Categoria: Documentazione istituzionale
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO LINEE OPERATIVE PER LE PICCOLE IMPRESE


“Testo Unico” sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs n.81/2008

Verona, Gennaio 2011


Gruppo Coordinato da: Antonia Ballottin, Pietro Mazzoccoli (SPISAL-ULSS 20)

Luigi Perbellini (UNIV. VR), Manuela Peruzzi, Mario Gobbi, Andrea Serpelloni (SPISAL-ULSS 20), Marco Bellomi (SPISAL ULSS 21), Marco Renso (SPISAL ULSS 22), Pierpaolo Mileto (UPACONFARTIGIANATO VR),Vittorio Bergamini (CNA-VR), Luigino Torneri (CASARTIGIANI), Arianna Ambrosi (CONFESERCENTI), Paolo Righetti (CGIL VR), Alessandro Pagani (CISL VR), Lucia Perina (UIL VR), Davide Beretta (Confagricoltura VR), Sergio Spada (COLDIRETTI), Maurizio Stoppa (ANCE VERONA), Angelica Gazzani (APINDUSTRIA VR), Gianvittorio Cantutti (CONFINDUSTRIA VR)

 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
LINEE OPERATIVE PER LE PICCOLE IMPRESE


PREMESSA

Questa linea operativa deriva dalla proposta metodologica per la valutazione del rischio stress del Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro dell'ISPESL di aprile 2010.
Ha lo scopo di assistere le imprese di piccole dimensioni nell’adempimento normativo della valutazione dello stress. La linea operativa è rivolta alle piccole imprese con meno di 30 lavoratori e prevede la possibilità di utilizzare una unica chek list, revisionata per le realtà produttive a minor complessità organizzativa.
La proposta non esclude la possibilità di utilizzare altri strumenti d’indagine purché coerenti con le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

La proposta metodologica e lo strumento è pubblicato sul sito http://prevenzione.ulss20.verona.it/stress_lavoro.html#comitato-tecnico.


1. LO STRESS LAVORO CORRELATO

Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute.

Lo stress lavoro correlato può essere causato da diversi fattori come il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza della gestione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, ecc (art .3 dell’Accordo Europeo). La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative).


2. UN RISCHIO DA VALUTARE IN TUTTE LE AZIENDE

Il D.Lgs n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e le successive disposizioni integrative e correttive introdotte con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, introducono l’obbligo per tutte le aziende di effettuare la valutazione dello stress correlato al lavoro, secondo quanto previsto da due documenti:
- l’Accordo Quadro Europeo sullo stress lavoro correlato (recepito il 9 giugno 2008)
- le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e sicurezza sul luogo di lavoro (18 novembre 2010)
Inoltre sono stati punti di riferimento importanti il documento del Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro "Guida Operativa per la valutazione e gestione del rischio da stress lavoro – correlato" e la proposta metodologica per la valutazione dello stress lavoro correlato del Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro dell'ISPESL.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, il D.Lgs 81/08 consente, di ricorrerete all’autocertificazione dell’avvenuta valutazione nel rispetto dei criteri indicati dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e sicurezza sul luogo di lavoro.


3. CHI LO VALUTA

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del RSPP con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del RLS (RLS/RLST).


4. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Come indicato nel documento della Commissione Consultiva, la valutazione del rischio stress lavoro correlato, si articola in due fasi: una necessaria (VALUTAZIONE PRELIMINARE), l’altra eventuale (VALUTAZIONE APPROFONDITA).

4.1 LA FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE (NECESSARIA)
Consiste nella rilevazione, di indicatori oggettivi e verificabili, appartenenti quanto meno a:

I. EVENTI SENTINELLA (es. indici infortunistici; assenze per malattia; turnover ….)

II. FATTORI DI CONTENUTO DEL LAVORO (es. ambiente, carichi e ritmi di lavoro; orario e turni….).

III. FATTORI DI CONTESTO DEL LAVORO (es. ruolo, autonomia decisionale e controllo, comunicazione…).

Alla conclusione della fase di valutazione preliminare si possono presentare due diverse situazioni:

NON EMERGONO ELEMENTI DI RISCHIO


tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio con la verifica nel tempo.

LA VALUTAZIONE TERMINA

EMERGONO ELEMENTI DI RISCHIO


da stress lavoro-correlato si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi e alla successiva rivalutazione per verificare l’efficacia.

Es: se risultano assenti o non diffuse le procedure aziendali, prevedere la loro definizione e un piano di diffusione in azienda in grado di raggiungere tutti i lavoratori.

Es : se risultano assenti momenti di comunicazione è opportuno prevedere che siano organizzati periodicamente degli incontri che consentano a tutti i lavoratori di poter essere informati e partecipi della propria azienda

Alla verifica di efficacia delle azioni correttive si possono presentare due diverse situazioni:

Gli interventi correttivi si rivelano efficaci
LA VALUTAZIONE TERMINA

Gli interventi si rivelano inefficaci,
si procede con la VALUTAZIONE APPROFONDITA



4.2 LA FASE DI VALUTAZIONE APPROFONDITA (EVENTUALE)

Quando gli interventi correttivi adottati nella fase preliminare si rivelano inefficaci, si deve procedere alla valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori (fase approfondita). In questa fase devono essere adottati strumenti quali questionari, focus group o interviste semistrutturate per sentire i lavoratori sui fattori di contenuto e contesto del lavoro. Tale fase fa riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche.

Per questa fase, nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. Riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

 

Diagramma di flusso della valutazione del rischio stress lavoro-correlato

5. CHECK LIST PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE

Di seguito si descrive la check list utile per procedere alla valutazione preliminare che non esclude la possibilità di utilizzare altri strumenti d’indagine, coerenti con le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
La check list permette di rilevare i parametri oggettivi previsti dal documento della Commissione Consultiva, riferibili ai DATI AZIENDALI (EVENTI SENTINELLA) ed al CONTESTO e CONTENUTO del lavoro.

In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e contenuto occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST.

La compilazione delle tre aree della check list permette di avere una valutazione complessiva oggettiva parametrica delle condizioni di rischio.

Gli indicatori che sono stati inseriti quantificano i fattori secondo il seguente schema:

• AREA A - INDICATORI AZIENDALI

• AREA B - CONTESTO DEL LAVORO

• AREA C - CONTENUTO DEL LAVORO

Ad ogni indicatore è associato un valore che concorre al punteggio complessivo dell’area.

I punteggi delle 3 aree vengono sommati e concorrono ad identificare la condizione di rischio e le azioni correttive che eventualmente devono essere adottate.


Fonte: ULSS 20 Verona