Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 6 febbraio 2013
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil di Brescia
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Brescia
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Verbale di accordo
Oggetto del contratto (art. 1)
Osservatorio provinciale (Art. 2)
Formazione professionale continua (Art.3)
CIMMI/EBAT (nuovo art.)
Appalti (nuovo articolo)
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 7)
Lavoratori inferiori all’anno: avventizi o a tempo determinato (Art. 8)
Apprendistato professionalizzante o di mestiere (nuovo articolo)
Inquadramento e mansionario degli operai (Art.10)
Passaggio di categoria (Art. 12)
Riposo settimanale (Art. 14)
Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero scolastico (Art. 16)
Permessi straordinari (Art. 17)
Lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo, straordinario notturno (Art. 21)
Banca ore (nuovo articolo)
Art. 23 - Salari
Art. 24 - Indennità di aprile
Assicurazioni sociali, malattie ed infortuni (Art. 32)
Cassa mutua integrazione malattia, maternità ed infortuni (Art.33)
Tutela della salute dei lavoratori (Art. 34):
Norme regolamentari e controversie (Art. 39)
Riscossione dei contributi (Art. 42)
Relazioni interpersonali (articolo nuovo)
Impegno a verbale
Decorrenza e durata del contratto (Art. 46)

Verbale di accordo
L'anno 2013 il giorno 06 Febbraio in Brescia presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori, tra Unione Provinciale Agricoltori – Brescia, Federazione Provinciale Coldiretti – Brescia, Confederazione Italiana Agricoltori – Brescia e Flai - Cgil /Bs, Fai - Cisl /Bs, Uila - Uil /Bs, si è convenuto, ai sensi del CCNL del 25.05.2010, di rinnovare il CPL per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brescia.
Le modifiche apportate al CPL del 17.04.2008 sono le seguenti:

Oggetto del contratto (art. 1):
aggiungere al II comma “riconosciute agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti”;

Osservatorio provinciale (Art. 2):
materia da trattare nel costituendo EBAT, l'art. è soppresso.

Formazione professionale continua (Art.3):
materia da trattare nel costituendo EBAT, l'art. è soppresso.

CIMMI/EBAT (nuovo art. )
Le parti si impegnano entro il 31/12/2013 a costituire nell’ambito della CIMMI, l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale in cui unificare le funzioni distribuite nei diversi organismi attualmente in vigore nel CPL. Gli artt. 2 e 3 del CPL sono soppressi.

Appalti (nuovo articolo)
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute: 1) a verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto; 2) a dare comunicazione al CIMMI/ EBAT.
In particolare è necessario appurare che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio d’impresa.
Le aziende appaltanti devono esigere dall’appaltatore il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatoci nonché l’osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia assicurativa, previdenziale e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le aziende appaltanti inoltre opereranno controlli per verificare il rispetto delle norme della legge circa il corretto adempimento delle obbligazioni retributive e contributive da parte delle imprese appaltatoci.

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 7):
1) Giustificato motivo: aggiungere dopo giustificato motivo “ad esempio”;
2) Giusta causa: aggiungere dopo giusta causa “ad esempio”; aggiungere punto 7) [...]; aggiungere punto 8): “impiego senza permesso di materiale dell’azienda per esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi”; aggiungere punto 9) [...]
[...]

Apprendistato professionalizzante o di mestiere (nuovo articolo)
La disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante è definita “dall’accordo del settore agricolo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del D.Lgs n. 167/2011” siglato tra le Parti nazionali in data 30 luglio 2012.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti.
Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
È inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato anche lavoratori in mobilità.
Per quanto riguarda il numero complessivo di apprendisti assumibili e la percentuale di contratti di apprendistato confermati (stabilizzazione), si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Fatto salvo il contratto di apprendistato a tempo determinato, il contratto di apprendistato non può avere durata inferiore a sei mesi.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:

Area 1° periodo 2° periodo 3° periodo Durata complessiva
Prima 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi
Seconda 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi
Terza - 12 mesi 12 mesi 24 mesi

[...]
Per la terza area il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato limitatamente al livello professionale più elevato dell’area previsto dalla contrattazione provinciale

Riposo settimanale (Art. 14)
è sostituito dal seguente:
A tutti i lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole, è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica. In caso vi ostino ragioni tecniche, il datore di lavoro farà eseguire i riposi settimanali non fruiti dai lavoratori addetti al bestiame e per quelli che svolgono mansioni in attività che richiedano prestazioni domenicali in altro giorno della settimana con l’aggiunta alla normale retribuzione prevista dal proprio inquadramento e anzianità, della maggiorazione del 35% per le ore effettivamente prestate.

Lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo, straordinario notturno (Art. 21)
nuova formulazione:
[...]
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
Per il lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 19 alle ore 4 per i lavoratori di stalla e dalle ore 22 alle ore 6 per tutti gli altri lavoratori. [...]
Quando il turno di irrigazione cade in giorno festivo (domenica), all'irrigatore, pur usufruendo del riposo compensativo pari alle ore di lavoro, compete la maggiorazione del 35% della paga globale normale per le ore di lavoro effettivamente prestate in base all'orario stabilito dal Consorzio o Roggia di Irrigazione.
[...]

Banca ore (nuovo articolo):
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate equivalenti sul piano dei costi da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato.
Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca ore individuale 39 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi anche cumulativi o aggiuntivi a ferie, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore e non risulti contemporaneamente assente per identico motivo del personale con le stesse mansioni e non ostino in quel momento con le necessità aziendali. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.

Assicurazioni sociali, malattie ed infortuni (Art. 32)
Per le assicurazioni sociali valgono le norme vigenti.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi secondo le norme di legge.
[...]
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al titolare o suo rappresentante.
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[...]

Tutela della salute dei lavoratori (Art. 34):
sostituire riferimento D.Lvo 626/94 con D.Lvo 81/2008;
L’ultimo capoverso dell’ultimo comma è sostituito dal seguente ,”In deroga all’art. 68 del CCNL, è adottata la documentazione sanitaria prevista dalla disposizione di legge in materia di “sorveglianza sanitaria”.

Norme regolamentari e controversie (Art. 39)
I rapporti tra lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto. La mancanza del lavoratore per infrazione al contratto, agli ordini, alle disposizioni tecniche amministrative, al buon ordine dell’azienda, al buon lavoro, saranno rilevate, a seconda della loro gravità e della recidività, con la procedura seguente:
1) ammonizione verbale
2) ammonizione scritta
3) multa non superiore all'importo di 2 ore di salario
4) sospensione dal servizio
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione, il lavoratore che:
1) non si presenta al lavoro senza giustificare il motivo, che abbandoni anche temporaneamente il proprio posto di lavoro senza autorizzazione e senza motivo grave da giustificarsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore;
2) ritarda ripetutamente l'inizio del lavoro oltre 15 minuti o lo sospenda o ne anticipi la cessazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. (ex 22) del CPL;
3) non esegue secondo le istruzioni ricevute, oppure, esegue con non curanza il lavoro;
4) sia trovato addormentato;
5) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza, in tal caso il lavoratore verrà, inoltre, allontanato;
6) si presti a diverbio litigioso con i propri colleghi di lavoro, dopo averne accertata la responsabilità diretta.
L’ammonizione verrà applicata per la mancanza di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Relazioni interpersonali (articolo nuovo)
Relazioni interpersonali improntate al rispetto reciproco, sono condizioni imprescindibili per la tutela della dignità della persona, come definito dalla direttiva europea n. 73/2002.

Impegno a verbale:
le parti stipulanti il presente accordo si impegnano in corso di stesura del CPL ad adeguare gli arti 36 e 40 del vigente CPL ai nuovi dettami normativi.