Tribunale di Brescia, Sez. 2, 29 maggio 2012, n. 1526 - Trauma toracico di un lavoratore: responsabilità, oltre che del direttore dello stabilimento, della stessa società (ex art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001)?


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE PENALE

nella persona del Giudice monocratico:
Dott. Maria Chiara MINAZZATO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA


nella causa penale a carico di:
Omissis nato a ... il ... residente a ... con domicilio eletto in via ... presso lo stabilimento di ...
LIBERO - CONTUMACE difeso di fiducia dall'avv. Marina Zalin del Foro di Verona

ENTE Omissis SPA con sede legale in Brescia e in persona del suo legale rappresentante ..., residente a ...;
domicilio eletto presso la sede legale della ... in via ...
SOCIETÀ' COSTITUITA difesa di fiducia dall'avv. Mara Chilosi del Foro di Milano

IMPUTATI
A) del reato di cui agli artt. 40 cpv., 590 comma 1° e 3° c.p., in relazione all'art. 583 c.p., perché in qualità di Direttore dello Stabilimento di ... della società ... con sede in ... e stabilimento in ... con procura speciale per gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro, per colpa cagionava a Omissis, dipendente della società stessa, lesioni personali consistite nel trauma toracico con trattura scomposta 1°, 2°, 3° costale destra, giudicate guaribili in 58 giorni, in quanto lo stesso lavoratore, addetto al "reparto mattoni", al fine di riposizionare correttamente alcuni mattoni sul piano di carico (navetta) in uscita dall'impianto "pressa n° 3" di formatura mattoni e consentirne pertanto il prelievo ad opera del robot per il caricamento automatico nell'apposito carrello, si inseriva con il braccio destro e parte del busto nello spazio libero e non segregato esistente tra il carrello porta mattoni in movimento ed una struttura metallica fissa dell'impianto (il telaio della serranda di chiusura) nell'intento di riallineare manualmente i pezzi suddetti, ma in tale frangente, essendo l'impianto ancora in modalità di funzionamento automatica, rimaneva intrappolato nella zona di schiacciamento esistente tra la struttura fissa ed il carrello porta-mattoni rimessosi in movimento, subendo così le sopra descritte conseguenze lesive.
Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nonché nell'inosservanza di norme preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, non adottando le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori ed in particolare nella violazione:
- dell'art. 70 comma 2 ed art. 71 T.U. 81/2008 anche in relazione al punto 6, ai punti 11.3 ed 11.4 parte I allegato V, al punto 1.1 allegato VI del medesimo T.U. in quanto ometteva di segregare e proteggere la zona di schiacciamento che veniva a crearsi sull'impianto "pressa n° 3" di formatura dei mattoni, tra la struttura del carrello porta mattoni in fase di movimento e la struttura fissa della serranda di chiusura dell'area, e non installava pertanto una protezione volta ad impedire l'accessibilità a tale zona pericolosa agli operatori che, anche istintivamente, potevano tentare di risolvere eventuali anomalie di funzionamento dell'impianto intervenendo all'interno dello stesso, senza arrestarlo, protendendosi attraverso tale apertura non segregata.

Fatto aggravato per aver cagionato lesioni gravi e perché commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
27.04.2009

B) dell'illecito di cui all'art. 25 septies co. 3 D.Lvo 8.6.2001 n. 231 in relazione all'art. 590 c.p. perché, in riferimento al reato di lesioni colpose di cui al precedente capo A), commesso nell'interesse e
vantaggio dell'ente in violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro da ... il quale rivestiva funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente stesso, non adottando alcun modello organizzativo sul punto, rendeva possibile che il predetto cagionasse, con la condotta sopra indicata, le lesioni personali gravi al lavoratore



In epoca antecedente e prossima al 27.04.2009

CONCLUSIONI


Pubblico Ministero:
1) per Omissis
concesse le attenuanti generiche e art. 62 n° 6 cp giorni quindici di reclusione - convertiti ex legge 689/81 in pena pecuniaria
2) per l'Ente ex art. 12 co. 3 D.L.vo 231/2001 confisca di 360 € e condanna a sanzione pecuniaria di 100 quote da euro 258,00 ossia 25.800 €


Il difensore dell'imputato:
Avv. Zalin per
1) assoluzione perché il fatto non costituisce reato
2) assoluzione perchè il fatto non sussiste

Avv. Chilosi per l'Ente:
assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 66 o perché difetta il requisito del vantaggio o perché l'Ente ha dimostrato l'esistenza di modello organizzativo

In subordine applicazione della sola sanzione pecuniaria con riduzione ex art. 12 e 17.

FattoDiritto


In data 27.4.2009 sì verificava un infortunio all'interno dello stabilimento di ... della ditta ... spa. Il dipendente ..., mentre seguiva il carico e l'uscita di un certo numero di mattoni dalla zona della pressa n. 3, subiva lo schiacciamento del busto ad opera di un carrello in movimento. Lo stesso riportava la frattura, scomposta dì alcune coste. A seguito di indagini preliminari il PM citava a giudizio Omissis nella sua qualità dì direttore dello stabilimento di ... con procura speciale per gli aspetti di igiene e sicurezza.
Allo stesso veniva contestato (art. 70 co 2 TU 81/2008) di aver cagionato l'evènto per aver omesso di segregare e proteggere la zona in cui si era verificato lo schiacciamento e in particolare l'intercapedine esistente fra la struttura del carrello mobile porta mattoni e la struttura fissa della serranda di chiusura dell'area.
Col medesimo decreto il PM ha disposto la citazione in giudizio, quale ente responsabile del reato, della società ... spa in persona del relativo legale rappresentante. Alla stessa veniva contestato di non aver prevenuto - mediante l'adozione dì uno specifico modello organizzativo (e con la vigilanza sulla sua attuazione) - la commissione del reato sopra indicato in ipotesi commesso, nel suo interesse o vantaggio da soggetto che rivestiva funzioni dì direzione.
Nel corso del processo, l'imputato Omissis è rimasto contumace.
Si è costituita, a mezzo del difensore, la società Omissis spa.
Prima dell'apertura del dibattimento, la difesa di Omissis ha depositato in cancelleria copia di un libretto postale infruttifero portante la somma di euro 5000,00 indicata quale eventuale profitto messo a disposizione ai fini della confisca ex art. 17 comma 1 lett. d) D.Lvo 231/01. Ha documentato inoltre l'avvenuto risarcimento del danno a favore del lavoratore e una avvenuta transazione economica anche nei riguardi dell'INAIL.
Sono stati sentiti i testi ..., ... e l'UPG dell'ASL che ha svolto indagini. Sono stati altresì sentiti i testimoni della difesa (per imputato ed Ente) ... nonché il consulente della difesa ... .
Esaurita la discussione le parti hanno concluso come da verbale.
La tesi dell'accusa è tale per cui l'imputato ..., nella sua qualità di responsabile della sicurezza non avrebbe adottato idonee cautele idonee a prevenire un rischio evidente e riconoscibile prima dell'infortunio e la società ... non avrebbe predisposto un'efficace organizzazione aziendale volta a prevenire eventi similari a quello verificatosi.
La tesi difensiva per l'imputato Omissis invoca invece l'imprevedibilità ex ante del rischio e comunque l'assoluta anomalia dei comportamento posto in essere dal lavoratore.
La difesa dell'ente, oltre ad invocare l'insussistenza de! reato presupposto, contesta che sia stata data prova di un fatto commesso nell'interesse o a vantaggio della società. Ritiene di aver in ogni caso provato l'esistenza, all'epoca dei fatti, di un modello organizzativo realizzato in concreto ancorché non formalizzato.
Tanto premesso si osserva.
Risultano assolutamente pacifici nella ricostruzione dei fatto alcuni dati che la documentazione prodotta e le parti sentite hanno riferito; la durata della malattia, l'esistenza di postumi permanenti e le modalità del verificarsi del fatto.
Quanto al primo punto si osserva che dalla documentazione prodotta emerge con chiarezza la gravità delle lesioni che il ... ebbe a riportare nell'infortunio (trauma toracico con frattura scomposta 1,2 e 3 costa dx, altre fratture costali dx composte e idropneumotorace nonché abrasioni multiple) da cui derivò una malattia, durata superiore a giorni 40 (l'infortunio si è verificato il 27.4.2009 e alla data del 3.6.2009 ancora veniva rilasciata certificazione INAIL di prosecuzione malattia fino al 30.6.2009). Il teste ha ricordato di essere stato assente dal lavoro per malattia per circa cinque mesi con rientro al lavoro in autunno. Quanto all'esistenza di postumi il ... ha riferito in ordine ad una generale perdita di forza e di resistenza. Tanto ha indotto l'azienda ad occuparlo, dopo il suo rientro in attività, in una mansione di ben diverso contenuto fisico (addetto alla portineria).
La struttura su cui si è verificato l'evento infortunistico è costituita da un impianto per lo stampo di mattoni: oltre alla zona di miscelazione e di pressatura, l'impianto comprende una zona di scarico del mattoni che vengono depositati su una rulliera in uscita dalla pressa e da qui prelevati da un robot che li deposita su una navetta; la navetta, a sua volta, sposta i mattoni di alcuni metri fino al punto di prelievo di un secondo robot che prende i mattoni e li deposita su un carrello detto *1. Detto carrello, dotato di vari ripiani, viene a poco a poco caricato - tramite robot - dei mattoni stampati e, una volta riempito, scorre su rotaia tramite un meccanismo automatico *2- nella zona interclusa dell'impianto - per poche decine di centimetri fino all'altezza di una prima serranda, aperta la quale l'addetto all'impianto appone delle sigle sul mattoni per identificarne il lotto di produzione. Dopo tale operazione - e aperta una seconda serranda - il vagonetto con i mattoni viene allontanato dalla zona dell'impianto di stampa. Il carrello durante queste fasi si muove con una velocità assolutamente ridotta.
Rilevano ai fini della decisione le modalità con cui la zona dell'Impianto - tutta segregata - risulta accessibile. E' stato descritta da testimoni e consulenti una prima zona di accesso posta a ridosso dell'impianto per la pressatura dei mattoni; si tratta di apertura protetta da un portellone interbloccato che, una volta aperto, interrompe il ciclo della macchina.
Altra zona presidiata da un portellone interbloccato è rappresentata proprio dalla zona di deposito dei mattoni, a ridosso del robot n. 2: visibile nelle fotografie è il portellone di colore verde aprendo il quale il lavoratore può accedere alla zona nella quale opera il secondo robot e i mattoni sono presi e spostati sul vagonetto da tempera. Per quanto descritto il portellone interbloccato si apre con estrema facilità ed in una frazione di secondo. Tale accesso immette direttamente (e comodamente) proprio alla zona in cui i mattoni sono prelevati e spostati sul carrello,
Il perimetro dell'impianto è ulteriormente intercluso dalle due serrande poste l'una perpendicolare all'altra. La funzione principale di tali serrande è quella di completare la chiusura della zona di produzione consentendo la captazione dei fumi di lavorazione attraverso un aspiratore. Di tali serrande, sollevabili mediante impianto elettrico, l'una viene sollevata per permettere al lavoratore addetto alla pressa di marchiare i mattoni una volta usciti caricati sul carrello (prima di essere allontanati definitivamente dall'impianto per subire le ulteriori lavorazioni), l'altra viene alzata per la successiva uscita del carrello sulle rotale e il trasferimento dello stesso ad altri impiantì per la prosecuzione delle lavorazioni sui mattoni. Entrambe le serrande risultano prive di dispositivi di blocco in caso di loro apertura. E' segnalato come la loro apertura venga ottenuta mediante un'azione mantenuta premendo un pulsante. L'apertura della prima serranda si realizza in un tempo che è stato stimato in circa 8-10 secondi.
Le sequenze operative sono tali per cui la prima serranda viene usualmente sollevata solo quando, dopo un primo limitato spostamento, il vagonetto da tempera si trovava completamente in corrispondenza della serranda e il lavoratore, utilizzando un pennarello, può segnare i mattoni che si trova di fronte. Lo spostamento del vagonetto dalla zona di carico dei mattoni a quella di siglatura dei lotti avviene - in automatico - con una velocità che tutti i testimoni hanno indicato come .
Quanto alla ricostruzione del fatto, l'escussione dei testimoni ha permesso di accertare che il giorno 27.4.2009 ... operaio dipendente della società ... addetto all'epoca del fatti al reparto mattoni - si occupava dell'impianto relativo alla produzione di refrattari, e in particolare della pressa n. 3, controllandone il corretto funzionamento. Poiché la produzione avveniva con ciclo automatico, l'operaio si doveva limitare alla siglatura del lotto mediante un apposito pennarello. Quel giorno, ad un certo punto, il ... si accorgeva che nella zona di operatività del secondo robot si trovavano dei mattoni che erano (non erano stati prelevati dalla ventosa ed erano rimasti sul piano di carico). Il ..., decideva di intervenire e di mettere a posto i mattoni riposizionandoli in modo che la ventosa potesse recuperarli. Per fare ciò, anziché (come era solito) aprire il portellone scorrevole interbloccato della pressa, aveva sollevato la serrandina laterale utilizzata per la siglatura del lotto e aveva tentato di raggiungere i mattoni fuori posto infilandosi in uno spazio largo circa 20-25 centimetri, in un interstizio esistente fra il carrello porta mattoni (ancora di fronte alla navetta per il carico dei mattoni) e una piantana della struttura fissa che intercludeva l'impianto. Mentre però effettuava tale intervento, il carrello porta mattoni (il vagonetto da tempera) si era messo in movimento e, sia pur avanzando in modo molto lento, aveva schiacciato il busto del ... contro la piantana fissa.
Quanto alle cause dell'infortunio si osserva quanto segue.
Il racconto fatto dai testimoni ha permesso di accertare che il verificarsi dell'evento va attribuito ad una parziale introduzione dei corpo del ... in una zona in cui il movimento del carrello non era stato bloccato.
Successivamente alle indagini e in considerazione della ricostruita dinamica dell'infortunio gli ispettori dell'Asl hanno prospettato all'azienda due modalità alternative per rimuovere l'accertato pericolo di schiacciamento fra la struttura fissa dell'impianto ed il carrello in movimento: da un lato l'applicazione di dispositivi di blocco dell'impianto in conseguenza dell'apertura di una delle due serrandine e dall'altro l'applicazione di una barriera fissa atta ad impedire ai lavoratori di sporgersi verso la zona di azione dei robot. L'azienda ha prescelto l'applicazione della barriera fissa: si tratta di una rete metallica di colore giallo, visibile nelle fotografie e tale da impedire al lavoratori di tentare di avvicinarsi alla zona dei robot attraverso l'apertura solitamente utilizzata per la sigla sui mattoni. Tale riparo fisso non preclude al lavoratore la siglatura dei mattoni ancora all'interno della zona interclusa una volta che il carrello sia giunto in corrispondenza dell'apertura.
Tanto rimanda ad una carenza dì sistemi di sicurezza dell'impianto adottando i quali l'infortunio non si sarebbe potuto verificare: laddove la serranda fosse stata dotata di sistemi di blocco, ovvero laddove fosse stato applicata la barriera oggi installata, il lavoratore non avrebbe potuto in alcun modo infilarsi nella zona in cui si è verificato lo schiacciamento.
E tuttavia appare nodale nella vicenda che qui occupa stabilire se la situazione di pericolo fosse evidente prima dell'infortunio o comunque potesse essere colta all'esito di uria seria attività di valutazione del rischio. Solo se la fonte di pericolo fosse stata evidente o se fosse potuta essere colta con la valutazione dei rischio, ne ridonderebbe, infatti, concreta responsabilità rispettivamente per l'addetto alla sicurezza dello stabilimento o per il datore di lavoro della società.
Laddove, infatti, il pericolo fosse in qualche modo occulto o comunque si fosse reso possibile da un comportamento totalmente imprevedibile ed irrazionale del lavoratore, pare evidente che nessun concreto addebito potrebbe essere mosso all'azienda e ai suoi responsabili.
A tanto sembra condurre, in concreto, la ricostruzione del fatto, dell'impianto e delle prassi operative ivi esistenti.
Rileva in primo luogo la circostanza affermata con sicurezza dallo stesso infortunato e dai colleghi di lavoro che la serranda elettrica fosse abitualmente aperta solo per la siglatura dei mattoni senza ulteriore scopo e che, per intervenire nella zona di movimento dei robot e del carico dei mattoni, fosse viceversa stabilmente utilizzato il portello che direttamente dava accesso a tale zona. Tale prassi è risultata frutto di una ben precisa regola, non scritta ma trasmessa a tutti gli operai in fase di formazione *3 e avviamento all'utilizzo dell'impianto. Le testimonianze convergono sul fatto che tale regola fosse costantemente adottata e sempre rispettata.
Rileva altresì la circostanza tale per cui l'apertura della prima serrandina avvenisse abitualmente solo quando il vagonetto si trovava collocato in sua corrispondenza: alla sua apertura non risultava normalmente in atto alcun movimento del vagonetto sicché le possibilità di schiacciamento risultavano del tutto inesistenti.
Rileva ancora quanto osservato dal CT di parte e dai UPG dell'ASL: attraverso il varco protetto dalla prima serranda risulta oltremodo difficile se non quasi impossibile raggiungere la zona di carico dei mattoni e di operatività del secondo robot. Invero lo spazio a disposizione per infilarsi fra il vagonetto e la piantana fissa è stato misurato ed è pari a circa 20-25 centimetri. Le misurazioni effettuate dai CT di parte segnalano come la zona di carico dei mattoni possa essere raggiunta solo con riferimento ad una limitatissima porzione, quella in cui si trovano i mattoni posti più vicino al varco ma non per gli altri. La distanza del primo mattone sarebbe inoltre tale per cui lo stesso potrebbe essere solo spinto ma non comodamente afferrato. Quasi impossibile data la distanza (misurata in circa 60 cm) sarebbe toccare il secondo mattone della fila.
Coerente con tali osservazioni è il racconto dell'infortunato che per raggiungere il mattone fuori posto ha dichiarato di essersi infilato fra il carrello e la piantana con la spalla piegando il busto e alzando un braccio a 45 gradi. Ebbene, tale manovra - compiuta forse, a dire del ..., per non interrompere il movimento della pressa - risultava oltremodo disagevole e poco efficace rispetto alle operazioni da svolgere (sistemazione dei mattoni fuori posto).
Va inoltre sottolineato come, lungi dal rappresentare una manovra più facile ed immediata, la manovra del rappresentasse un'operazione implicante l'impegno di maggior tempo: da un lato i circa 10 secondi necessari a sollevare la tapparella, dall'altro la contorsione del corpo e delle braccia per raggiungere la zona di carico dei mattoni più vicini sui quali avrebbe potuto operare solo con qualche spinta e non con agevole e rapida presa.
Tale operazione, a ben vedere, non può ritenersi significativamente più veloce rispetto all'operazione di istantanea apertura del portellone interbloccato con accesso diretto alla zona di intervento ponendo il lavoratore in grado di agire efficacemente e rapidamente su tutti i mattoni posti sul piano di carico ovvero caduti a terra riavviando poi l'impianto nel giro di pochi secondi. Sul punto si richiamano le osservazioni del CT di parte ma anche e soprattutto le considerazioni dell'UPG dell'ASL che - valutate le estremamente disagevoli modalità di accesso per la via praticata dal ... - ha escluso una significativa riduzione dei tempi e una maggior facilità dell'operazione *4.
Vanno allora condivise le osservazioni delle difese che, a fronte di un comodo e veloce sistema di intervento mediante il portellone interbloccato ha stimato assolutamente anomalo ed imprevedibile il comportamento del lavoratore posto in essere in concreto e non razionalmente prevedibile.
In tal quadro e a fronte di assenza di prassi scorrette prima dell'infortunio o di eventi infortunistici analoghi non è dato ritenere che la fonte di pericolo fosse evidente e riconoscibile dal responsabile per la sicurezza dello stabilimento.

Né diverse conclusioni si possono trarre a carico di colui che aveva effettuato la valutazione del rischio in relazione all'impianto (l'amministratore delegato ...) laddove si consideri che, valutata l'estrema lentezza del movimento del carrello all'interno dell'impianto *5, lo stesso ispettore dell'ASL (cfr. p. 29 stenotipie) ha segnalato come lo stesso vada considerato alla stessa stregua di un normale carrello elevatore in movimento all'interno dell'azienda () e ha parlato di .
Lo stesso UPG dell'ASL non ha ritenuto di indicare concrete responsabilità a carico dei datore di lavoro osservando come, evidentemente prima dell'incidente, una situazione di pericolo quale quella in concreto verificatasi sarebbe stato .
In definitiva i movimenti estremamente lenti del carrello all'interno della zona interclusa e l'assenza di procedure che imponessero ai lavoratori di sporgersi all'interno del varco chiuso dalla serrandina avrebbero reso, con giudizio ex ante, assolutamente arduo riconoscere la possibilità di un rischio di schiacciamento, rischio che in concreto si è materializzato solo in ragione del comportamento anomalo del lavoratore. Non vi è dunque conclusione certa circa il fatto che l'infortunio sia frutto di una mancata o scorretta valutazione del rischio.
In tale quadro, a fronte di un rischio in qualche modo , non è possibile imputare a condotte omissive riferibili all'azienda e, per essa, ai suoi responsabili, il verificarsi del fatto e deve, quantomeno nel dubbio, ritenersi l'insussistenza di una condotta colposa in nesso causale con le lesioni patite dal lavoratore.
La pronuncia di insussistenza del fatto e dunque la mancanza di reato presupposto comporta pronuncia liberatoria quanto a responsabilità anche per la società.
Tanto esonera dall'esaminare la tesi difensiva *6 volta a negare l'esistenza di condotte riconducibili all'interesse o vantaggio della società (siccome non provata una generale politica d'impresa volta alla svalutazione della gestione nella materia della sicurezza) ovvero la tesi *7 circa l'esistenza in epoca anteriore all'infortunio di un modello organizzativo sostanziale benché non formalizzato e conforme alle previsioni del DLvo 231/2008,
Alla società, mandata esente da responsabilità, dovrà infine essere restituita la somma messa a disposizione (ex art. 17. D. Lvo. cit.) ai fini di confisca.

PQM

IL Tribunale di Brescia
Seconda Sezione penale
In Nome del Popolo Italiano
Visto l'art. 530 c.p.p.
ASSOLVE
dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.


Visto l'art. 66 DL.vo 231/01 dichiara non sussistente la responsabilità della società ... spa perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 19 DLvo 231/2001 ordina la restituzione alla società ... spa in persona del legale rappresentante o di soggetto da questo delegato della somma di euro 5000 versata al sensi dell'art. 17 co 1 lett. c) D.Lvo cit.e portata dal libretto DDGG 0079502.
Così deciso in Brescia, il 23.5.2012

1 Per una maggior comprensione dell'impianto si veda lo schema a p. 4 della relazione di consulenza elaborata dal CT di parte.
2 che aziona una catena e fa scorrere il carrello su rotaia
3 Va qui condivisa con la difesa ... la considerazione dell'indifferenza di una regola di sicurezza data per iscritto ovvero trasmessa con altrettanta puntualità ai lavoratori, da questi sicuramente conosciuta e usualmente applicata.
4 Cfr. ... p. 25:
5 Pari a circa 7 metri ai minuto.
6 Per altro non così convincente: evocando alcune pronunce di merito (Trib. Novara 1.10.2010 e Gip Tribunale Cagliari 13.7.2011) il difensore sostiene che il requisito dell'interesse o vantaggio realizzerebbe solo allorché un soggetto abbia agito per conto dell'ente con sistematiche violazioni di norme cautelari così da far rientrare quella condotta nella politica d'impresa volta alla svalutazione della gestione nella materia della sicurezza con conseguente abbattimento dei costi e delle spese per l'adozione e l'attuazione i presidi infortunistici nonché l'ottimizzazione dei profitti.
In realtà tale assunto non pare poter essere condiviso siccome sganciato dal dato normativo che riconduce la singola condotta all'interesse o al vantaggio dell'ente.
Ed invero, a parere di chi scrive, la locuzione nella materia che occupa vale ad esprimere un necessario legame di pertinenza tra l'ente ed i comportamenti della persona fisica, nel senso che non è tanto il reato in sé, guanto l'attività nel corso della quale è commesso il reato ad essere funzionale al perseguimento dell'interesse dell'ente. E' visibile l'aggancio alla teoria dell'identificazione o dell'immedesimazione organica, fondativa della responsabilità civile (ed indiretta) dell'ente ex art. 2049 cc; può aggiungersi che la discussa locuzione propria dell'art. 5 appartiene da tempo alla giurisprudenza civilistica.
Se l'interesse dell'ente ha da essere inteso in senso oggettivo, come qualità che caratterizza la condotta in sé idonea astrattamente a produrre un beneficio per l'ente e non come dolo specifico del suo autore, ricorre assoluta compatibilità tra i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità da reato all'ente e la natura dei reati colposi. Va considerato che ì reati di lesioni e omicidio colposo, pur essendo reati di evento, scaturiscono da una condotta che per violazioni varie e specifiche sta alla base della produzione dell'evento: quando nel realizzare la condotta il soggetto agisca nell'interesse dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo rimane configurabile ove ricorra il difetto di organizzazione e sempre che l'autore del reato non abbia realizzato condotte abnormi.
7 questa sì più interessante (oggetto di alcune pronunce di merito fra cui Trib. Torino 14.11.2011 e Trib. Milano 17.11.2009) e fondata sulle risultanze testimoniali e sulla rapidità con cui è stata successivamente all'infortunio ottenuta dalla ... la certificazione OHSAS 18001, compatibile con la preesistenza di protocolli di sicurezza, sistemi di vigilanza e sanzionatori sostanzialmente conformi ai requisiti di legge.