Cassazione Penale, Sez. 4, 19 febbraio 2013, n. 7956 - Utilizzo di cavalletti artigianali inidonei e ruolo di un datore di lavoro e di un preposto


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo - Presidente -

Dott. MASSAFRA U. - rel. Consigliere -

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere -

Dott. GRASSI Aldo - Consigliere -

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza



sul ricorso proposto da:

B.V. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1786/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/06/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per l'annullamento con rinvio nella non menzione, rigetto nel resto.

 

Fatto



Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di B.V. avverso la sentenza emessa in data 30.6.2011 dalla Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma di quella in data 20.9.2010 del Tribunale di Milano con la quale il B., quale titolare/datore di lavoro presso la ditta "L.A. s.r.l,.", era stato riconosciuto colpevole del delitto di lesioni colpose gravi, anche con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno del dipendente C.V., riduceva la pena inflitta, concesse le circostanze attenuanti generiche (equivalenti alla contestata aggravante), ad Euro 200,00 di multa.

Secondo l'imputazione e come ritenuto dai Giudici di merito, il B., nella qualità predetta, per colpa, aveva cagionato al dipendente C.V. lesioni personali (frattura trimalleolare scomposta tibiotarsica destra, frattura seno mascellare sinistro, ferita lacerocontusa regione zigomatica sinistra), determinanti un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni; in particolare la persona offesa, operaio con mansioni di meccanico saldatore incaricato della costruzione di telai metallici destinati a sorreggere il camino dell'impianto di emissione bitume, nel procedere alla verniciatura di uno dei due tronchi del telaio - posti su cavalletti di costruzione artigianale - si appoggiava al traliccio che, cadendo, gli rovinava addosso, così determinandosi le lesioni sopra descritte. Colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nel controllo, nell'organizzazione e nella predisposizione dei mezzi a tutela della salute dei lavoratori;

colpa specifica consistita nella violazione dell'art. 2087 c.c., per non avere adottato le misure che, secondo l'esperienza e la tecnica, erano necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori;

nella violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 1 per avere messo a disposizione del lavoratore attrezzature non adeguate al lavoro da svolgere, con particolare riferimento all'utilizzo di cavalletti costruiti artigianalmente per sostenere pesi di circa 250 kg, del tutto inidonei a garantire livelli minimi di sicurezza in quanto: - costruiti con segmenti di putrelle e tubi;

- strutturalmente instabili in quanto dotati di punti di appoggio posti a diverse altezze; - appoggiati su pavimentazione non solida in terra battuta (commesso il (Omissis)). Il ricorrente articola i motivi di seguito sinteticamente riportati.

1. Il vizio motivazionale e la violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 69, 71 e 299 nonchè dell'art. 43 c.p., assumendo che la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato in ordine alla qualifica dei cavalletti di fortuna utilizzati dal gruista e dal C. come attrezzature di lavoro D.Lgs. n. 81 del 2008, ex art. 69.

Si critica, altresì, la motivazione laddove, in ordine alla deduzione difensiva circa la responsabilità assorbente del L. (superiore del C. e responsabile della logistica) che doveva ritenersi un vero dirigente e non già un preposto, rilevava la mera assenza di delega scritta e che il L. non aveva competenza come addetto alla sicurezza, atteso il suo comportamento vago ed approssimativo.

2. La violazione di legge in relazione all'art. 41 c.p. e la mancanza di motivazione, laddove la sentenza impugnata aveva ritenuto che non vi fosse stata alcuna interruzione del nesso causale, mentre il C. era venuto meno al suo preciso obbligo, quale operarlo specializzato, formato specificamente sull'utilizzo degli attrezzi in modo consono, di informare tempestivamente il preposto o il datore di lavoro di eventuali situazioni di pericolo e di adoperarsi direttamente per eliminare o ridurre tali situazioni: la condotta dei lavoratori doveva ritenersi connotata da assoluta imprudenza ed imprevedibilità e, quindi, quale fattore eccezionale ed abnorme, interruttivo dell'efficacia eziologica dell'imputato.

3. La violazione di legge in relazione all'art. 175 c.p. e la mancanza di motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di valutare e motivare in ordine alla mancata concessione dell'impetrato beneficio della non menzione.

 

Diritto

 


Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Le censure addotte sub 1 e 2 s'appalesano anzitutto aspecifiche, avendo riproposto in questa sede sostanzialmente la medesima doglianza, per giunta vagine scarsamente circostanziate rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile. Ed è stato affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Peraltro, le censure in questione sono anche manifestamente infondate. Invero, il C., come correttamente osservato dalla Corte territoriale, "si è limitato a recarsi nei luogo dove un diretto superiore gli ha chiesto di andare ad eseguire un'opera di verniciatura, alla quale si è subito applicato, avendo trovato il pezzo da colorare già in posizione, con l'attrezzatura pronta nei pressi", cioè quei cavalletti. Nè ha violato alcuna disposizione che gli era stata impartita nè gli era stato detto di attenersi a precise modalità o di controllare e valutare la stabilità del manufatto" e quindi senza "istruzioni specifiche e strumenti idonei", quali, ad esempio, supporti robusti e stabili in rapporto al peso che avrebbero dovuto sostenere che avrebbero dovuto garantire l'esecuzione in piena sicurezza dell'attività di verniciatura (rientrante nella manutenzione del pezzo coessenziale all'attività produttiva).

Ed in proposito, è stato persino affermato che il nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro e del preposto per la omessa predisposizione o vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche, e l'evento "non è interrotto dal comportamento imprudente del lavoratore, atteso che le norme antinfortunistiche sono dettate al fine di ottenere la sicurezza delle condizioni di lavoro e di evitare incidenti ai lavoratori in ogni caso e cioè anche quando essi stessi per imprudenza, disattenzione, assuefazione al pericolo possono provocare l'evento" (Cass. pen. Sez. 4 n. 1352 del 9.10.1992 Rv. 193038).

Ad ogni modo, polche le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorchè avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (v. Cass. pen. Sez. 4, n. 47146 del 29.9.2005, Rv. 233186). Giustamente, pertanto, nel caso di specie non poteva ritenersi, come non è stato ritenuto, che il lavoratore avesse tenuto una condotta imprevedibile, esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione, unica a poter elidere il nesso causale.

Inoltre, come ancora con argomentazione esente da vizi di sorta ha rilevato la sentenza impugnata, l'eventuale corresponsabilità del preposto L. (che non risultava munito di alcuna formale delega per la sicurezza da parte del B.), non esclude quella del datore di lavoro, gravando sul B. l'obbligo di accertarsi che l'ambiente lavorativo avesse i requisiti di affidabilità e legalità quanto ai presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore e di porre a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro idonee e conformi alle specifiche disposizioni legislative, a prescindere dalla continuità e assiduità nell'uso di esse. E' fondata, invece, l'ultima censura, concernente l'omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna, risultando che detto beneficio era stato richiesto con i motivi d'appello e, trattandosi di soggetto incensurato, appropriatamente ne è stata contestata la mancata concessione.

Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Milano.

Per quanto sopra rilevato, il ricorso dev'essere rigettato nel resto.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione della non menzione e rinvia sul punto alla Corte d'Appello di Milano.

Rigetta il ricorso nel resto.