Cassazione Penale, Sez. 4, 27 febbraio 2013, n. 9505 - Validità di una delega di funzioni e omissione di vigilanza e controllo da parte del delegante



Pur essendo valida la delega di funzione, si rileva una omissione di vigilanza e di controllo sulle corrette modalità di utilizzo della stessa.

Il datore di lavoro era sicuramente a conoscenza del fatto che presso lo stabilimento ... la disattivazione del sistema di sicurezza presente sulle macchine e che avrebbe dovuto impedire il funzionamento della macchina all'apertura del carter - ... - aveva già provocato, nell'aprile 2004, un grave infortunio sul lavoro.

L'episodio dimostrava anche lo scorretto uso della delega; ciò nonostante il datore di lavoro non aveva fatto alcunché e si era verificato il secondo infortunio in maniera analoga al primo.
Non a caso il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 29, comma 3 prescrive che "la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata...a seguito di infortuni significativi...".

L'episodio dimostrava anche lo scorretto uso della delega; ciò nonostante il datore di lavoro non aveva fatto alcunché e si era verificato il secondo infortunio in maniera analoga al primo.

La giurisprudenza ha chiarito che la "detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni" (Sez. 4, n. 10702 del 01/02/2012, Mangone, Rv. 252675).




 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente-
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da: 1) G.C., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 362/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona il 31/1/2012; udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. Mangiarotti Lodovico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.


Fatto


1. Dopo che il Tribunale di Ascoli Piceno aveva giudicato G. C. responsabile delle lesioni personali colpose subite dai dipendenti A.L. e G.D., commesse con violazione di norme prevenzionistiche nella qualità di responsabile della ditta "A.S. spa", e lo aveva condannato, quanto al reato commesso in danno dell' A., concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa, pena condonata e, quanto al reato commesso in danno della G., concesse le attenuanti generiche, e l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, alla pena di mesi tre di reclusione ed euro cinquecento di multa, pena condonata, la Corte di Appello di Ancona, su impugnazione del solo imputato, dichiarava non doversi procedere in ordine alle lesioni cagionate all' A. per essere il reato estinto per prescrizione e, in parziale accoglimento dell'appello, rideterminava la pena, previo giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante di cui all'art. 590 c.p., comma 3, in quella di euro trecento di multa, con la conferma delle restanti statuizioni.

2. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia avv. Lodovico Mangiarotti.
2.1. Con un primo motivo deduce l'illegalità della pena inflitta con la sentenza di primo grado per essere la medesima eccedente il massimo edittale e perchè costituita dalla pena congiunta della reclusione e dell'ammenda.
2.2. Con un secondo ed un terzo motivo deduce violazione del divieto di reformatio in peius, atteso che la Corte di Appello ha eliminato ex officio la già riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, non potendo ritenersi che questa sia stata applicata in modo implicito perchè la pena inflitta è prossima al massimo edittale. Inoltre la Corte di Appello avrebbe revocato tacitamente l'indulto applicato dal giudice di prime cure, senza alcuna motivazione al riguardo.
2.3. Con un quarto motivo deduce omessa motivazione in ordine ai criteri adottati per la determinazione della pena, inflitta in misura molto prossima al massimo edittale.
2.4. Con un quinto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale laddove la Corte di Appello ha riconosciuto l'esistenza di una valida delega di funzioni emessa dal G. in favore dell'ing. R.E. ma al contempo ne ha affermato la responsabilità per i reati in contestazione.


Diritto


3. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.
4. Non vi è alcun dubbio che la pena inflitta con la sentenza di primo grado sia illegale. Secondo la previsione dell'art. 590 c.p., commi 1 e 3, nel testo precedente alla modifica recata dalla L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 2, comma 2, il reato di lesioni personali colpose gravi, commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, era punito con la pena da due a sei mesi o della multa da Euro 206 ad Euro 619; l'ipotesi base era punita - come ancor oggi - con la pena della reclusione fino a tre mesi o con la multa sino ad Euro 309.
Il testo vigente al momento di commissione delle lesioni personali (anno 2004) recava quindi una disciplina certamente più favorevole rispetto a quella derivata dalle modifiche apportate all'art. 590 c.p., comma 3 dalla L. n. 102 del 2006, art. 2, che ha elevato la pena per le lesioni personali colpose gravi commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni (da tre mesi ad un anno di reclusione o da Euro 500 a Euro 2000 di multa).
Disciplina, quest'ultima, che il Tribunale di Voghera sembra aver applicato (almeno in rapporto al reato in danno dell' A.), in violazione dell'art. 2 c.p..
Inoltre, la pena per il reato in parola è in entrambi i regimi alternativa, laddove il giudice di primo grado ha inflitto una pena congiunta tanto per il primo che per il secondo reato.
Ciò posto, mette conto ricordare che è principio di valenza generale che l'impugnazione di un provvedimento richiede una duplicità di requisiti: la legittimazione processuale e l'interesse ad impugnare. Tralasciando ogni richiamo al profilo della legittimazione, che non rileva in questa sede, va ribadito che l'interesse ad impugnare si deve desumere da qualsiasi norma, "che significhi lo scopo della decisione richiesta"; la relativa verifica ha ad oggetto l'esistenza di una ragione economica della parte proponente di ottenere una nuova decisione onde rimuovere il pregiudizio che a quella ragione arreca il provvedimento impugnato.
Esso interesse, quindi, risulta escluso "solo in quanto, a stregua della stessa richiesta della parte legittimata all'impugnazione, la decisione del giudice di gravame non inciderebbe nella sfera sostanziale della parte proponente" (Cass., S.U., n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, rv. 240815; Cass. Sez. 1, n. 47675 del 24/11/2011, Loffredo, Rv. 252183: l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere all'eliminazione della lesione di un diritto, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che miri unicamente all'esattezza giuridica della decisione, senza che ne consegua un vantaggio pratico per il ricorrente, o addirittura ne consegua un danno).
Nel caso in esame il ricorrente ha già soddisfatto l'interesse a veder eliminata la statuizione in ordine alla pena attraverso la riforma del trattamento sanzionatorio operato dal giudice dell'appello.
5. Con riferimento alla denunciata reformatio in peius, va esaminato per primo il motivo concernente l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6.
Il ricorso asserisce che la Corte di Appello ha escluso tale attenuante, pur in assenza di impugnazione del p.m. Ma, se è vero che riguardo ad essa non si utilizzano espressioni che ne esplicitino in modo univoco il confermato riconoscimento, è altrettanto vero che, come osservato già dal P.G. nelle sue conclusioni, il dispositivo della sentenza riporta la locuzione "ritenuta, quanto al reato sub b), l'equivalenza tra le attenuanti concesse e l'aggravante di cui all'art. 590 c.p., comma 3". E' quindi palese che nel giudizio di equivalenza sono state considerate ed accomunate (né potrebbe essere altrimenti) entrambi le circostanze attenuanti già concesse dal giudice di primo grado.
Va anche rilevato che non sussiste la violazione del divieto di reformatio in peius neppure sotto il diverso profilo della elisione, conseguente al giudizio di bilanciamento operato con esito di equivalenza tra le circostanze, dell'effetto di diminuzione della pena.

Infatti, il Tribunale aveva sì concesso le attenuanti in parola ma aveva poi omesso di esplicitare in quale misura la pena base risultasse ridotta per effetto di quelle. La sentenza di primo grado si esprime infatti nel modo che segue: "Richiamati i alteri di valutazione di cui all'art. 590 c.p., G.C. va condannato, previa concessione in entrambi i casi delle attenuanti generiche, all'equa pena di ... mesi tre di reclusione ed Euro 500,00 di multa in ordine al reato sub B), tenuto anche conto, in questo secondo caso, dell'integrale risarcimento del danno effettuato prima del giudizio". Similmente nel dispositivo della sentenza. Orbene, non essendo stata data alcuna indicazione circa l'entità delle riduzioni conseguenti alla concessione delle menzionate attenuanti, non è possibile definire un termine di riferimento rispetto al quale affermare che il giudizio di equivalenza operato dal secondo giudice ha determinato l'effetto della perdita della menzionata diminuzione.
In conclusione, il trattamento sanzionatorio definito dal primo giudice risulta determinato e immodificabile in peius solo in relazione all'avvenuta concessione delle menzionate attenuanti; concessione ribadita nella decisione qui impugnata.
6. Anche il motivo concernente l'omessa motivazione in ordine ai criteri adottati per la determinazione della pena, che si assume esser stata inflitta in misura molto prossima al massimo edittale, è infondato.
Il rilievo non considera che si versa in ipotesi di pena alternativa.
Se è vero, infatti, che la pena pecuniaria è stata inflitta in misura molto prossima al massimo edittale, è del pari vero che essa si presenta, nella fattispecie in esame, come alternativa a quella detentiva, di talché il consueto termine di riferimento per la verifica del rispetto dell'obbligo motivazionale attraverso formule di sintesi (Cass. Sez, 2, n. 36245, del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) viene ad essere diversamente identificato. Questa Corte ha espresso il principio per il quale "la sentenza che irroga la pena pecuniaria, in caso di previsione alternativa con la pena detentiva, in misura prossima al massimo edittale, non deve esporre diffusamente le ragioni, essendo sufficiente che dalla motivazione risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione". Come è stato efficacemente spiegato, "poiché la congruità (nella specie, tra l'altro, riferita alle concrete circostanze del fatto), cui il giudice fa cenno per dare ragione della scelta, rappresenta un criterio di sintesi che da spiegazione del ragionamento seguito, l'accenno alla congruità stessa esaurisce l'obbligo della motivazione in ordine all'applicazione della pena pecuniaria in misura prossima al massimo edittale, prevista alternativamente alla pena dell'arresto" (Cass. Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo, Rv. 245353; Cass. sez. 1, n. 3632 del 17/1/1995, Capelluto, rv. 201495). E' agevole cogliere che con l'articolazione della pena tra sanzione pecuniaria e sanzione detentiva il legislatore descrive una cornice edittale che vede al suo limite inferiore la pena pecuniaria minima e al suo limite superiore la pena detentiva massima. Le variazioni quantitative si pongono su una scala che non conosce soltanto gradienti di natura omogenea ma anche la transazione dalla pena pecuniaria a quella detentiva. Sicché il massimo della pena pecuniaria viene ad essere un livello intermedio della complessiva scala di valore espressa dalla cornice edittale. Fermo restando il fatto che la scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria risponde alla necessità di meglio adeguare il trattamento sanzionatorio alle finalità della sanzione in sede di applicazione della legge.
7. Quanto, infine alla censura che investe il giudizio di responsabilità del G. nonostante il riconoscimento dell'esistenza di una valida delega di funzioni emessa in favore dell'ing. R.E., va rilevato che la Corte di Appello ha affermato la validità della delega ma ha ritenuto che l'imputato avesse omesso di vigilare e controllare le modalità di utilizzo della stessa; "il G. era sicuramente a conoscenza del fatto che presso lo stabilimento di (OMISSIS), per cui aveva delegato l'ing. R. (...), la disattivazione del sistema di sicurezza presente sulle macchine e che avrebbe dovuto impedire il funzionamento della macchina all'apertura del carter - ... - aveva già provocato, nell'aprile 2004, un grave infortunio sul lavoro ad A.L.". L'episodio dimostrava anche lo scorretto uso della delega; ciò nonostante il G. non aveva fatto alcunché e si era verificato il secondo infortunio in maniera analoga al primo. L'argomentazione utilizzata dalla Corte di Appello risulta congrua, adeguata e perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, sin da quando ha ammesso che in materia prevenzionistica possono validamente trasferirsi ad altro soggetto gli obblighi datoriali non individuati dalla legge quali indelegabili, ha affermato l'esistenza di un persistente obbligo di vigilanza del delegante sull'operato del delegato. Tale ricostruzione, in quanto recepita dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 16, è assurta a proposizione del diritto positivo.
La più recente elaborazione della regola iuris appena ricordata ha anche individuato i contenuti dell'obbligo di vigilanza, chiarendo che "detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni" (Sez. 4, n. 10702 del 01/02/2012, Mangone, Rv. 252675).
Orbene, la sentenza impugnata ha fatto buon governo di siffatti principi, non essendo dubitabile che il verificarsi del primo sinistro qualche mese prima di quello subito dalla G. rappresentava un evento significativo per l'organizzazione aziendale.
Non a caso il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 29, comma 3 prescrive che "la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata...a seguito di infortuni significativi...". Se nel regime previgente il verificarsi di un infortunio non costituiva per il diritto positivo uno dei presupposti dell'obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi (il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 7 menzionava soltanto le modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori), non è mancata la valorizzazione giurisprudenziale della posizione di garanzia attribuita dall'ordinamento al datore di lavoro nei confronti della sicurezza dei lavoratori, sì da ritenere imposto (dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5) l'aggiornamento delle misure di prevenzione non solo in presenza di mutamenti organizzativi e produttivi dell'impresa, ma ogni volta che fosse richiesto dagli obiettivi stabiliti dalla disciplina sulla sicurezza del lavoro (Sez. 3, n. 47234 del 04/11/2005, Carosella, Rv. 233191). In questo quadro il monitoraggio degli infortuni, in specie quelli determinanti lesioni gravi, rappresenta una premessa ineludibile per l'adempimento degli obblighi prevenzionistici (al di là degli scopi per i quali è stato istituito, con D.M. 12 settembre 1958, il ed. registro degli infortuni). Di Conseguenza, è da escludersi che, in presenza di infortunio, la pretesa che il delegante accerti quali siano state le cause del sinistro onde verificare se nell'operato del delegato siano ravvisabili elementi per i quali riconsiderare l'an o il quomodo della delega implichi "il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni". In tal caso l'adempimento dell'obbligo di vigilanza importa un'azione di acquisizione e di elaborazione dei dati che, lungi dallo svuotare di efficacia lo strumento della delega (ormai pacificamente inteso come funzionale all'attingimento di più elevati livelli di sicurezza del lavoro), ne ribadisce e garantisce l'adeguatezza allo scopo.
8. Segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.