Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 16 gennaio 1953
Validità: 15.12.1952 - 15.08.1953
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate-Cisl, Federazione. Provinciale Braccianti, Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate-Cgil
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Taranto

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Carico di bestiame.
Art. 13. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi.
Art. 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Malattia e infortuni.
Art. 19. - Diarie.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Permessi straordinari.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Norme disciplinari.
Art. 27. - Indennità di anzianità.
Art. 28. - Controversie individuali.
Art. 29. - Controversie collettive.
Art. 30. - Condizioni di miglior favore.
Art. 31. - Durata del patto.
Retribuzione

Contratto collettivo integrativo per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Taranto, 16 gennaio 1953

Addì 16 gennaio 1953, nella sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate, aderente alla Cisl [...], la Federazione. Provinciale Braccianti, Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate, aderente alla Cgil [...], viene stipulato il presente contratto Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Nazionale del 31 luglio 1951, da valere per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Taranto.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo a i loro dipendenti salariati fissi.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolse ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente a norma del presente contratto.

Art. 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro e il salariato all’atto della assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro, di cui all’art. 7.
[...]

Art. 6. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché non importino diminuzione della retribuzione o mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla qualifica precedente.
[...]

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati devono essere annotati sul libretto sindacale con la indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le 48 settimanali. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende.
La durata dell’orario normale effettivo di lavoro nei vari mesi dell’anno è stabilita nel modo seguente:
dicembre, gennaio, febbraio ore 7
dal 15 maggio al 15 agosto ore 9
per tutti gli altri mesi ore 8
In considerazione che i lavori di cura, governo e allevamento del bestiame sono intermittenti, l’orario normale di lavoro per i salariati addetti al bestiame è determinato in via indiretta dal numero di capi in consegna e dalle mansioni loro affidate.
Altrettanto dicasi per il lavoro di guardiania e per tutti gli altri lavori a carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Art. 12. - Carico di bestiame.
Il carico massimo da attribuirsi ad ogni salariato addetto alla cura e governo del bestiame viene stabilito come appresso:
Vaccaro, esclusivamente a stalla capi grossi n. 8
Vaccaro, semibradi capi grossi n. 11
Vaccaro, bradi capi grossi n. 22
Giumentaro, cavallaro, bradi (grandi e piccoli) capi n. 20
Assistitori di bovini, ualano, carovaniere capi n. 15
Pastore mungitore capi n. 170
Pastore non mungitore capi n. 200
garcaro, scrofe (oltre i lattonzoli e i relativi piccoli) capi n. 10
Qualora il salariato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella sopra prevista sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell’ambito dell’orario vigente per i salariati addetti al lavoro dei campi.

Art. 13. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 15, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 14. - Riposo settimanale.
Ai salariati che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Anche i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo in coincidenza con la domenica. Qualora però per esigenze di azienda, ciò non fosse possibile, i salariati di cui sopra dovranno eseguire anche nei turni di riposo le seguenti tassative mansioni:
а) mungitura;
b) somministrazione dei foraggi;
c) preparazione delle lettiere;
d) cura degli animali ammalati;
e) abbeverata.
A tali salariati i quali non possano fruire dell’intero riposo settimanale dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo a blocco, pari a 20 giorni retribuiti di paga globale per ogni anno, in una sola volta o diviso in due periodi, a seconda delle esigenze della, azienda.
Al salariato che gode della giornata di riposo sarà fornito il mezzo di trasporto, compatibilmente con le esigenze dell’azienda.

Art. 18. - Malattia e infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 20. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 8 [...]

Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 22. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 26. - Norme disciplinari.
I salariati, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore della azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra lavoratori nell’azienda e tra questi ed i loro superiori diretti e il datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni disciplinari passibili di sanzione, sono le seguenti e vanno punite come appresso:
1) Multa fino all’importo di tre ore lavorative nei seguenti casi:
а) abbandono di posto senza giustificato motivo quando il fatto non riserva carattere di maggiore gravità;
b) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione di lavoro;
c) mancata diligente esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
d) ubriachezza.
[...]
2) Con il licenziamento in tronco nei seguenti casi:
a) insubordinazione verso il datore di lavoro o chi lo rappresenta o gravi offese verso gli altri lavoratori;
b) rissa nell’azienda;
c) sottrazione di oggetti, attrezzi, prodotti;
d) frodi o danneggiamenti volontari;
e) quando il lavoratore sia incorso più di due volte in una delle mancanze punibili con la multa;
[...]
Ai salariati che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al paragrafo precedente non verranno corrisposte le indennità di anzianità.
[...]

Art. 28. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento, che dovrà essere esperito nel più breve tempo possibile e comunque non superiore ai 15 giorni.

Art. 29. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro debbono essere esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.