Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 10 febbraio 1954
Validità: 15.02.1954 - 14.02.1956
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale-Camera Confederale del Lavoro, Fisba Provinciale-Unione Sindacale Provinciale Cisl, Uilterra Provinciale
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Benevento

Sommario:

Art. 1. - Definizione del bracciante avventizio.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 6. - Giorni festivi.
Art. 7. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 8 - Tariffe.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione della categoria per età e sesso.
Art. 10. - Vitto
Art. 11. - Classificazione dei lavori.
Art. 12. - Percorso.
Art. 13. - Zone malariche.
Art. 14. - Attrezzi di lavoro.
Art. 15. - Suddivisione in zone del territorio della provincia.
Art. 16. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 17. - Tutela della maternità.
Art. 18. - Norme disciplinari.
Art. 19. - Controversie individuali.
Art. 20. - Controversie collettive.
Art. 21. - Caropane.
Art. 22. - Scala mobile.
Art. 23. - Durata del contratto.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Benevento, 10 febbraio 1954

L’anno 1954 il giorno 10 febbraio, presso la sede della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Benevento [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Benevento [...] e la Federbraccianti Provinciale [...], assistito dal Segretario della Camera Confederale del Lavoro [...], la Fisba Provinciale [...], assistito dal Segretario Provinciale dell’Unione Sindacale Provinciale Cisl [...], l’Uilterra Provinciale [...], è stato stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i braccianti agricoli avventizi da valere per la provincia di Benevento.

Art. 1. - Definizione del bracciante avventizio.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincoli di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria
o giornaliera corrisposta a termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di leggi vigenti in materia.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario giornaliero di lavoro nei vari mesi dell’anno, in relazione alle condizioni ambientali della provincia ed alle esigenze stagionali viene stabilito come segue;
dicembre - gennaio - febbraio ore 7
marzo - aprile - agosto - sett. - ott. - nov. ore 8
maggio - giugno - luglio ore 9
La presente norma non si applica ai lavori di mietitura e trebbiatura: tali lavori saranno disciplinati da accordi collettivi speciali. L’orario di lavoro ha inizio e termine sul posto di lavoro.

Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche o negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui al successivo art. 6 nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
[...]

Art. 10. - Vitto.
Resta fermo il trattamento consuetudinario circa la somministrazione del vitto e del vino.

Art. 11. - Classificazione dei lavori.
I lavori diversi in agricoltura vengono discriminati in tre tassative categorie:
1ª categoria: lavori ordinari: Sono considerati in tale categoria tutti quei lavori non elencati nelle successive categorie di lavori speciali e pesanti.
2ª categoria: lavori speciali: Sono considerati tali, i lavori di innesto potatura razionale di piante legnose con operai specializzati, slupatura olivi.
3ª categoria: lavori pesanti: Sono considerati di tale natura i lavori invernali di scasso totale o parziale del terreno, scavo ed abbattimento e per questa ultima voce sempre che il lavoratore compia una giornata di lavoro appositamente per tale lavoro.
Le retribuzioni di cui all’Art. 8 vengono così maggiorate:
- per lavori speciali del 15 %
- per lavori pesanti del 10 %

Art. 13. - Zone malariche.
I braccianti che lavorano in zone malariche a termine delle vigenti disposizioni, hanno diritto alla somministrazione gratuita del chinino, con aggiunta di una indennità del 4 % stilla retribuzione (paga base e contingenza) per il periodo corrente dal 15 giugno al 15 settembre.

Art. 14. - Attrezzi di lavoro.
I braccianti agricoli sono tenuti a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 16. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, la malattia, gli assegni familiari valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 17. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le norme di legge.

Art. 18. - Norme disciplinari.
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore di azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro ordinato.
Il rapporto tra i lavoratori nell’azienda e tra questi e il datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Le infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore potranno essere punite, a seconda la gravità della mancanza nel modo seguente:
1) Con la multa fino ad un massimo dì due ore di salario nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti e abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che cada in stato di ubriachezza durante le ore di lavoro.

Art. 19. - Controversie individuali.
In caso di controversie fra datori di lavoro e prestatori d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungono l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole composizione. Il tentativo di conciliazione delle controversie di cui innanzi dovrà essere esperito entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione della denuncia alla controparte.
Trascorso detto termine le parti potranno adire l’Ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 20. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.