Tribunale di Vibo Valentia, GIP Bonagura, Ordinanza 20 aprile 2004 - Pluralità di operazioni truffaldine realizzate dall’amministratore dell’ente al fine di conseguire finanziamenti pubblici


 

...Omissis...

 

Ritiene questo giudice che, sulla base degli atti sottoposti alla propria attenzione dal pubblico ministero, e costituenti l'esito delle indagini finora svolte, sussistano gravi indizi per ritenere la s.a.s. O. responsabile di un illecito amministrativo dipendente dai reati di cui sopra, commessi nel suo interesse ed a suo vantaggio dall'amministratore V.G. (e dunque persona rientrante nel disposto di cui alla lett. a, dell'art. 5, 1° comma, d.leg. 231/01).
Le indagini, infatti, hanno accertato quanto segue in relazione, da un lato, ad un finanziamento concesso alla O. ex l. 488/92, e dall'altro a due finanziamenti concessi alla O. ai sensi dei patti territoriali per la provincia di Vibo Valentia.
Finanziamento ex l. 488/92. In data 3 maggio 1996 V.G., quale socio accomandatario della O.- Officine meccaniche s.a.s., presentava al ministero dell'industria, commercio ed artigianato istanza per ottenere un finanziamento ai sensi della 1. 488/92, per lavori di ampliamento della vecchia sede, avente come oggetto sociale la fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori'in metallo.
L'ampliamento doveva consistere in una espansione della vecchia sede e nella costruzione di una nuova sede: come si legge nell'informativa dell'11 luglio 2003, i lavori di ampliamento della vecchia sede avevano ad oggetto la ristrutturazione di una parte del capannone già esistente, l'adeguamento a norma degli impianti esistenti, la realizzazione di pavimentazione e di tettoie di servizio. Circa la nuova sede, previo acquisto del terreno, si doveva provvedere alla sistemazione e recinzione dello stesso, alla costruzione della prima e seconda campata del capannone industriale, della palazzina adibita ad uffici, nonché all'acquisto dei macchinari e delle attrezzature per la produzione di carpenteria metallica.
Ulteriori dati significativi si traggono dal verbale di accertamento di spesa ex 1. 488/92 della commissione appositamente nominata con d.m. n. 172586 del 6 dicembre 2001, e trasmesso dal p.m. ad integrazione della richiesta cautelare in data 21 gennaio 2004: vi si legge, tra l'altro, che «l'iniziativa agevolata riguarda la realizzazione di una nuova unità produttiva, nata dall'esigenza di aumentare le superfici coperte da destinare alla lavorazione di carpenteria metallica al fine di poter far fronte alle crescenti richieste di mercato. L'azienda prima operava in un capannone di modeste dimensioni (circa mq 550) ubicato nella stessa zona industriale a poca distanza dall'insediamento produttivo di ampliamento. Il programma di investimenti consiste nella costruzione di un nuovo capannone e della palazzina uffici e servizi, nella sistemazione esterna dei piazzali, nella realizzazione delle recinzioni: oltre che la costruzione di un capannone attiguo a quello esistente nello stabilimento già esistente. Il programma prevede, altresì, l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature ...».
Il progetto, identificato con il n. 50214/96, veniva approvato, ed il ministero emetteva in data 20 novembre 1996 il decreto di concessione provvisoria, concedendo alla O. un contributo in conto capitale di lire 3.091.830.000, pari ad euro 1.596.796,93.
In data 30 maggio 2002, sulla base del predetto verbale di accertamento di spesa redatto pochi giorni prima, il ministero emanava il decreto definitivo di concessione delle agevolazioni previste in materia di incentivi alle attività produttive nelle aree depresse, erogando la somma definitiva di euro 1.579.800,33, pari a lire 3.058.920.000.
Tale somma veniva corrisposta alla O. a cura della banca concessionaria (Intesa Bei Mediocredito s.p.a: con sede in Milano) in più tranches, secondo il prospetto di cui all'ali. 47, e ciò, ovviamente, alla presentazione dei vari stati di avanzamento dei lavori: la O. presentava, volta per volta, uno stato di avanzamento dei lavori, documentava le spese sostenute con le fatture di acquisto di materiali e di pagamento dei lavori, e riceveva la relativa tronche di finanziamento (su tale procedura è chiarissimo il verbale di accertamento di spesa prima citato).

Le indagini hanno avuto ad oggetto:
— l'esame della documentazione contabile relativa al finanziamento di cui alla !. 488/92;
— l'esecuzione di controlli incrociati presso coloro che, dall'esame delle fatture, risultavano essere i fornitori della O.;
— l'esecuzione di sopralluoghi presso lo stabilimento industriale della O., per riscontrare l'esistenza dei macchinari e delle attrezzature oggetto del finanziamento;
— l'escussione a sommarie informazioni testimoniali dei dipendenti della O. e della Cooperativa 2000 Felice s.ca.r.l.;
— l'esecuzione degli interrogatori dei titolari delle ditte che risultavano avere emesso le fatture poste dalla O. a fondamento delle richieste dei finanziamenti.
Ora, in particolare, dalle sommarie informazioni testimoniali rese dai dipendenti della O. è emerso che i lavori di costruzione della nuova sede della O. erano stati effettuati in maniera quasi esclusiva dai dipendenti della O. stessa e dai soci della Cooperativa 2000 Felice s.c.a.r.l. (di cui il V. era amministratore e che era stata costituita per prestare la propria manodopera alla O.: sul punto vedi le eloquenti dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali da C.A., responsabile legale della cooperativa).
I rapporti commerciali intercorsi tra la O. e la detta cooperativa, gli unici effettivi, risultano documentati dalle fatture di cui all'ali. 49, che si riferiscono a lavori di scavo, sbancamento di terreno, formazione di armature metalliche, verniciatura di superfici metalliche, montaggio di carpenteria, assemblaggio di pannelli di recinzione, montaggio della recinzione, posa in opera del tetto, tramezzatura e tamponatura esterne, posa in opera della tubazione per l'impianto idrico ed il riscaldamento, posa in opera di ringhiere per balconi.
La O., tuttavia, ha ottenuto il finanziamento ex l. 488/92 producendo — oltre alle fatture emesse dalla detta cooperativa — altre numerose fatture emesse da alcune ditte del vibonese per lavori che, invece, risultano essere stati eseguiti o dai dipendenti della O., o dalia stessa Cooperativa 2000 Felice s.c.a.r.l.
I dipendenti della O., infatti, a più riprese hanno riferito che tutti i lavori sono stati effettuati da loro o dai soci della cooperativa, ed hanno escluso l'intervento di ditte esterne.
Sussistono, dunque, gravi indizi di colpevolezza nei confronti della società per il reato di cui all'art. 640 bis c.p.: è altamente probabile, in altri termini, che la O. abbia utilizzato fatture relative ad operazioni inesistenti emesse nei suoi confronti da ditte compiacenti, e ciò al fine di giustificare le spese sostenute per la realizzazione della nuova sede, con la conseguenza dell'indebita percezione del finanziamento erogato. (Omissis)
In ragione di quanto sopra, sussistono gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 640 bis c.p. nei confronti della O., ed in particolare del reato di cui al capo a) con riferimento alla somma di euro 1.596.796,93 ottenuta dalla O. ex 1. 488/92.
Agevolazioni finanziarie rientranti nei patti territoriali per la provincia di Vibo Valentia. Nell'anno 1996 la O. presentava due progetti per la realizzazione di due nuovi .impianti produttivi rientranti nei patti territoriali per la provincia di Vibo Valentia, chiedendo l'erogazione dei relativi finanziamenti per i seguenti due progetti:
— realizzazione di una. linea di produzione da adibire alla fabbricazione di impianti per la depurazione di olì esausti con particolare riferimento a quelli dei frantoi (patto territoriale depurazione);
— realizzazione di un nuovo complesso industriale per la produzione di fusti metallici (patto territoriale fusti metallici).
Il nuovo stabilimento industriale della O. è diviso in quattro campate (oltre alla palazzina uffici): le prime due sono dedicate alla lavorazione tradizionale della O., mentre le seconde due avrebbero dovuto essere destinate proprio alla realizzazione delle due nuove attività finanziate con i patti territoriali, cosa che, nonostante l'erogazione dei relativi finanziamenti, non è avvenuta.
Patto territoriale depurazione. In data 16 settembre 1996 la O. presentava alla camera di commercio di Vibo Valentia un'istanza per ottenere un finanziamento rientrante nei patti territoriali di Vibo Valentia, per la realizzazione di una linea di produzione da adibire alla fabbricazione di impianti per la depurazione di olì esausti con particolare riferimento a quelli dei frantoi.
Il ministero competente emetteva in data 31 luglio 1998 il decreto provvisorio di concessione del finanziamento per un importo di lire 2.749.000.000, a fronte di stati di avanzamento dei lavori presentati dalla società.
Di tale finanziamento la O. ha percepito la prima quota nel 1997 per un importo di lire 1.374.500.000, pari ad euro 709.870, a fronte dì stato di avanzamento presentato.
L'attività per la produzione di impianti di depurazione doveva sorgere presso il capannone industriale della società, nella terza campata.
Dallo stato di avanzamento dei lavori presentato dalla O. si evince che le opere di costruzione della terza campata sono consistite in esecuzione di opere edili (scavo, movimento terra, realizzazione di impianti, ecc.), realizzazione di strutture metalliche (capriate, colonne e tralicci), sabbiatura e tinteggiatura della carpenteria metallica, e che l'area in questione è stata dotata di attrezzature e macchinari specifici per la produzione di impianti di depurazione.
I costi sostenuti dalla O. per realizzare tali opere sono documentati da fatture fiscali emesse dalle ditte fornitrici, inserite nello stato di avanzamento predisposto dalla società al fine di ottenere le rate del finanziamento.
Anche in questo caso le indagini hanno avuto ad oggetto:
— l'esame della documentazione contabile relativa al finanziamento di cui al patto territoriale di depurazione:
— l'esecuzione di controlli incrociati presso coloro che, dall'esame delle fatture, risultavano essere i fornitori della O.;
— l'esecuzione di sopralluoghi presso lo stabilimento industriale della O., per riscontrare l'esistenza dei macchinari e delle attrezzature oggetto del finanziamento;
— l'escussione a sommarie informazioni testimoniali dei dipendenti della O..
Ora, in particolare, dalle sommarie informazioni testimoniali rese dai dipendenti della O. è emerso che i lavori di costruzione della terza campata del capannone industriale della O. erano stati effettuati dai dipendenti della O. stessa e dai soci della Cooperativa 2000 Felice s.ca.r.I.
Inoltre i sopralluoghi effettuati non hanno consentito dì rinvenire sul posto macchinari ed attrezzature che invece risultavano (dalle fatture in questione) essere stati acquistati dalla O..
Ne consegue l'elevata probabilità che la società abbia utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse a suo favore da varie ditte compiacenti, al fine di giustificare le spese sostenute per realizzare la terza campata del capannone industriale e per acquistare macchinari ed attrezzature poi non rinvenuti, percependo così indebitamente e con condotta fraudolenta la somma di cui al relativo patto territoriale, con conseguente sussistenza di un grave quadro indiziario del reato di cui all'art. 640 bis c.p. (Omissis)
Patto territoriale fusti metallici. In data 16 settembre 1996 la O. presentava alla camera di commercio di Vibo Valentia una istanza per ottenere un finanziamento rientrante nei patti territoriali di Vibo Valentia, per la realizzazione di un complesso industriale atto alla produzione di fusti metallici per contenere liquidi.
Il ministero competente emetteva in data 24 settembre 1998 il decreto provvisorio di concessione del finanziamento per un importo di lire 3.401.000.000, pari ad euro 1.756.469,91 a fronte di stati di avanzamento dei lavori presentati dalla società.
Di tale finanziamento la O. ha percepito la prima quota nel 1999 (per un importo di lire 1.700.500.000, pari ad euro 878.234,95), erogata in via anticipata dietro sottoscrizione di una fideiussione.
Il finanziamento era relativo alla costruzione di una quarta campata nello stabilimento industriale della O., in cui doveva sorgere l'impianto per la produzione di fusti metallici.
I costi sostenuti dalla O. per realizzare il nuovo impianto per la produzione di fusti metallici sono documentati da fatture fiscali emesse dalle ditte fornitrici, inserite nello stato di avanzamento predisposto dalla società al fine di ottenere le rate del finanziamento.
Anche in questo caso le indagini hanno avuto ad oggetto:
— l'esame della documentazione contabile relativa al finanziamento di cui al patto territoriale fusti metallici;
— l'esecuzione di controlli incrociati presso coloro che, dall'esame delle fatture, risultavano essere i fornitori della O.;
— l'esecuzione di sopralluoghi presso lo stabilimento industriale della O., per riscontrare l'esistenza dei macchinari e delle attrezzature oggetto del finanziamento;
— l'escussione a sommarie informazioni testimoniali dei dipendenti della O..
Ora, in particolare, dalle sommarie informazioni testimoniali rese dai dipendenti della O. è emerso che i lavori di costruzione della quarta campata del capannone industriale della O. erano stati effettuati dai dipendenti della O. stessa e dai soci della Cooperativa 2000 Felice s.c.a.r.l. (i lavori effettivamente prestati dai soci della cooperativa risultano documentati dalle fatture).
Inoltre i sopralluoghi effettuati non hanno consentito di rinvenire sul posto macchinari ed attrezzature che invece risultavano (dalle fatture in questione) essere stati acquistati dalla O..
Ne consegue l'alta probabilità che la società abbia utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse a suo favore da varie ditte compiacenti, al fine di giustificare le spese sostenute per realizzare la quarta campata del capannone industriale e per acquistare macchinari ed attrezzature poi non rinvenuti, percependo così indebitamente e con condotta fraudolenta la somma di cui al relativo patto territoriale, con conseguente sussistenza di un grave quadro indiziario del reato di cui all'art. 640 bis c.p. (Omissis)
In ragione di quanto sopra, sussistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti della O. per il reato di cui all'art. 640 bis c.p., ed in particolare in relazione al reato di cui al capo a) con riferimento alla somma di euro 709.870,01 a titolo di primo contributo rientrante nel patto territoriale per la provincia di Vibo Valentia, avente ad oggetto la realizzazione di impianti di depurazione, ed alla somma di euro 878.234,96 a titolo di prima quota del contributo rientrante nel patto territoriale per la provincia di Vibo Valentia, avente ad oggetto la realizzazione di fusti metallici.
Se il Voce ha ottenuto tali finanziamenti presentando, tra le altre, fatture per operazioni inesistenti, è logico dedurne che, senza tale condotta artificiosa, non avrebbe ottenuto le dette somme.
Poiché i due finanziamenti rientranti nei patti territoriali erano stati erogati, rispettivamente, per la produzione di impianti di depurazione e per la produzione dì fusti metallici, e poiché tali impianti non sono stati realizzati né è iniziata la produzione dì impianti di depurazione o di fusti metallici, sussistono gravi indizi di colpevolezza anche del reato di cui all'art. 316 bis c.p., essendo state le relative somme utilizzate dalla O. ad altri fini.
Peraltro, in data 22 ottobre 2003 è stato escusso a sommarie informazioni testimoniali Barbuto Pasquale Salvatore, amministratore delegato prò tempore della Vibo sviluppo s.p.a., il quale ha dichiarato, tra l'altro, che a seguito di un sopralluogo effettuato da incaricati della Vibo sviluppo presso la sede della O. per verificare la realizzazione dei progetti finanziati con i patti territoriali, è stato accertato.alla fine del 2002 che la produzione degli impianti di depurazione e dei fusti metallici non era avviata, e dunque «la Vibo sviluppo ha inoltrato al competente ministero in data 25 marzo 2003 la proposta di avvio del procedimento di revoca per entrambi i decreti».
Il quadro indiziario del reato di cui all'art. 316 bis c.p. sussiste anche in relazione ad un ulteriore aspetto: come emerge dall'informativa in atti del 14 ottobre 2003, i locali della vecchia sede della O. (anch'essi oggetto del finanziamento ex 1. 488/92 perché rientranti nell'ampliamento di cui al relativo progetto, che prevedeva l'allargamento del capannone preesistente e l'instalfazione di nuovi macchinari) sono stati ceduti in locazione dalla O. alla società Cantieri navali del Tirreno s.r.l. (v. contratto del 14 dicembre 2001), con conseguente destinazione delle somme in questione a finalità diverse da quelle per cui furono erogate: sì ricordi, infatti, che il decreto ministeriale di concessione del finanziamento prevedeva, all'art. 3, lett. b), il divieto, in capo alla ditta beneficiaria, di «distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima dì cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione».
Ritiene questo giudice che, nella presente sede, questo giudice non sia in alcun modo vincolato dal contenuto dell'ordinanza del tribunale del riesame del 5 marzo 2004, trattandosi di subprocedimenti diversi e, peraltro, trattandosi di ordinanza ancora soggetta ad impugnazione (pende ricorso per cassazione proposto dal p.m.), e dunque senza autorità di cosa giudicata.
In particolare, ritiene questo giudice che, per quanto detto sopra, vi siano gravi indizi di colpevolezza a carico della O. s.a.s. non soltanto in ordine al reato di cui all'art. 640 bis c.p. (giudizio condiviso anche dal tribunale del riesame), ma anche in ordine al reato di cui all'art. 316 bis c.p.
Va detto, inoltre:
a) che, se il legislatore avesse inteso elaborare un rapporto di sussidiarietà fra l'ipotesi di cui all'art. 640 bis c.p. e quella di cui all'art. 316 bis c.p., avrebbe posto nella disposizione dell'art. 316 bis c.p. la medesima formula presente in apertura dell'art. 316 ter c.p. (che è in pacifico rapporto di sussidiarietà con la truffa aggravata), ossia «salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'art. 640 bis»;
b) la Suprema corte si è già occupata del rapporto fra le due norme, stabilendo che «il reato di cui all'art. 316 bis c.p. (malversazione in danno dello Stato) e quello di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento dì erogazioni pubbliche) ben possono concorrere fra loro, atteso che la prima delle due norme anzidette, avendo come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali essi sono stati erogati), non postula che quelle prestazioni siano state ottenute con artifici o raggiri, mentre questi ultimi sono necessari ai fini della configurabilità dell'altro reato, consistente nel procurarsi con la frode prestazioni alle quali non si avrebbe diritto, ottenute le quali vi è soltanto l'eventualità che esse vengano destinate a scopi diversi, così realizzandosi anche la violazione dell'art. 316 bis c.p.» (Cass. 1° ottobre 1998, Saccani, Foro it., Rep. 1999, voce Malversazione, n. 3). In altri termini, aderendo alla tesi della sussidiarietà fra le due norme, si giungerebbe al risultato non condivisibile per cui si applicherebbe lo stesso trattamento (configurare, cioè, il solo reato di cui all'art. 6.40 bis c.p.) a situazioni ben diverse, ossia a colui che con frode ottiene finanziamenti pubblici ma poi li destina ai fini per cui erano stati erogati, ed a colui che non solo ottiene con frode denaro pubblico, ma per di più lo destina a fini diversi da quelli per cui era stato erogato. .
Come il contenuto dell'ordinanza del tribunale del riesame non vincola questo giudice, in questa sede, con riferimento alla sussistenza del quadro indiziario, così da quel provvedimento (ed in particolare dalla valutazione del periculiim di cui all'art. 321 c.p.p.) non deriva alcun vincolo in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari.
Come si evince dall'informativa del 14 ottobre 2003, la O. ha percepito l'intero ammontare del finanziamento ex 1. 488/92, mentre deve ancora percepire la somma di euro 709.870 per il patto territoriale per la produzione di impianti di depurazione, e la somma di euro 878.234,96 per il patto territoriale per la produzione di fusti metallici.
Vi sono fondati e specifici elementi che fannoritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, ed in particolare che le somme ancora non erogate vengano erogate sulla base di nuove condotte fraudolente e poi sviate nella loro destinazione; trattasi di pericolosità effettiva ed attuale, come dimostrato dalla facilità con cui la società ha avuto accesso al finanziamento statale attraverso le numerose condotte fraudolente sopra descritte, eludendo l'istruttoria; come dimostrato dal fatto che la condotta fraudolenta non è stata limitata ai finanziamenti relativi ai patti territoriali, ma è stata relativa anche al finanziamento ex 1. 488/92; e come dimostrato dalla facilità con cui la O. ha usufruito di numerose fatture per operazioni inesistenti da parte di numerose società, segno di rapporti illeciti già saldi con tali società.
Quanto all'incidenza del procedimento amministrativo di revoca sul procedimento penale, ed in particolare sulle esigenze cautelari, va osservato quanto segue.
La proposta di revoca dei due finanziamenti dei patti territoriali inoltrata dalla Vibo sviluppo al ministero competente ha visto l'avvio del relativo procedimento, comunicato alla O. con nota del 3 marzo 2004.
Come si evince dalla documentazione presentata dalla difesa in udienza, tale prospettiva è legittimamente avversata in sede amministrativa dalla O., e dunque non vi è alcuna certezza che le somme relative ai patti territoriali ancora non versate alla O. vengano revocate dal ministero, anche perché dagli atti si evince che il procedimento di revoca sembra essere stato avviato non in conseguenza di quanto accertato dalla guardia di finanza, ma in conseguenza della mancata produzione di documentazione da parte della O..
Occorre, dunque, applicare la misura richiesta dal p.m., ossia l'esclusione della O. dalla erogazione delle due successive tranches relative ai patti territoriali e la revoca delle due tranches di finanziamenti già concessi, almeno fino a quando i relativi decreti ministeriali non saranno definitivamente revocati.
Infatti, la O. ha ricevuto le prime due quote dei finanziamenti dei patti territoriali sulla base di fatture per operazioni inesistenti e le ha destinate ad altro fine, poiché è stato accertato che la produzione oggetto dei finanziamenti non è mai stata avviata, e dunque vi è il concreto pericolo (vista la reiterazione già accertata dei reati, anche con riferimento ai finanziamenti ex l. 488/92) che, per ottenere le ulteriori due tranches, ponga in essere ulteriori condotte artificiose e/o fraudolente e che, se ricevesse le ulteriori tranches dei due finanziamenti, le destinerebbe ugualmente ad altro fine.
Alla luce dì quanto sopra ritiene questo giudice che sussistano gravi indizi per ritenere sussistente la responsabilità della società O. per un illecito amministrativo dipendente dalle dette condotte delittuose.
Ai sensi dell'art. 38 d.leg. 23;1/01, il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale "• instaurato nei confronti dell'autore dèi reati; a tale ultimo proposito, e viste le doglianze della difesa in udienza, va osservato che la O. è stata iscritta nel relativo registro con provvedimento del p.m. 17 marzo 2004 ai sensi dell'art. 55, 1° comma, d.leg. 231/01.
Tale iscrizione può essere comunicata all'ente o al suo difensore ai sensi dell'art. 55, 2° comma, ed alle condizioni ivi previste (e previste nel codice di procedura penale), ma non risulta che richiesta in tal senso sia stata presentata.
Sulla tempestività o meno di tale iscrizione non vi può essere sindacato giurisdizionale, né l'eventuale violazione del dovere di tempestiva iscrizione è causa di nullità o inutilizzabilità degli atti compiuti, sanzioni non ipotizzabili in assenza di espresse previsioni di legge (v., sul punto, giurisprudenza costante di legittimità e, in ultimo, Cass., sez. I, 20 settembre  15 ottobre 2002, n. 34578; sez. VI 17 febbraio  8 maggio 2003, n. 20510).
Dal 17 marzo 2004 non risultano essere stati posti in essere atti di indagine cui doveva seguire per legge l'invio all'ente dell'informazione di garanzia, ossia atti cui il difensore ha diritto di assistere, né, ovviamente, la richiesta cautelare (che atto di indagine non è) doveva necessariamente essere preceduta o seguita dall'informazione di garanzia stessa.
Rilevato che in ossequio al disposto dell'art. 13 d.leg. 231/01 (trasposto in sede cautelare), ricorrono tutte le condizioni per l'applicazione della misura cautelare interdittiva richiesta dal p.m. ed in particolare:
1) la misura richiesta rientra fra quelle che secondo il combinato disposto degli art. 9, 2° comma, e 24, 3° comma, d.leg. 231/01, possono essere applicate se sussistono gravi indizi di responsabilità dell'ente in ordine ai reati di cui agli art. 640 bis e 316 bis c.p.;
2) i reati sono stati commessi da soggetto in posizione apicale, di diritto o di fatto;
3) la società O. ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità, entrando nella disponibilità di finanziamenti assai rilevanti che non avrebbe ottenuto senza ie condotte fraudolente sopra descritte (o che non avrebbe ottenuto nell'entità di cui sopra);
4) la società ha tratto da tali condotte un vantaggio evidente, e certamente non di minima entità, per quanto detto sopra, e non risulta alcun elemento da cui poter desumere che il Voce abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, e non nell'interesse della società;
5) essendo stati i reati commessi da soggetto in posizione apicale, di rappresentanza e di amministrazione dell'ente, l'ente stesso non ha provato alcuna delle condizion' esimenti di cui all'art. 6 d.leg. 231/01;
6) il danno patrimoniale cagionato dal reato cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente non appare certo di particolare tenuità, avendo comportato l'esborso di un rilevante finanziamento statale;
ritenuto che la misura chiesta dal p.m. sia idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva sopra descritto, e proporzionata all'entità del fatto ed alla sanzione che si prevede possa essere irrogata all'ente;
rilevato che, ai sensi dell'art. 51 d.leg. 231/01, nel disporre una misura cautelare il giudice deve determinamela durata;
ritenuto che, per la gravità delle condotte di cui sopra, soprattutto in relazione alla reiterazione delle condotte fraudolente (relative sia a finanziamenti ex 1. 488/92, sia a finanziamenti dei patti territoriali) ed alla quantità di fatture emesse per operazioni inesistenti, la durata della misura applicata debba essere determinata nel massimo consentito, ossia in anni uno.

 

...Omissis...