Regione Friuli Venezia Giulia
Delibera della Giunta regionale 19 novembre 2002, n. 3926
“L.R. 23/2002, art. 3, comma 3. Programma degli interventi per la promozione della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro – Attività Unità Operativa di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (U.O.P.S.A.L) delle Aziende per i Servizi Sanitari”.

VISTO il Piano di Intervento a Medio Termine per l’assistenza sanitaria e per le aree di alta integrazione socio-sanitaria per il triennio 2000-2002 approvato con Delibera della Giunta regionale n. 734 del 9/3/2001 ed in particolare il punto 4.2 Obiettivo promozione della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro che al punto a) prevede l’istituzione di “una funzione di coordinamento regionale dell’attività dei Dipartimenti di Prevenzione in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro”;
RICHIAMATE le Linee per la gestione del Sistema Sanitario Regionale nel 2002 approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 4462 del 20/12/2001 che nell’allegato n. 2 a pag. 5 recita: “In particolare alle Aziende Sanitarie viene chiesto di sviluppare una specifica progettualità, per i settori di attività con la più alta incidenza di infortuni sul lavoro, attraverso la stesura di un unico programma regionale” e al punto b) “Nelle proposte individuate dovrà essere identificato il bisogno informativo-formativo globale ed in modo particolare dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”;
ATTESO che con L.R. 23 agosto 2002 n. 23 recante “Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7”, all’art. 3, comma 3, è prevista la spesa di 1.500.000,00 euro a valere sul deputato capitolo 4355 – U.P.B. 7.1.41.1.220 del Documento tecnico di accompagnamento e di specificazione dello stato di previsione delle spesa del bilancio per l’anno 2002, in conto competenza, per il potenziamento delle attività delle Aziende per i servizi sanitari regionali mirate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
RITENUTO, pertanto, di approvare il programma di interventi relativi al potenziamento delle attività sopraccitate definendone anche gli obiettivi, le priorità e le direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) della L.R. n. 18/1996, cosi come risulta dagli allegati A e B al presente atto;
VISTO lo Statuto della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia;
La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare gli obiettivi minimi del programma degli interventi relativi alle attività delle Unita Operative di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali mirate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 3, comma 3, L.R. n. 23/2002 come risulta dall’allegato A.
2. Di approvare gli obiettivi, le priorità e le direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b) della L.R. n.18/1996 cosi come risulta dall’allegato B.


ALLEGATO A
Obiettivi minimi del programma degli interventi delle attività delle UOPSAL.
1) Indagini infortuni

Il risultato atteso è dato da un numero di indagini pari al valore intermedio compreso tra:
- 25 % degli eventi definiti dall’INAIL con durata superiore a 40 giorni esclusi gli incidenti stradali in itinere nel corso dell’ultimo anno “rilevato”;
- 2% di tutti gli infortuni denunciati all’INAIL nel corso dell’ultimo anno “rilevato”.
Le indagini sugli infortuni segnalati all’UOPSAL saranno svolte secondo il seguente ordine:
a) infortuni mortali ad esclusione di quelli accaduti in itinere o quelli da traffico avvenuti in occasione di lavoro;
b) infortuni con prognosi iniziale superiore a 40 giorni ad esclusione di quelli accaduti in itinere o quelli da traffico avvenuti in occasione di lavoro;
c) infortuni, riconducibili a 1 o più comparti, individuati in base alla forma di accadimento e/o all’agente materiale;
d) inchieste su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

2) Indagini di malattia professionale
Sara indagato almeno l’80% delle denuncie di sospetta malattia professionale segnalate al servizio e comunque tutte le neoplasie.
Inoltre dovranno essere condotti studi su eventuali patologie professionali “perdute” tramite analisi dei dati disponibili a livello regionale, inerenti alle diagnosi di dimissione ed alle cause di morte.

3) Attività di vigilanza – Indagini di Comparto (Unità Locali controllate)
Si realizzerà un intervento di prevenzione almeno nel:
- 2% delle Aziende agricole e 2% degli addetti;
- 5% delle Aziende industriali e 5% degli addetti (ISTAT – ATECO = A+B+C+D+E);
- 5% delle Aziende e 5% degli addetti del comparto edilizia (ISTAT – ATECO F);
- 5% delle Aziende e degli addetti del terziario limitatamente ai settori commercio – riparazione di veicoli, trasporti e sanità (ISTAT – ATECO G50+I+N);
- 10% delle aziende e del 10% degli addetti sui comparti a maggior rischio individuati dal PIMT (sanità, metalmeccanica, trasporti – limitatamente al settore “porti” -, legno, edilizia, chimica, navalmeccanica).

4) Riscontri su segnalazioni esterne
100% di quelle di competenza. Entro 30 giorni va garantita una prima risposta che individui il referente della pratica e le modalità temporali dell’inizio dell’intervento.

5) Informazione / Assistenza
100 ore annue per operatore equivalente.

6) Formazione
L’obiettivo comprende tre tipologie di iniziative: a) rivolte in modo esclusivo a tutte le figure professionali operanti presso le UOPSAL; b) rivolte all’esterno (lavoratori, datori di lavoro, RLS, SPP, studenti, …); c) miste.
Si rende necessaria una pianificazione su base regionale che garantisca l’omogeneità del momento formativo.

7) Pareri ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 277/91 (bonifica amianto)
100% entro 90 giorni dalla richiesta nei cantieri notificati.
Verifica e restituibilità nel 100% dei cantieri per bonifica amianto friabile.
8) Pareri su artt. 6 – 8 – 48 (altezze luoghi di lavoro, locali sotterranei e notifica) del DPR n. 303/56

9) Pareri su art. 45 D.Lgs. 277/91 e altri pareri previsti da leggi o norme

10) Pareri su art. 35 (visite mediche) del DPR n. 303/56

95% entro 30 giorni dalla richiesta
N.B. Per le voci 7-8-9-10 viene stabilito comunque un limite temporale di 15 giorni dal ricevimento in cui evadere o quantomeno definire non meno dell’80% delle pratiche.

11) Indagini di Igiene Industriale
Sono effettuabili con risorse esclusive del Servizio Sanitario Regionale campionamenti e misure di:
Rumore, microclima, illuminazione, polveri non diversamente classificabili (PNOC), polveri di legno e amianto aerodisperso.

12) Attività ambulatoriale
Devono essere garantite visite mediche ed accertamenti sanitari su:
- Ricorsi ex art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 626/94 (avverso i giudizi espressi da un medico competente).
- Visite su richiesta del curante;
- Pareri ex art. 17 D.Lgs. 151/2000 (lavoratrice in gravidanza);
- Consulenza su patologie specifiche.
Ogni UOPSAL dovrà curare i rapporti con l’Unita Clinico Operativa di Medicina del Lavoro di Trieste per le indagini di II livello.
Nell’attività ambulatoriale rientrano anche le consulenze per sospette malattie professionali erogate nei confronti dei ricoverati nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere.
Sono escluse le visite a richiesta del lavoratore ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera i) D.Lgs. 626/94 (in questi casi il medico dell’UOPSAL è comunque tenuto al controllo sugli accertamenti sanitari dovuti dal medico competente).

13) Controlli sugli accertamenti sanitari
Saranno eseguiti sul 5% degli addetti totali. Per un comparto individuato annualmente a livello regionale il 20%. Il numero degli addetti sarà calcolato sugli iscritti all’INAIL dell’ultimo anno “rilevato”..
I controlli riguarderanno:
- protocolli di sorveglianza sanitaria e documentazione redatta dal medico competente (qualità ed appropriatezza);
- riepiloghi statistico epidemiologici con stesura di modalità uniformi ed omogenee su base regionale.

DIRETTIVE GENERALI

1. È attribuito alla Direzione Regionale della Sanità e delle Politiche Sociali il compito di indicare entro il 30 novembre di ogni anno gli obiettivi, di cui sopra, per l’anno 2003 e successivi.
2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali è attribuita all’Agenzia Regionale della Sanità che riferisce entro il 30 giugno dell’anno successivo alla Direzione regionale della Sanità e delle Politiche Sociali.

ALLEGATO B
Obiettivi, priorità e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione.

La somma di 1.500.000,00 Euro (un milioneecinquecentomila/00) è destinata alla realizzazione del programma di cui all’art.3 comma 3 L.R. 23/2002, e viene suddivisa in 3 quote:
- 1.197.500,00 EURO per l’acquisizione di personale;
- 150.000,00 EURO per l’acquisizione di strumentazione per l’operatività delle Unita di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (UOPSAL) delle Aziende per i servizi sanitari regionali;
- 152.500,00 EURO per le attività di formazione.
La somma di 1.197.500,00 EURO (un milionecentonovanta-settemilaecinquecento/00) è destinata all’acquisizione di personale affinché venga comunque garantita la dotazione minima di operatori indicata nella tabella di cui all’allegato B1 elaborata secondo i seguenti criteri:
- un minimo di 9 operatori per la funzionalità della singola UOPSAL;
- una ripartizione omogenea valutata sulla base della presenza di aziende e addetti (suddivisi in industrie manifatturiere, settore delle costruzioni, del commercio e altri servizi), denuncie di infortunio sul lavoro e di malattie professionali.
La somma di 150.000,00 EURO (centocinquantamila/00) è destinata all’acquisizione di strumentazione per l’operatività delle Unita di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (UOPSAL) delle Aziende per i servizi Sanitari regionali. Le modalità di richiesta per accedere al finanziamento sono riportate nell’allegato B2.
La somma di 152.500,00 EURO (centocinquantaduemilaecinquecento/00) è destinata all’attività di formazione i cui contenuti, a valenza regionale, e le modalità di richiesta per accedere al finanziamento sono riportati nell’allegato B3.

ALLEGATO B1
Dotazione minima di personale delle UOPSAL delle Aziende per i servizi sanitari regionali.

 

ASS1

ASS2

ASS3

ASS4

ASS5

ASS6

C. Reg.

FVG

Medici

2

2

1

3

2

3

2

15

Assistenti Sanitarie

3

3

1

2

2

4

0

15

Tecnici Laureati

2

1

1

3

1

2

0

9

Tecnici Diplomati

8

6

5

12

4

12

0

47

Amministrativi

2

1

1

3

1

2

0

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

17

13

9

22

10

23

2

96

C. Reg. = Coordinamento Regionale

ALLEGATO B2
Ripartizione finanziamento di 150.000,00 Euro per la acquisizione di strumentazione necessaria per l’operatività delle UOPSAL.

Le richieste, formulate dal Direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari, dovranno pervenire alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali indicando:
- la strumentazione necessaria e le ricadute sull’operatività del servizio;
- costi previsti.
Saranno prese in considerazione esclusivamente richieste finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma degli interventi delle attività delle UOPSAL.
La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali autorizza l’acquisizione della strumentazione indicando le spese ammissibili al richiedente e all’Agenzia regionale della sanità.
L’Agenzia regionale della sanità è autorizzata al pagamento delle spese ammissibili previa verifica della congruità delle spese sostenute.

ALLEGATO B3
Attività di formazione: contenuti minimi e richiesta di finanziamento.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali indicando:
- soggetto richiedente;
- responsabile del progetto formativo;
- contenuti dell’attività formativa;
- costi previsti.
Saranno prese in considerazione solo richieste:
- a valenza regionale;
- che prevedano il coinvolgimento degli operatori delle UOPSAL o dell’Unita Clinico Operativa di Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Trieste”;
- rivolte alle figure previste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali autorizza lo svolgimento dell’iniziativa indicando le spese ammissibili al richiedente e all’Agenzia regionale della sanità. Il pagamento avverrà solo dopo che il richiedente avrà consegnato alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, che ne informerà l’Agenzia regionale della sanità, dettagliata relazione sull’attività svolta e 3 copie degli atti, ove pubblicati.
L’Agenzia regionale della sanità è autorizzata al pagamento delle spese ammissibili previa verifica della congruità delle spese sostenute.