Categoria: Normativa regionale
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Regione Lombardia
D.g.r. 23 dicembre 2009 - n. 8/10882

Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati e indicazioni per il funzionamento dei relativi Albi regionali
B.U.R. 4 gennaio 2010, n. 1

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
• il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30,» ed in particolare l’art. 7, il quale dispone che le regioni costituiscano appositi elenchi per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio, assicurando un raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
• il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
• il d.m. 29 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
• la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il Mercato del Lavoro in Lombardia» ed in particolare l’art. 13 con cui si istituisce l’Albo dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro;
• la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare:
– l’art. 25 con il quale si istituisce l’Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale,
– l’art. 26 con il quale si definiscono le modalità e i criteri per l’accreditamento,
– la d.g.r. 8/6273 del 21 dicembre 2007 che, in attuazione delle ll.rr. 22/06 e 19/07, ha definito le procedure ed i requisiti per l’accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro;
Considerato necessario apportare modifiche alla d.g.r. n. 8/6273 del 21 dicembre 2007, in quanto, successivamente alla data di approvazione del predetto atto, sono stati adottati nuovi provvedimenti a livello nazionale, che richiedono gli opportuni adeguamenti del sistema regionale di accreditamento, tra cui:
• il d.lgs. n. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
• l’Intesa del 20 marzo 2008 sancita in Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009;
Considerato altresì opportuno apportare modifiche a procedure e requisiti di accreditamento, anche in ragione dell’introduzione del c.d. Sistema Dote di cui alla d.g.r. 8/8864 del 14 gennaio 2009, con particolare riguardo a:
• i provvedimenti nei confronti di Operatori accreditati responsabili di irregolarità e inadempienze, anche al fine di rafforzare il presidio della corretta erogazione dei servizi comportanti l’utilizzo delle risorse pubbliche nonché la tutela dei destinatari dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro;
• la forma giuridica dei soggetti aventi titolo per presentare domanda di accreditamento;
• l’introduzione, dell’obbligo di adozione, nei termini e con le modalità successivamente definiti con decreto dirigenziale, del modello organizzativo e gestionale di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 quale leva per il miglioramento dell’organizzazione interna degli operatori accreditati nonché quale strumento di garanzia sul corretto svolgimento di interventi attuati con risorse pubbliche;
• l’estensione del sistema di contabilità separata agli Operatori accreditati, nei termini e con le modalità successivamente definiti con decreto dirigenziale, al fine di un’adeguata tracciabilità delle operazioni che coinvolgono risorse pubbliche;
Preso atto che le Strutture della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro hanno proceduto alla revisione delle procedure e requisiti di accreditamento, come da seguenti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
• allegato «A» «Procedure di iscrizione agli Albi regionali dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro»;
• allegato «B» «Requisiti per l’accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro»;
Ritenuto conseguentemente di modificare, con effetto dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la d.g.r. n. 8/6273 del 21 dicembre 2007 con riferimento agli allegati A) e B) del presente provvedimento;
Ritenuto che i soggetti iscritti all’Albo regionale per i servizi al lavoro e all’Albo regionale per i servizi di Istruzione e formazione professionale conservano l’accreditamento acquisito ai sensi della d.g.r. 8/6273 del 21 dicembre 2007 e successivi decreti attuativi, provvedendo ad adeguarsi a quanto previsto dal presente provvedimento nei termini e con le modalità precisate nei successivi decreti attuativi, senza necessità di inoltrare una nuova istanza di accreditamento;
Dato atto che è stata data informazione sia alla Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione in data 4 dicembre 2009 che al Comitato istituzionale di coordinamento in data 14 dicembre 2009;
Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le procedure e i requisiti di cui ai seguenti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
• allegato «A» «Procedure di iscrizione agli Albi regionali dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro»;
• allegato «B» «Requisiti per l’accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro»;
2. di stabilire che i soggetti iscritti all’Albo regionale per i servizi al lavoro e all’Albo regionale per i servizi di Istruzione e formazione professionale conservano l’accreditamento acquisito ai sensi della d.g.r. 8/6273 del 21 dicembre 2007 e dei successivi decreti attuativi, provvedendo ad adeguarsi a quanto previsto dal presente provvedimento nei termini e con le modalità precisate nei successivi decreti dirigenziali attuativi, senza necessità di inoltrare una nuova istanza di accreditamento;
3. di dare mandato alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro per l’adozione delle determinazioni previste dal presente provvedimento attraverso l’emanazione dei decreti dirigenziali;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il segretario: Pilloni


Allegato «A»

Procedure di iscrizione agli Albi regionali dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro

Il presente allegato definisce le procedure di accreditamento per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla l.r. 19/2007 nonché dei servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, fatta salva la disciplina di dettaglio contenuta nei decreti dirigenziali attuativi.
Esso definisce altresì le procedure di controllo e i provvedimenti applicabili nei confronti degli Operatori accreditati, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo.

1. Albi regionali
1.1 L’accreditamento e la conseguente iscrizione agli Albi regionali è condizione per l’accesso ai finanziamenti pubblici ed è altresì condizione per l’attuazione di attività e servizi che si concludono con il rilascio di abilitazioni professionali e di certificazioni di competenze, da parte di soggetti diversi dalle Istituzioni formative di cui all’art. 24 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 della l.r. 19/07.
1.2 Presso la Direzione Generale competente, secondo modalità operative definite con decreto dirigenziale, sono costituiti i seguenti Albi:
1.2.1 Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale suddiviso in:
• Sezione A: soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 11, comma 1 e 2 della l.r. 19/2007 e specificamente:
– percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di competenza di III livello europeo;
– percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o triennale, cui consegue una certificazione di competenza di IV livello europeo;
– quinto anno integrativo, realizzato di intesa con le università , con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’accesso all’università , all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
– specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.
• Sezione B: soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 11, comma 2 della l.r. 19/2007 e specificamente: specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.
Sono esonerati dall’accreditamento per i servizi di istruzione e formazione professionale:
• le Università statali e non statali legalmente riconosciute,
• i soggetti pubblici e privati che svolgono unicamente attività formative per il proprio personale,
• le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio e
• i soggetti che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di ricerca e di assistenza tecnica a supporto del sistema di istruzione e formazione professionale.
1.2.2 Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della l.r. 22/2006.
1.3 Avvisi, Bandi o altri provvedimenti regionali specifici possono prevedere, a titolo eccezionale e in modo motivato, la partecipazione di soggetti non accreditati.
1.4 Con l’iscrizione agli Albi l’Operatore assume le attribuzioni e gli obblighi specificamente previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. Richiesta di iscrizione agli Albi regionali
La domanda finalizzata ad ottenere l’iscrizione agli specifici Albi regionali deve essere presentata dal soggetto interessato secondo lo schema definito con decreto dirigenziale, in cui il legale rappresentante dichiara ai sensi di legge (d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) il possesso degli specifici requisiti.

3. Iscrizione agli Albi regionali
La Regione procede alla verifica del possesso dei requisiti secondo modalità che comprendono l’analisi delle dichiarazioni e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, la Direzione Generale competente comunica all’Operatore:
– l’accoglimento dell’domanda e l’iscrizione, a tempo indeterminato, nello specifico Albo regionale e nella relativa sezione dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale e/o dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro ovvero,
– la comunicazione del diniego nel caso in cui non sussistano i presupposti per il rilascio dell’accreditamento.
L’Operatore deve sempre dare informazione in ordine a inserimenti, trasferimenti e dismissioni di unità organizzative nonché qualsiasi altra modifica intervenuta nelle proprie caratteristiche che abbia effetto sui requisiti per l’accreditamento.

4. Sorveglianza e Controllo
La Direzione Generale competente verifica sia il rispetto delle procedure di cui al presente Allegato sia il possesso e il mantenimento dei requisiti indicati nell’Allegato B alla presente delibera e nei decreti attuativi sia la corretta erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro da parte dei soggetti accreditati, svolgendo controlli, sia documentali che in loco.

5. Diffida, sospensione e revoca dell’accreditamento
5.1 Qualora, durante l’attività di sorveglianza e controllo siano riscontrate anomalie nelle unità organizzative, carenze documentali e inadempienze formali, comunque sanabili, l’Operatore è diffidato a sanare le irregolarità entro il termine indicato in apposita comunicazione; decorso tale termine senza che le suddette anomalie, carenze e inadempienze siano state eliminate, si provvede a sospendere l’accreditamento delle unità organizzative interessate, per un periodo non inferiore a tre mesi e comunque sino all’eliminazione delle stesse irregolarità .
5.2 Qualora siano riscontrate irregolarità sostanziali nell’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro, si provvede a sospendere l’accreditamento dell’Operatore, con efficacia nei confronti di tutte le unità organizzative, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a 5 anni.
5.3 Nel caso di procedimenti penali a carico di legale rappresentante, amministratori, direttore, responsabile di unità organizzativa o responsabile amministrativo di un Operatore, Regione Lombardia ha facoltà di adottare un provvedimento di sospensione dell’accreditamento dell’Operatore sino alla definizione del procedimento stesso.
5.4 I provvedimenti di condanna non definitivi, a carico dei soggetti di cui al punto 5.3, per i reati previsti dal punto 4 della lettera A) dell’allegato B della delibera comportano la sospensione d’ufficio dell’accreditamento dell’Operatore.
5.5 In caso di gravi irregolarità viene disposta la revoca dell’accreditamento dell’Operatore e l’automatica cancellazione dall’Albo dei soggetti accreditati, con efficacia nei confronti di tutte le unità organizzative.
Tale disposizione si applica in caso di:
• carenza o sopravvenuta mancanza dei requisiti per l’accreditamento di cui all’Allegato B, accertata a seguito di verifiche documentali e/o in loco;
• gravi inottemperanze agli obblighi assunti verso la Regione;
• azioni od omissioni gravemente pregiudizievoli verso i destinatari dei servizi di istruzione e formazione professionale e/o dei servizi per il lavoro;
• dichiarazioni non veritiere o mendaci, in sede di presentazione della domanda di accreditamento o nelle ulteriori comunicazioni a Regione Lombardia;
• gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
• inadempienze, omissioni e altri comportamenti gravi nell’esercizio dell’attività professionale;
• impossibilità di effettuare la verifica in loco per ragioni non imputabili a Regione Lombardia;
• omesso invio delle comunicazioni, di informazioni e dei dati richiesti;
• decorso del termine previsto da provvedimenti di sospensione, senza che siano state eliminate le irregolarità sanabili.
5.6 Il provvedimento di revoca impedisce la possibilità di presentare, nei cinque anni successivi, una nuova domanda di accreditamento.
L’avvio del procedimento di revoca inibisce la possibilità di presentare comunicazione di rinuncia all’accreditamento.
5.7 Il provvedimento di sospensione comporta l’immediato divieto per l’Operatore, limitatamente alla/e unità organizzativa/e oggetto del provvedimento medesimo, di avviare l’erogazione di nuovi servizi tra quelli oggetto dell’accreditamento.
Il provvedimento di revoca comporta l’immediato divieto per l’Operatore, presso tutte le proprie unità organizzative, di avviare l’erogazione di nuovi servizi tra quelli oggetto dell’accreditamento.
La Regione può consentire l’erogazione dei servizi già avviati, o assumere ogni altro provvedimento utile, con la finalità di evitare disagi all’utenza.
5.8 Non può essere presentata domanda di accreditamento da parte di un Operatore che abbia quale legale rappresentante, amministratori, direttore, responsabile di unità organizzativa o responsabile amministrativo, un soggetto che abbia ricoperto uno di tali incarichi per un Operatore sottoposto a provvedimenti di sospensione o revoca dell’accreditamento adottati per irregolarità commesse dallo stesso soggetto.

6. Sistema di monitoraggio e valutazione delle capacità operative dei soggetti accreditati
Il sistema di monitoraggio e valutazione delle capacità operative dei soggetti accreditati da parte di Regione Lombardia è finalizzato a valorizzare efficacia, efficienza e qualità dell’offerta formativa e dei servizi per il lavoro.
Nell’ambito di tale sistema Regione Lombardia si avvale anche dell’attività dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro di cui all’art. 6 l.r. 22/2006 nonché dei Valutatori incaricati dalla Direzione generale competente.
Gli Operatori accreditati, a tal fine, forniscono dati e informazioni sui servizi erogati, sui risultati conseguiti e i destinatari dei servizi, nonché ogni altro elemento utile di conoscenza dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro.

7. Responsabile del procedimento
Responsabile delle procedure di accreditamento è la Direzione Generale competente, nella persona del Dirigente della Struttura competente.


Allegato «B»

Requisiti per l’accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro

L’accreditamento è conseguito e mantenuto solo in presenza del possesso dei requisiti di seguito specificati nonché di quanto stabilito nei decreti dirigenziali attuativi.
Eventuali ulteriori requisiti specifici possono essere previsti da singoli Avvisi, Bandi o altri provvedimenti regionali.

A) REQUISITI GIURIDICI E FINANZIARI
1. Forma giuridica

Sono ammesse imprese, società ed enti dotati di riconoscimento giuridico, nonché i soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime.

2. Requisiti finanziari
Capitale sociale versato non inferiore a C 25.000, fatta eccezione per gli enti pubblici e loro enti strumentali e per i soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, iscritte nell’apposito Albo regionale previsto dalla l.r. 21/2003 (art. 4), possono in alternativa avere un patrimonio netto non inferiore ai C 25.000, che risulti dal bilancio o da dichiarazione del revisore contabile.
Il soggetto accreditato deve assicurare un sistema di contabilità separata in grado di garantire l’estrapolazione dalla contabilità generale delle entrate e delle spese riferite alle attività e servizi gestiti con risorse pubbliche, con distinzione delle specifiche fonti di finanziamento.
Con decreto dirigenziale sono definiti i termini e le modalità per l’adozione del sistema di contabilità separata.

3. Oggetto sociale
Lo statuto, ad eccezione degli enti pubblici, deve includere come oggetto sociale, anche se non esclusivo, un riferimento all’attività relativa ai servizi per i quali si chiede l’iscrizione all’Albo.

4. Requisiti di onorabilità
È richiesta in capo al legale rappresentante, agli amministratori, ai direttori, ai responsabili di unità organizzativa o responsabili amministrativi:
• l’assenza di condanne penali definitive, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale.
Sono equiparate ai provvedimenti di condanna definitivi, le sentenze con applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p.;
• l’assenza di sottoposizione a una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o a una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 o della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni.
A carico dell’Operatore non devono essere state irrogate, negli ultimi cinque anni, sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all’art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o provvedimenti che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
Gli Operatori cui si applica il d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 devono essere in possesso di Certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con dicitura antimafia o, qualora non iscritti alla CCIAA, di Comunicazione della Prefettura di cui all’art. 3 dello stesso decreto.

B) SISTEMI DI QUALITÀ E MODELLI ORGANIZZATIVI
1. Sistema certificato per la gestione della qualità

L’operatore deve essere in possesso di un Sistema di gestione della qualità certificato, secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 ed eventuali successive modificazioni, con riferimento al settore coerente alla tipologia di attività .

2. Modello organizzativo gestionale e Codice etico
Gli Operatori, ad esclusione degli enti pubblici territoriali e degli altri enti pubblici non economici, devono essere in possesso di un Modello organizzativo e gestionale e di un Codice etico, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Con decreto dirigenziale sono definiti i termini e le modalità per l’adozione del Modello organizzativo e del Codice etico.

C) CAPACITÀ LOGISTICA E GESTIONALE
1. Adeguatezza dei locali

I locali delle unità organizzative e delle sedi in cui il servizio sia erogato occasionalmente devono essere:
• conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
• conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza;
• conformi alla normativa in materia di accessibilità ai diversamente abili.

2. Spazi dedicati all’erogazione del servizio
Gli spazi devono essere idonei a garantire la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza e devono essere attrezzati con adeguati arredi per lo svolgimento delle attività . La dotazione strutturale minima specifica per area e tipologia di servizio è definita con decreto dirigenziale. Ogni unità organizzativa deve avere la disponibilità dei locali destinati all’erogazione del servizio aggregati in modo unitario ed esclusivo.

3. Adeguatezza degli strumenti tecnologici ed informatici
Ogni unità organizzativa deve essere dotata di strumenti e postazioni informatiche, a disposizione sia degli operatori che dell’utenza, nonché di attrezzature d’ufficio, collegamenti telematici e specifica dotazione software per la gestione del servizio.

4. Segnaletica e informazione
Presso ciascuna unità organizzativa devono essere assicurate le seguenti informazioni:
• indicazione, all’esterno, della presenza del servizio e degli orari di apertura al pubblico;
• indicazione, all’interno, degli estremi dell’iscrizione all’Albo regionale degli accreditati;
• informazione della gamma dei servizi offerti dall’unità organizzativa, con indicazioni delle relative finalità dei servizi, delle prestazioni fornite, delle modalità di accesso ed orari;
• elenco telematico dei soggetti accreditati per la istruzione e formazione ed accreditati per i servizi per il lavoro, fornendo all’utenza tutti i riferimenti utili all’accesso a tali servizi.

5. Orari di apertura al pubblico delle unità organizzative
L’operatore deve assicurare l’apertura al pubblico secondo quanto precisato con decreto dirigenziale.

D) AFFIDABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SOGGETTO
1. Documento contabile-finanziario

L’operatore, ad esclusione degli enti pubblici, deve essere in possesso di un documento contabile-finanziario sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all’inserimento nell’Albo dei soggetti accreditati.

2. Documento che attesta l’affidabilità e la solvibilità
L’operatore deve essere in possesso di attestazione rilasciata dalla propria banca relativamente all’affidabilità e alla solvibilità del titolare dell’accreditamento. Tale requisito non si applica nei confronti degli enti pubblici.

3. Affidabilità dell’operatore
L’operatore deve garantire il possesso dei seguenti requisiti:
• assenza di stato di fallimento;
• assenza di liquidazione coatta;
• assenza di concordato preventivo;
• assenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
• rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
• rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68 del 12 marzo 1999, art. 17).

E) DISPONIBILITÀ DI ADEGUATE COMPETENZE PROFESSIONALI
Le risorse professionali e le relative competenze che devono essere presenti in ciascuna unità organizzativa sono definite con decreto dirigenziale in relazione all’area e alla specificità del servizio erogato.

F) RELAZIONI CON IL TERRITORIO
L’operatore dichiara all’inoltro della domanda di accreditamento il raggruppamento dei soggetti con i quali intende avviare collaborazioni allo scopo di assicurare all’utenza l’intera gamma dei servizi per l’istruzione e la formazione professionale e dei servizi per il lavoro.
I soggetti che compongono il raggruppamento di cui sopra sono liberamente scelti dall’operatore all’interno dei seguenti ambiti:
• operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale;
• operatori accreditati per i servizi per il lavoro;
• operatori autorizzati a livello regionale ai sensi degli artt. 14 e 15 della l.r. 22/2006;
• operatori autorizzati a livello nazionale ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003;
• istituti scolastici pubblici e paritari;
• università ;
• altri soggetti istituzionali e del mondo sociale e produttivo.
Tale raggruppamento potrà essere incrementato o modificato successivamente in relazione alle attività e servizi attuati dall’operatore accreditato.

G) ATTI DIRIGENZIALI
Il Dirigente competente, con propri provvedimenti definisce:
• le modalità per l’inoltro delle domande di accreditamento;
• la struttura informatica degli Albi regionali;
• i requisiti e le relative competenze professionali richieste alle risorse umane operanti nelle unità organizzative;
• la dotazione strutturale e logistica minima per le diverse aree e tipologie di servizi ai fini dell’iscrizione negli specifici Albi e l’indicazione degli standard strutturali e logistici correlati all’attività svolta in ciascuna unità organizzativa e gli orari minimi di apertura delle unità organizzative;
• le caratteristiche tecnologiche delle attrezzature, ivi compresa le modalità di comunicazione informatica con Regione Lombardia, e dei laboratori al fine di assicurare un livello equivalente a quello delle analoghe attrezzature utilizzate in imprese/organizzazioni produttrici di beni e servizi;
• gli indicatori, le soglie, i tempi e le modalità per la verifica del possesso dei requisiti di efficienza ed efficacia;
• il periodo di inattività e relativo numero minimo di ore di formazione dell’operatore per quanto attiene ai servizi di istruzione e formazione professionale, trascorso il quale si determina la revoca dell’accreditamento;
• i termini e le modalità per l’adozione del sistema di contabilità separata;
• i termini e le modalità per l’adozione del modello organizzativo e del codice etico, ai sensi del d.lgs. 231/2001;
• la documentazione attestante i requisiti di accreditamento dell’Operatore che deve essere disponibile, anche ai fini delle verifiche, presso la sede indicata nella domanda di accreditamento e/o presso le singole unità organizzative;
• ulteriori elementi di dettaglio delle procedure e dei requisiti di accreditamento.