Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Calabria, Sez. 2, 06 febbraio 2013, n. 124 - Infortunio di un tecnico necroforo e responsabilità della pubblica amministrazione


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA


sul ricorso R.G. n. 908 del 2011, proposto da Do. Mu., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Damiano Muzzopappa e Nicola Brosio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elisabetta Chiriano,in Catanzaro, corso Mazzini, n. 20;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Daffinà, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Maurizio Bova, in Catanzaro Lido, via Lungomare, n. 65;
nei confronti di  "Le Generali - Assicurazioni Generali spa", in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Marchese e Saverio Marchese, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola Romano, in Catanzaro, via Arcivescovado, n. 24;
per ottenere  il risarcimento del danno morale e del danno biologico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e di "Le Generali - Assicurazioni Generali spa";
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2013, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


Fatto



Con atto notificato in data 1.7.2011 e depositato in data 25.7.2011, il ricorrente riassumeva questo giudizio a seguito della sentenza n. 305 del 27.04.2011 (N.R.G.: 220/1999), resa dal Tribunale Civile di Vibo Valentia, declinatoria della giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 80/1998, vertendo la fattispecie in materia di pubblico impiego, in relazione ad un evento lesivo verificatosi in data 10.04.1996.

Premetteva di essere stato dipendente della (ex) ASL N. 8 - Presidio Ospedaliero di Tropea, con la qualifica di tecnico necroforo, dalla data del 25.07.78 fino alla data del 10.04.96, in cui si era verificato l'infortunio per cui è causa, in conseguenza di una caduta accidentale, mentre era intento ad effettuare operazioni di pulizia all'interno ed all'esterno dell'obitorio.

Precisava che, in conseguenza di detto infortunio, era stato ricoverato presso il Presidio Ospedaliero di Tropea, ove gli venivano riscontrate lesioni gravissime con frattura pluriframmentaria scomposta sia calcagno destro che al calcagno sinistro nonché una ferita alla regione occipitale, per cui aveva dovuto subire reiterati interventi chirurgici nonché una terapia, ancora in corso, in relazione a postumi agli arti inferiori, ulcera cronica malleolo, teomielite cronica sub rigida alla caviglia sinistra, marcata ipotrofia con deficit, ginocchio limitati 2/3 i movimenti della caviglia destra .

Esponeva che, a seguito di indagini espletate dall'ASL N. 8 nell'immediatezza dell'infortunio, veniva accertato il nesso causale con il servizio, in quanto non gli sarebbero stati forniti particolari mezzi di sicurezza e di prevenzione, che l'ASL sarebbe stata, comunque, tenuta a garantire per l'esercizio delle sue funzioni, come comprovato dalla documentazione allegata.

Precisava che, in data 6.8.97, gli era stata riconosciuta un'invalidità permanente per causa di servizio pari al 67%, poi aumentata, e che, in data 4.9.97, era stata costituita, in suo favore, una rendita con decorrenza dal 10.08.97, riferita al risarcimento dei soli danni patrimoniali, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 .

Evidenziava che, nel corso del giudizio proposto presso il Tribunale Civile di Vibo Valentia, espletati gli incombenti di rito, era stata concessa all'attore una provvisionale di € 20.000,00, a carico dell'ASL, e che la causa era stata espletata apposita CTU medico-legale.

Concludeva per ottenere il risarcimento del danno morale e del danno biologico, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 16.11.2012, si costituiva la "Le Generali - Assicurazioni Generali spa" e precisava che l'inesistenza di un contratto di assicurazione tra l'ASL N. 8 - Presidio di Tropea e "La Generali Assicurazioni spa", alla data del 10.4.1996, in cui era occorso l'infortunio, renderebbe infondata la domanda di manleva, proposta dall'Azienda Sanitaria.

Evidenziava altresì che, comunque, sarebbe intervenuta la prescrizione dei diritti dell'ASL N. 8, nascenti dal contratto di assicurazione per inutile decorso del termine (all'epoca) annuale di cui all'art. 2952 c.c., poiché, mentre il ricorrente avrebbe inoltrato all'ASL N. 8 di Vibo Valentia la richiesta di risarcimento danni in data 24.5.1998 ed avrebbe avviato l'azione civile in data 4.3.1999, l'ASL N. 8 avrebbe comunicato alla società assicurativa la richiesta di risarcimento de qua, mediante la notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzo, in data 19.12.2002.

Con atto depositato in data 10.1.2013, si costituiva l'intimata Azienda Sanitaria per resistere al presente ricorso.

.Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2013, il ricorso passava in decisione.

Diritto


1. Con il presente ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 11, comma II, del D. L.gs. 2 luglio 2010 n. 104 (cpa), per traslatio iudici, a seguito della sentenza n. 305 del 27.04.2011 (N.R.G: 220/1999) del Tribunale Civile di Vibo Valentia, il ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno morale e del danno biologico, in conseguenza di un infortunio occorso in data 10.04.96, mentre era in servizio presso l'ASL di Vibo Valentia, avendo già ottenuto il solo ristoro del danno patrimoniale, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 .

2. Va preliminarmente rigettata la costituzione in giudizio dell'ASL di Vibo Valentia per tardività, in quanto depositata in limine litis, in data 10.1.2013, in violazione dell'art. 73 cpa.

3. La presente controversia attiene alle conseguenze di un infortunio occorso ad un dipendente pubblico nell'espletamento delle proprie incombenze di servizio, per come già accertato, e, quindi, ricade nella sfera della disciplina prevista dall'art. 2087 cc, inerente la violazione, da parte del datore di lavoro -nella specie, l'ASL N. 8 - Presidio Ospedaliero di Tropea- degli obblighi contrattuali di protezione dei lavoratori.

La prova del fatto viene fornita con puntuali circostanze di tempo e di luogo e con la documentazione in atti, di carattere medico, fra cui anche gli attestati dell'I.N.A.I.L. relativi alla liquidazione della rendita per inabilità al lavoro del ricorrente.

Si tratta, invero, di una serie di elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere ragionevole, anche per l'insufficienza di qualsiasi elemento probatorio od anche indiziario di segno contrario, l'effettivo verificarsi del fatto storico dell'infortunio occorso al ricorrente, che, del resto, non viene né smentita né messa in dubbio da parte della assicurazione costituita.

Sulla scorta di tali obiettivi elementi di fatto, non possono ragionevolmente negarsi né l'esistenza di conseguenze di carattere permanente derivanti dall'infortunio occorso sul lavoro al ricorrente, né l'esistenza del nesso di causalità tra l'infortunio e le conseguenze.

Conseguentemente, sussiste la responsabilità della (ex) ASL N. 8, Presidio Ospedaliero di Tropea, per l'infortunio occorso al ricorrente e per le conseguenze che sono derivate alla sua salute, essendo stata fornita la necessaria prova del fatto -infortunio- e della ragionevole esistenza del danno permanente che ne è derivato, essendo già stato accertato il nesso di causalità.

Invero, l'amministrazione non risulta aver fornito alcuna prova o elemento di prova, al fine di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero al fine di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (ex multis, Cass. Civ. Sez. Lav., 20 maggio 2010, n. 12351).

Né la P.A. ha reso alcuna prova al fine di dimostrare di aver vigilato ai fini dell'effettiva attuazione di tutte le necessarie misure protettive eventualmente adottate (conf.: Cass. Civ. Sez. Lav. 23 aprile 2009, n. 9689) ed ai fini dell'effettivo uso degli strumenti di cautela eventualmente forniti al lavoratore, posto che il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità, in caso di eventuale concorso di colpa del lavoratore, a meno che la condotta di quest'ultimo sia stata del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute e rappresenti la causa esclusiva dell'evento (conf.: Cass. Civ. Sez. Lav. 17 febbraio 2009 n. 3786).

Invero, soltanto con la novella legislativa introdotta con il D. Lg. 23 febbraio 2000, n. 38 la copertura assicurativa obbligatoria è stata estesa anche al cosiddetto danno biologico, mentre prima, la copertura assicurativa del sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali contemplava il danno patrimoniale in senso stretto e non era riferibile né al danno biologico, né a quello morale, essendo le indennità previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965 collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi della menomazione psicofisica sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, senza che potessero assumere alcun rilievo gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa comporta, con riferimento agli altri ambiti ed alle altre modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generica (conf.: Cass. Civ., Sez. III, 26 ottobre 2009, n. 22608; 5 maggio 2010, n. 10834),. Pertanto, la domanda del ricorrente, intesa ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come danno biologico e come danno morale, è meritevole di accoglimento

4. Il risarcimento del danno non patrimoniale non soggiace ai limiti di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 cp., allorquando vengono lesi valori della persona costituzionalmente garantiti, poiché il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, che copre sia il danno biologico, sia il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva (anche se quest'ultimo non rappresenta una autonoma categoria di danno), il cosiddetto danno estetico, il danno alla vita di relazione ed il danno esistenziale (conf.: Cass. Civ.: SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828; Sez. Lav. 24 maggio 2010, n. 12593).

In sintesi, nel caso che ne occupa, inerente la domanda di danno all'integrità fisica del lavoratore, inteso quale sommatoria di danno biologico e danno morale, non occorrono i presupposti di cui all'art. 185 c.p., ai fini della risarcibilità.

La inesistenza di un contratto di assicurazione tra l'ASL N. 8 - Presidio Ospedaliero di Tropea e "Le Generali Assicurazioni spa"., alla data del 10.4.1996, rende del tutto destituita di fondamento ogni questione in ordine alla domanda di manleva, siccome proposta dall'Azienda Sanitaria nel corso del giudizio civile.

Per quanto concerne la quantificazione dei danni, l'Azienda Sanitaria intimata dovrà tenere conto, ai sensi dell'art. 11, comma VI, del D. L.gs. 2 luglio 2010 n. 104 (c.p.a.), della relazione di CTU espletata nel corso del giudizio civile, potendo anche attingere ad elementi di valutazione dal D.M. 12 luglio 2000 (recante Approvazione di "Tabella delle menomazione"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti"; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), il quale, pur non trovando applicazione ratione temporis nel caso che ne occupa, contiene, tuttavia, elementi che possono risultare utili ai fini equitativi, tenendo, però, conto che le somme ivi indicate comprendono anche il danno patrimoniale, che, nel caso di specie, è già stato liquidato.

L'importo, quantificato in euro, va rivalutato all'attualità e, sulla somma rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

In definitiva, il ricorso si appalesa fondato e merita accoglimento, e, per l'effetto, va fatto obbligo alla ASP di Vibo Valentia (oggi subentrata alla ASL N. 8- Presidio Ospedaliero di Tropea) di formulare una proposta alla parte ricorrente tenendo conto dei criteri sopraindicati, entro il termine di centottanta (180) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente sentenza.

L'ASP di Vibo Valentia va condannata al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate, complessivamente e forfettariamente, nella somma di euro millecinquecento (€. 1.500).

P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'ASP di Vibo Valentia al pagamento delle spese di giudizio che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di euro millecinquecento (€. 1.500).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 FEB. 2013.