Regione Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 12 settembre 2001, n. 22
Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.
B.U.R. 12 settembre 2001, n. 37 - supl. str. 14 settembre 2001, n. 18

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la sorveglianza delle situazioni caratterizzate da presenza e da rischio amianto, coordina l'operato dei soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di controllo e attua azioni di prevenzione delle malattie conseguenti all'esposizione all'amianto nei confronti delle persone che siano state o risultino tuttora esposte e dei loro familiari.
2. Promuove la ricerca clinica e di base del settore attraverso idonei strumenti disciplinati dalla presente legge e sostiene le persone affette da malattie professionali causate dall'amianto e le loro famiglie.
3.
(ABROGATO)
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 21/2005

Art. 2
(Competenze)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede:
a) al monitoraggio dell'incidenza delle neoplasie polmonari e pleuriche o correlabili all'amianto, individuate per aree di territorio regionale;
b) all'individuazione della prevalenza dell'asbestosi e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all'esposizione all'amianto;
c) al coordinamento con le attività previste dalla legge regionale 3 settembre 1996, n. 39 .

Art. 3
(Registri regionali)

1. La Regione istituisce un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto.
2.
(ABROGATO)
3. I registri sono aggiornati con cadenza almeno annuale.
4. Il Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 21/2005
2 Comma 2 abrogato da art. 11, comma 2, L. R. 21/2005

Art. 4
(Commissione regionale sull'amianto)

1. È istituita presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la Commissione regionale sull'amianto.
2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza;
b) esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1;
c) propone l'attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all'amianto;
d) propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;
e) propone interventi di recupero ambientale;
f) propone iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale.
3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano istanza per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari di residenza che, effettuata la valutazione di ogni caso, provvede a trasmettere le istanze alla Commissione presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 21/2005
2 Comma 3 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 21/2005

Art. 5
(Nomina e composizione della Commissione)

1. La Commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.
2. La Commissione è composta da:
a) quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, in servizio presso le Aziende sanitarie regionali o presso le strutture universitarie, individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui:
1) un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari;
2) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
3) un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato fra anatomo - patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi;
b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 3, il più elevato numero di esposti;
c) tre rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;
d) un rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;
e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza.
3 bis. I componenti di cui al comma 2, lettera c), sono designati dalle tre associazioni maggiormente rappresentative. La rappresentatività delle associazioni viene determinata in base al numero degli iscritti.
4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la Commissione può dotarsi di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalità di svolgimento delle proprie funzioni.
7. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi la costituzione dei quali avviene ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
Note:
1 Articolo sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 21/2005
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 1, L. R. 21/2005
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 57, L. R. 22/2007
4 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 264, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 264, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 6
(Conferenza regionale sull'amianto)

1. La Commissione regionale sull'amianto indice e predispone, periodicamente con cadenza almeno biennale, una Conferenza regionale sull'amianto, con il compito di verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente, l'andamento epidemiologico delle malattie asbestocorrelate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui è presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.
2. La Commissione regionale sull'amianto presenta alle Commissioni consiliari competenti una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di cui al comma 1 e trasmette i dati acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza stessa alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla sede compartimentale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e ad altri eventuali enti o istituzioni con finalità analoghe.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, L. R. 21/2005
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 5, L. R. 21/2005

Art. 7
(Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto e agli esposti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con appositi contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale, che le persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento.
2. I contributi sono concessi a condizione che le persone interessate siano iscritte nel Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto o nel Registro regionale degli esposti, ovvero a condizione che la segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei predetti registri siano state effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.
3. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alle Aziende per i servizi sanitari regionali, presso la sede del distretto competente territorialmente in base alla residenza della persona interessata, corredate della documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale. Le Aziende provvedono alla corresponsione dei contributi entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo d'imposta.
5. L'Amministrazione regionale rimborsa annualmente alle Aziende le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all'amianto, dando priorità alle esposizioni professionali all'amianto.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 6, L. R. 21/2005
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 11, comma 6, L. R. 21/2005

Art. 8
(Contributi alle Aziende sanitarie e alle Associazioni esposti all'amianto)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma l, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa. Per l'anno 2001 la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale, a sostegno delle spese per le funzioni istituzionali.
4. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio - assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma l, della legge regionale 7/2000 , corredata del programma annuale di attività istituzionale e dei relativi costi. Per l'anno 2001 la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 7, L. R. 21/2005
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 7, L. R. 21/2005
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 7, L. R. 21/2005

Art. 9
(Programmi di prevenzione)

1. Le strutture territoriali di medicina del lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali, in collaborazione con gli Istituti universitari di medicina del lavoro, predispongono, anche in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4, programmi di prevenzione primaria destinati agli ambienti di lavoro.
2. I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali predispongono, anche attraverso le strutture di cui al comma 1, in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4, programmi di sorveglianza periodica e prevenzione secondaria destinati a soggetti iscritti nel Registro regionale degli esposti.
3. I programmi di cui al comma 1 sono attuati in collaborazione con i medici di medicina generale a livello distrettuale, ove deve essere disponibile l'elenco dei cittadini residenti nel distretto iscritti nei registri di cui all'articolo 3.

Art. 10
(Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari)

1. L'Agenzia regionale della sanità, di concerto con la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della Commissione di cui all'articolo 4, nonché agli iscritti nei registri di cui all'articolo 3, predispone, con il supporto dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture universitarie di medicina del lavoro, un piano regionale di informazione sulle patologie asbestocorrelate nei confronti:
a) della popolazione in generale;
b) dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all'amianto;
c) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, L. R. 21/2005

Art. 11
(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.1984 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - spese correnti - con la denominazione «Interventi di parte corrente a tutela della salute», con riferimento al capitolo 4759 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Rimborso alle Aziende per i servizi sanitari delle spese sostenute per la concessione di contributi alle persone, residenti nel territorio regionale, affette da malattie correlabili all'amianto, a sostegno dei costi sanitari e socio-assistenziali e di tutela legale, affrontati nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001.
3. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.1984 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4760 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Contributi a favore delle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2001.
4. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4761 (1.1.162.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione «Contributi a favore dell'Associazione esposti amianto - Regione Friuli-Venezia Giulia a sostegno delle funzioni istituzionali» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 2001.
5. All'onere complessivo di lire 400 milioni per l'anno 2001, derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 2, 3 e 4 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.