D'altra parte, difetta di qualunque grado di plausibilità, oltre ad essere contrastata dalle acquisizioni probatorie indicate in sentenza, la tesi difensiva secondo cui la vittima si sarebbe introdotta nella vasca senza alcuna ragione afferente, in un modo o nell'altro, alle lavorazioni che gli venivano comandate.
4.4 Quanto all'imputato T. la pronunzia spiega che B. A. e R.N. hanno riferito di un colloquio nel quale l'imputato ha raccontato di aver usato la vasca prima dell'evento. La tesi difensiva, si aggiunge, non è coerente ed inoltre contrastante con due deposizioni tra loro coerenti. D'altra parte, considerato il contesto della discussione, insorta dopo l'incidente, non è possibile che i due testi abbiano equivocato. Tale apprezzamento è ben fondato sul piano logico; sicchè le censure difensive sono infondate.
4.5 Quanto all'imputato B., la pronunzia assume che la responsabilità emerge dalle dichiarazioni rese nell'immediato, non filtrate dal contatto con altri e quindi genuine. Esse sono state successivamente "aggiustate" per favorire i datori di lavoro. Il lavoratore era esperto del funzionamento dell'azienda ed era a conoscenza dell'utilizzazione della trielina. L'accusa è confortata dal fatto che la moglie della vittima ha riferito che il coniuge le narrò di un'occasione in cui pulì le maniglie con un collega di nome F. correttamente di identificato nel ricorrente. La donna ha narrato i fatti in modo equilibrato ed attendibile. D'altra parte, la prima sentenza, in linea con le valutazioni espresse dalla Corte d'appello dedica ben cinque pagine (pp. 38-42) ad analizzare in dettaglio le plurime dichiarazioni mendaci rese nel corso delle diverse dichiarazioni. Dunque, neppure per ciò che riguarda il B. può riscontrarsi alcun vizio logico nel l'argomentata dimostrazione della falsità delle dichiarazioni rese per favorire i datori di lavoro.
4.6 Per ciò che attiene alla posizione dei due responsabili dell'azienda la Corte conclude che la natura e la gravità delle violazioni non consentono la concessione delle attenuanti generiche. Si tratta di un argomentato apprezzamento di merito che, sinteticamente ma chiaramente, mette in rilievo la totale assenza di qualsiasi cautela, che fonda un giudizio di aspra censura: si giustifica così il diniego delle attenuanti generiche ed implicitamente della non menzione della condanna. Anche tale valutazione, per la sua congruità logico-giuridica, non può essere sindacata nel presente giudizio di legittimità.
I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013