Tipologia: Intesa per il rinnovo
Data firma: 19 Febbraio 2013
Validità: 31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Federazione Provinciale Coldiretti e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil di Bergamo
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Bergamo
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Verbale di intesa
Art. 3 - Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
Art. 9 - Inquadramento e mansioni degli operai agricoli allevamenti in genere. Florovivaisti. Funghi e tradizionali
Art. 10 - Orario di lavoro
Art. 12 - Ferie
Art. 15 - Permessi straordinari
Art. 19 - Aumenti retributivi
Art. 20 - Salario variabile
Art. 23 - Diarie, trasferte e rimborsi spese
Art. 24 - Premi al personale di stalla
Art. 26 - Previdenza e assistenza in caso di malattia e infortunio
Art. 27 - Cassa Assistenza Salariati Agricoli e Florovivaisti di Bergamo (CASAF)
Art. 41 - Decorrenza e durata del contratto
Verbale di accordo regolamento per l’erogazione del salario variabile (Art. 20 CPL vigente)

Verbale di intesa per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bergamo
Il giorno 19 Febbraio 2013, presso la sede di Confagricoltura Bergamo, tra la Confagricoltura Bergamo [...], la Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Bergamo [...], la Federazione Provinciale Coldiretti Bergamo [...] e la Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Fai - Cisl di Bergamo [...], la Federazione Lavoratori dell’Agricoltura e dell’Industria Alimentare Flai - Cgil di Bergamo [...], l’Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari Uila-Uil di Bergamo [...], è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro della provincia di Bergamo per gli operai agricoli a tempo indeterminato ed a tempo determinato dell’agricoltura tradizionale, degli allevamenti in genere (avicoli compresi), del florovivaismo e della funghicoltura.

Art. 3 - Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
Sostituire dal secondo comma e fino al termine dell’art. 3 con ...
Ciò premesso, in applicazione del vigente Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e conformemente a quanto previsto dall’art. 8 dello stesso CCNL, le parti concordano sull’opportunità di trasformare la Cassa Extra Legem in Ente Bilaterale Agricolo Territoriale, quale strumento per l’attuazione di accordi, compiti e materie ad essa attribuite da specifica contrattazione tra i soggetti firmatari del presente accordo, nell’ambito e nel rispetto delle linee guida definite a livello nazionale.
Le parti sin da ora concordano sulla necessità, fra l’altro, di:
• Promuovere e favorire tra i lavoratori e i datori di lavoro la cultura della prevenzione degli infortuni sul lavoro e la sua difesa con programmi mirati alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con attività di informazione e di istruzione nonché di procedere all’applicazione di quanto previsto dall’art. 52 del “Testo Unico sulla sicurezza” in materia di Rappresentanti per la Sicurezza Territoriali.
• Promuovere e favorire la piena occupazione dei lavoratori agricoli, attraverso iniziative di formazione e riqualificazione professionale,
• Integrare i trattamenti di malattia e di infortunio sul lavoro.
• Svolgere, nei limite delle disponibilità finanziarie, ulteriori attività assistenziali, promozionali, di ricerca e studio.
• Svolgere attività assegnate all’Osservatorio Provinciale e per quanto previsto dall’art. 9 del CCNL.
• Realizzare un confronto permanente sui temi dell’occupazione e dello sviluppo, promuovendo ogni iniziativa utile allo scopo.
Le parti, al fine di garantire una effettiva ed organica applicazione alla presente intesa, convengono di istituire all’atto della stipula dei CPL, una Commissione Paritetica Bilaterale composta da sei componenti, che avrà il compito di formulare, nel rispetto di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, una bozza di statuto e di regolamento generale.

Art. 10 - Orario di lavoro
Sostituire il secondo comma con:
La variabilità dell’orario ordinario settimanale è consentita nel limite di 80 ore annue, con un minimo di 33 ore e un massimo di 45 ore e per 26 settimane nell'anno, indicativamente:
• per 13 settimane nel periodo di minore intensità lavorativa, tra novembre e febbraio compresi, con la possibilità del sabato libero;
• per 13 settimane nel periodo di maggiore intensità lavorativa, tra maggio ed agosto compresi, distribuite su 5 giorni e mezzo;
• per le restanti 26 settimane, 39 ore settimanali, distribuite su 5 giorni e mezzo.
Impegno a verbale
Entro Aprile 2013, per le Imprese Funghicole le parti si impegnano a promuovere un tavolo di trattativa finalizzato a individuare soluzioni specifiche in materia di maggiore flessibilità dell’orario di lavoro.

Art. 24 - Premi al personale di stalla
Eliminare la nota a verbale.
Impegno a verbale:
Con riferimento ai “Premi al Personale di Stalla”, considerati i cambiamenti tecnologici intervenuti nel comparto merceologico, le Parti convengono sulla necessità di procedere ad una verifica dell'applicazione della regolamentazione in essere, al fine di concordare, entro il 31 di Dicembre 2013, una nuova e più attuale normativa.