Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 aprile 2013, n. 7985 - Svuotamento di mansioni e mobbing: necessità di ulteriori allegazioni


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente
SENTENZA


sul ricorso 19784-2009 proposto da: ... elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE Omissis, presso lo studio dell'avvocato ..., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;

ricorrente

contro

COMUNE DI Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA Omissis presso lo studio dell'avvocato ... rappresentato e difeso
dall'avvocato giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 488/2008 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/09/2008 R.G.N. 842/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato ...;
udito l'Avvocato per delega ...
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Fatto


La Corte di Appello di Perugia, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di ... proposta nei confronti del Comune di di cui era dipendente, avente ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità della revoca dell'incarico di responsabile di sezione con conseguente sua reintegrazione nel posto precedentemente occupato e condanna di controparte al risarcimento dei danni.
La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, riteneva, innanzitutto, inammissibile, perché nuova, la domanda diretta ad ottenere l'ordine di cessazione delle attività vessatorie e mobbizzanti in quanto la relativa causa petendi - consistente nell'allegazione di una serie di atti vessatori teologicamente collegati al fine dell'emarginazione del soggetto passivo - ed il petitum -ordine di cessazione - non trovavano riscontro nel ricorso introduttivo del giudizio.
La predetta Corte, poi, relativamente alla assunta dequalificazione professionale, conseguente alla allegata privazione di qualsiasi incarico a seguito della revoca della funzione di responsabile di sezione, rilevava che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che gli incarichi erano rimasti "sulla carta" e non avevano avuto esecuzione e che egli era rimasto inoperoso. Viceversa, secondo la Corte territoriale, il ... non aveva assolto a tale onere in quanto la prova articolata non verteva su fatti specifici e rilevanti a quel fine, ma anzi comportava l'espressione da parte dei testimoni d'inammissibili valutazioni circa il contenuto meramente formale degli incarichi.
Né, infine, riteneva la Corte del merito che gli incarichi assegnati al ricorrente non fossero corrispondenti alla professionalità propria della categoria d'inquadramento.
Avverso questa sentenza il ... ricorre in cassazione sulla base dì tre censure, illustrate da memoria.
Resiste con controricorso il Comune intimato.

 

Diritto


Con la prima censura il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta novità del capo della domanda concernente il mobbing. In particolare il ... rileva che prima la Corte del merito asserisce la novità della domanda e, poi, riconosce l'esistenza di una allegazione sullo svuotamento delle mansioni.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 437, secondo comma, cpc, pone il seguente quesito di diritto:"se la richiesta di cessazione di abuso di condotta vessatoria da parte del datore di lavoro costituisce domanda nuova e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 437, II co., rispetto alla domanda formulata in primo grado dal lavoratore di accertamento dell'esistenza dell'abuso stesso ai fini della domanda di risarcimento del danno e di reintegra delle effettive funzioni ricoperte prima dell'abuso".
Le due censure, in quanto strettamente connesse dal punto vista logico e giuridico, vanno trattate unitariamente.
Preliminarmente va dato atto che i motivi di ricorso in esame risultano ex art. 366 bis cpc ammissibili atteso che, contrariamente all'assunto di parte resistente, i relativi quesiti consentono la piena cognizione, e del fatto controverso su cui s'incentra la censura di contraddittorietà della motivazione, e della violazione di leggi dedotta con riferimento anche alla ratio decidenti della sentenza impugnata.
Tanto premesso rileva la Corte che i motivi sono infondati.
Innanzitutto non vi è contraddittorietà della motivazione in quanto il ricorrente non tiene conto che secondo la Corte del merito il mobbing presuppone l'esistenza, e, quindi, l'allegazione di una serie di atti vessatori teologicamente collegati al fine dell'emarginazione del soggetto passivo, E proprio con riferimento a tale ricostruzione del mobbing ritiene che manca nel ricorso di primo grado, qualsiasi allegazione di tal genere e che, pertanto, la relativa domanda - rectius causa petendi - è nuova. In altri termini per la Corte del merito non è sufficiente la prospettazione di un mero "svuotamento delle mansioni", occorrendo, ai fini della deduzione del mobbing, anche l'allegazione di una preordinazione finalizzata all'emarginazione del dipendente.
Quanto alla denunciata violazione dell'art. 437, secondo comma cpc, oltre alla considerazione che il petitum - rappresentato nella specie dalla richiesta di un ordine di cessazione della condotta mobizzante- è del tutto nuovo come sottolineato dalla Corte del merito, vi è il rilievo che trattandosi d'interpretazione della domanda che implica un accertamento di fatto, il ricorrente per correttamente investire questa Corte della questione di cui trattasi avrebbe dovuto denunciare l'erronea interpretazione della domanda e non la sola violazione dell'art. 437, secondo, comma cpc.
Con la terza critica il ..., deducendo vizio di motivazione, lamenta la mancata ammissione dell'interrogatorio formale di controparte e della prova articolata.
La censura è infondata.
Invero la Corte del merito ritiene inammissibili i reclamati mezzi istruttori perché non vertenti su fatti specifici e rilevanti, ma anzi comportanti l'espressione da parte dei testimoni d'inammissibili valutazioni circa il contenuto formale degli incarichi conferiti.
Ebbene ritiene il Collegio che effettivamente i capitoli di prova vertono sulla cronistoria degli accadimenti e sulla formalità o meno degli incarichi attribuiti al ricorrente. Come tali, quindi, sono irrilevanti -rectius inammissibili - atteso che riguardano circostanze, quali quelle della revoca dell'incarico e dell'attribuzione di nuovo incarico, del tutto pacifiche ovvero attengono alla richiesta di un giudizio circa il contenuto formale o meno dei nuovi incarichi affidati al ricorrente.
Il ricorso, in conclusione, va respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 50,00 per esborsi, oltre E. 2.500,00 per compensi ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 Gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2013.